Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 6 Giugno 2005

Legge regionale 22 gennaio 2001, n.2

Legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2:
“Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – CORECOM – Riesame”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Calabria” n. 8 del 26 gennaio 2001)

ARTICOLO 1
(Comitato regionale per le comunicazioni)

1. Il Consiglio regionale della Calabria, nel rispetto del pluralismo e della concorrenza, dell’obiettività, della completezza e dell’imparzialità dell’informazione, nonché dell’apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali, linguistiche e religiose, promuove ogni opportuna iniziativa per lo sviluppo ed il potenziamento delle comunicazioni nella Regione.
2. In attuazione dell’art.1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la presente legge istituisce presso il Consiglio regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni, di seguito denominato “CORECOM CALABRIA”, quale organo con funzioni di governo, di garanzia, di controllo e di consulenza in materia di comunicazioni, nonché funzionalmente organo, nell’ambito delle norme di cui alla legge n. 249 del 31 luglio 1997, dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di seguito denominata “Autorità”, e ne disciplina l’organizzazione ed il funzionamento.

ARTICOLO 2
(Funzioni)

1. Il CORECOM – CALABRIA assicura in ambito regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in materia di comunicazioni, è organo di consulenza della Regione ed è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate.
2. Il CORECOM – CALABRIA esercita, come funzioni proprie, quelle ad esso conferite dalla legislazione statale e regionale e, come funzioni delegate, quelle di competenza dell’Autorità dalla stessa delegate, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della Legge 249/97, mediante la stipula di apposite Convenzioni sottoscritte dal presidente dell’Autorità e dal Presidente del CORECOM – CALABRIA, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate di cui all’articolo 5, comma 2, lett. a),b),c) e d) del Regolamento adottato dall’Autorità con Deliberazione n.53/99 del 28 aprile 1999 nonché le risorse assegnate per provvedere all’esercizio delle stesse.

(Omissis)