Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Giugno 2005

Legge regionale 02 maggio 2001, n.16

Legge regionale 2 maggio 2001, n. 16:
“Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale svolta dalla comunità cristiana e dagli operatori parrocchiali nell’ambito del percorso formativo della persona”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Calabria” n. 12 del 10 maggio 2001)

Art. 1
(Obiettivi)

1. La Regione Calabria in attuazione dell’art. 56, lett. o), q), t), dello Statuto riconosce e valorizza la funzione sociale svolta dalle comunità cristiane e dagli oratori parrocchiali nell’ambito del percorso formativo dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani, attraverso la realizzazione di itinerari formativi nei settori culturale e del tempo libero:
a) con la creazione di ludoteche e centri ricreativi nel campo dello spettacolo, della musica e dell’attività sportiva;
b) con la realizzazione di percorsi di recupero, in collaborazione con le strutture territoriali dei servizi sociali pubblici e del privato sociale, di soggetti a rischio di emarginazione per il superamento dello stato di isolamento psichico e fisico e per l’inserimento scolastico e lavorativo di soggetti portatori di handicap e/o con difficoltà psico-sociali.
2. La Regione, favorisce altresì, la formazione sociale in ambito ecclesiale valorizzando tutte le risorse e le competenze presenti sul territorio.

Art. 2
(Comitato regionale e Comitati provinciali)

1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dall’art. 1, la Regione istituisce un Comitato regionale e dei Comitati provinciali. Questi ultimi hanno come compito la programmazione degli itinerari formativi in ambito provinciale, per la realizzazione degli interventi sul territorio da parte delle comunità cristiane, con riferimento ai punti a) e b) del primo comma dell’art. 1; svolgono altresì funzione consultiva e di assistenza.
2. Il Comitato regionale valuta le proposte di programmazione trasmesse dai Comitati provinciali entro il 31 marzo di ogni anno e formula un piano di finanziamento che viene trasmesso alla Giunta regionale per l’emissione dei decreti, nei settori preventivamente individuati dallo stesso Comitato regionale entro il 31 aprile di ogni anno e trasmessi entro il 31 maggio ai Comitati provinciali.
3. Il Comitato regionale è composto da:
a) Assessore regionale allo sport e tempo libero o da un suo delegato;
b) Assessore regionale ai servizi sociali o da un suo delegato;
c) Assessore regionale alla cultura o da un suo delegato;
d) Assessore regionale alla formazione professionale o da un suo delegato;
e) N. 2 rappresentanti per ogni Comitato provinciale;
f) N. 3 esperti in campo pedagogico, psicologico e organizzativo-strutturale, nominati all’inizio di ogni legislatura dal Consiglio regionale;
g) N. 4 dipendenti assegnati dagli Assessorati di cui alle lettere a), b), c) e d) comma 3 del presente articolo.
4. I Comitati provinciali sono composti da:
a) Assessori provinciali allo sport e tempo libero, servizi sociali, cultura e formazione professionale;
b) N. 3 rappresentanti per ogni diocesi designati dal Vescovo;
c) N. 4 dipendenti assegnati dagli Assessorati provinciali di cui alla lettera a), comma 4 del presente articolo.
5. Il Comitato regionale ha sede presso la Giunta regionale, i Comitati provinciali presso la Provincia.
6. Il Comitato regionale e i Comitati provinciali vengono costituiti entro e non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 3
(Finanziamenti)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 1 lettera a), verranno concessi finanziamenti per la costruzione di nuove strutture, riadattamento e riqualificazione di strutture già esistenti, arredamento, attrezzature e strumenti didattici.
2. Il finanziamento per le nuove costruzioni, riadattamento e riqualificazione di strutture già esistenti non potrà superare i 200 milioni e sarà così concepito:
a) 20 per cento in conto capitale;-
b) 50 per cento a mutuo agevolato decennale con preammortamento per i primi tre anni.
3. Per l’arredamento, le attrezzature e gli strumenti didattici viene concesso un contributo in conto capitale pari al 60 per cento dell’investimento complessivo che non può superare i 20 milioni.
4. I finanziamenti vengono concessi alle comunità cristiane che presentano richieste dal 10 luglio al 31 dicembre di ogni anno ai Comitati provinciali di cui all’art 2 della presente legge.
5. Ai fini dell’attuazione dell’art. 1 comma 1 lett. b) della presente legge, vengono finanziati percorsi di recupero in stretto rapporto con strutture socio-assistenziali pubbliche e private delle ASL, da effettuarsi presso le sedi delle comunità cristiane, inserendo nei piani annuali corsi di formazione professionale finalizzati al coinvolgimento dei soggetti che si trovano nelle situazioni di disagio di cui all’art. 1 comma 1 lett. b) della presente legge, riconoscendo alle comunità cristiane la titolarità ad essere soggetto promotore di programmi, azioni ed investimenti.

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato per l’anno 2001 in lire 500.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 “Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2001, che viene ridotto del medesimo importo.
2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell’esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 3132171 che istituisce nello stato di previsione della spesa per l’esercizio 2001 con la denominazione “Spese per la valorizzazione della funzione sociale svolta dalla comunità cristiana e dagli operatori parrocchiali nell’ambito del percorso formativo della persona” e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 500.000.000.
3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con le entrate proprie della Regione, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.