Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 6 Giugno 2005

Legge regionale 16 agosto 2002, n.28

Legge regionale 16 agosto 2002, n. 28:
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Veneto” n. 82 del 20 agosto 2002)

ARTICOLO 1
(Convenzioni con le associazioni di promozione sociale)

La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale purché siano iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all’articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2001” per svolgere le attività previste dai rispettivi statuti a favore degli associati o di terzi.
2. Le convenzioni devono prevedere i seguenti elementi essenziali:
a) l’attività oggetto del rapporto convenzionale, la durata e il costo;
b) le condizioni di utilizzo delle strutture e delle attrezzature eventualmente previste;
c) la copertura assicurativa delle persone impegnate a vario titolo e direttamente nelle attività;
d) le forme di rendicontazione e di disciplina dei rapporti finanziari;
e) le modalità di verifica e di controllo delle attività e dei loro risultati finali.
3. La Giunta regionale individua, con regolamento, i criteri di priorità per la stipula delle proprie convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 ed approva lo schema-tipo di disciplinare.

ARTICOLO 2
(Disposizioni a sostegno delle associazioni di promozione sociale)

1. La Regione del Veneto sostiene l’associazionismo di promozione sociale attraverso:
a) la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 1;
b) la concessione di contributi relativi a progetti e iniziative compiutamente documentati;
c) il sostegno a progetti di attività, particolarmente innovativi nel campo dell’informazione, consulenza, formazione;
d) l’aggiornamento e la formazione degli operatori.
2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a disciplinare gli interventi di cui al comma 1.
3. L’iscrizione nel registro regionale di cui all’articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 è condizione necessaria per usufruire dei benefici previsti dal comma 1.
4. Sono ammissibili più contributi a favore dello stesso progetto o iniziativa purché l’importo complessivo non ecceda l’ottanta per cento della spesa prevista.
5. Sono escluse dai contributi di cui al comma 1, lettera b) le prestazioni lavorative o professionali espletate dal personale volontario.

ARTICOLO 3
Modifica dell’articolo 31 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46.

1. Il comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 46 è così sostituito:
“2. L’inosservanza dei termini previsti nel comma 1 comporta la decadenza dal contributo e la conseguente revoca per la parte non ancora erogata. L’ente beneficiario è responsabile delle somme ricevute con riferimento ai lavori realizzati da accertarsi allo scadere dei termini stabiliti.”.
2. Nell’articolo 31 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 è introdotto il seguente comma 2 bis:
“2 bis. In caso di decadenza dal contributo si applicano le disposizioni previste all’articolo 22, comma 3.”.

ARTICOLO 4
(Modifica dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72)

1. Il secondo comma dell’articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 è sostituito dal seguente:
“La Regione concede contributi per la ristrutturazione e l’adeguamento di strutture residenziali e diurne per anziani, aventi rilievo socio-sanitario e già esistenti a favore di comuni, comunità montane, aziende ULSS, consorzi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.” e successive modificazioni, istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza, fondazioni, associazioni ed istituzioni private in possesso di personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, cooperative sociali, enti ecclesiastici ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).“.

ARTICOLO 5
(Modifica dell’articolo 13 bis della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 così come introdotto dall’articolo 102, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5)

1. L’articolo 13 bis della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 “Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996/1998.” introdotto dall’articolo 102, comma 1 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 è così sostituito:
“Art. 13 bis – Prestazioni sociali in strutture residenziali.
1. Per i soggetti, inclusi i minori, per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica.
2. Nel caso di minori, il comma 1 si applica anche in relazione a ricoveri stabili presso i soggetti indicati all’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia.” e successive modificazioni, in ordine ai quali la Regione definisce requisiti, forme di autorizzazione e di vigilanza.
3. Nel caso di minore straniero non accompagnato ospitato in struttura residenziale, il comune obbligato all’eventuale integrazione economica è quello che ha in carico l’assistenza del minore secondo le determinazioni del Comitato per i minori stranieri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535.”.

ARTICOLO 6
(Modifica dell’articolo 40 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5)

1. Il comma 1 dell’articolo 40 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 è sostituito dal seguente:
“1. Per il tramite delle ULSS e nei limiti dello stanziamento di bilancio, la Regione del Veneto, in via sperimentale, riconosce a favore delle persone con gravi disturbi comportamentali, affetti dal morbo di Alzheimer o da altre gravi demenze, un contributo mensile di euro 516,45, finalizzato al mantenimento in famiglia della persona stessa; l’accertamento della gravità dei disturbi comportamentali avviene sulla base di apposita scheda tecnica di valutazione predisposta dalla Giunta regionale e da adottare da tutte le ULSS”.

ARTICOLO 7
(Modifica dell’articolo 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11)

1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituita dalla seguente:
“d) Sugli schemi di disegno di legge e di regolamento in materia sanitaria, nonché sulle proposte di legge regionale di natura programmatoria individuate dalla competente commissione consiliare. Il parere sulle proposte di legge, non vincolante, viene espresso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento, trascorso il quale si prescinde dal parere stesso”.

ARTICOLO 8
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.