Legge regionale 26 novembre 2001, n.33
Legge regionale 26 novembre 2001, n. 33:
“Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 ‘Ordinamento della professione di maestro di scì e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 ‘Ordinamento della professione di guida alpina’”
(da “Bollettino Ufficiale della regione Piemonte” n. 49 del 5 dicembre 2001)
CAPO I – DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI TURISTICHE
(Omissis)
Art. 9
(Limiti di applicazione della legge)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
a) al direttore o ai dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio che svolgono attività di accoglienza, assistenza ed accompagnamento dei clienti delle agenzie;
b) a coloro che svolgono, a titolo gratuito, le attività disciplinate dalla presente legge a favore di soci ed assistiti di enti ed organismi, che operano senza fine di lucro per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali ovvero operino, su incarico di un ente locale, in ragione di conoscenze specialistiche;
c) alle attività didattiche o di educazione ambientale svolte da esperti, anche sui luoghi oggetto di studio, rivolte a scuole di ogni ordine e grado.
2. E’ fatto divieto a coloro che svolgono, ai sensi del comma 1, le attività disciplinate dalla presente legge di fregiarsi dei titoli professionali di cui all’articolo 2, comma 5.
(Omissis)
Autore:
Regione Piemonte
Dossier:
Turismo religioso
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Accoglienza, Onlus, Finalità religiose, Professioni turistiche, Turismo, Educazione, Assistenza, Agenzie di viaggio, Finalità culturali, Finalità sociali, Accompagnamento
Natura:
Legge regionale