Legge regionale 18 aprile 2001, n.9
Legge regionale 18 aprile 2001, n. 9: “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna” n. 52 del 20 aprile 2001)
(Omissis)
ARTICOLO 22
(Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici)
1. Per gli interventi finalizzati alla tutela del patrimonio storico e culturale degli insediamenti storici ai sensi della L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa a valere sui capitoli sottoelencati:
a) Cap. 30880 “Contributi a Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti per la redazione di studi di fattibilita’ e piani di recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici (artt. 2 e 3, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6)”: Esercizio 2001: Lire 100.000.000 (Euro 51.645,69);
b) Cap. 30885 “Contributi ai Comuni per opere di restauro scientifico e risanamento conservativo su edifici di proprieta’ pubblica e privata (artt. 4 e 5, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, L. 24 dicembre 1993, n. 537)”:
Esercizio 2001: Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90)
c) Cap. 30890 “Contributi per opere di restauro scientifico su beni di carattere artistico o storico di proprieta’ di enti ecclesiastici, di privati cittadini e di enti morali (art. 6, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, Legge 24 dicembre 1993, n. 537)”:
Esercizio 2001: Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90).
(Omissis)
Autore:
Regione Emilia Romagna
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Enti ecclesiastici, Restauro, Patrimonio culturale, Enti morali, Ambiente, Patrimonio storico, Urbanistica, Recupero edilizio, Insediamenti storici
Natura:
Legge regionale