Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Giugno 2005

Legge regionale 15 marzo 2001, n.5

Legge regionale 15 marzo 2001, n. 5:
“Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’)”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Piemonte” n. 12 del 21 marzo 2001, Supplemento Ordinario n. 3)

(Omissis)

Art. 10
(Integrazioni alla l.r. 44/2000. Inserimento del Titolo VIII (artt. 105 – 135))

1. Dopo il Titolo VII della legge regionale 26 aprile 2000, n.44, è inserito il seguente: “Titolo VIII. Servizi alla persona e alla comunità”

(Omissis)

CAPO IV – ISTRUZIONE, EDILIZIA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 121
(Funzioni delle Province)

1. Sono di competenza delle Province le funzioni riguardanti l’istruzione secondaria superiore, di cui all’articolo 139 del d.lgs. 112/1998. 2. Sono trasferite alle Province le funzioni amministrative relative all’attuazione dei programmi, in favore di Comuni, loro forme associative e Comunità montane, per mirati limitati interventi di edilizia scolastica e per gli interventi su palestre e impianti ginnico-sportivi, nonché per gli interventi urgenti per esigenze di sicurezza ed igiene.

Art. 122
(Funzioni dei Comuni)

1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni relative al diritto allo studio di cui agli articoli 42 e 45 del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), nonché quelle relative all’edilizia scolastica riguardanti le scuole materne, elementari e medie inferiori, aventi interesse locale; sono altresì posti in capo ai Comuni i compiti e le funzioni riguardanti l’istruzione fino alla secondaria inferiore, indicati nell’articolo 139 del d.lgs. 112/1998.

(Omissis)

CAPO V – BENI, ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO

Art. 124
(Funzioni della Regione)

1. Ferme restando le competenze riservate allo Stato ai sensi del d.lgs. 490/1999 ed ai sensi degli articoli 149, 150, 152 e 153 del d.lgs. 112/1998, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:
a) in materia di beni culturali:

(Omissis)

12) stipulare atti di concertazione con le autorità religiose per la salvaguardia, la conservazione e la fruizione del loro patrimonio culturale;

(Omissis)