Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 4 Giugno 2005

Legge provinciale 20 febbraio 2002, n.3

Legge provinciale 20 febbraio 2002, n. 3:
“Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige” n. 10 del 5 marzo 2002, Supplemento n. 2)

ARTICOLO 1
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina le attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché le attività di organizzazione e intermediazione di viaggi esercitate dalle associazioni senza scopo di lucro di cui all’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135.

ARTICOLO 2
(Definizione e attività)

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, attività di produzione, organizzazione, presentazione e vendita, a forfait o a provvigione, di elementi isolati o coordinati di viaggi e soggiorni, ovvero attività di intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività.
2. Le agenzie di viaggio e turismo oltre alle attività di cui al comma 1 possono svolgere, nel rispetto delle leggi che specificamente le regolano, anche le seguenti attività:
a) l’organizzazione di gite individuali o collettive e visite di città con ogni mezzo di trasporto;
b) la prenotazione e la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi e aerei e altri tipi di trasporto;
c) l’accoglienza ai clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l’assistenza ai clienti;
d) la prenotazione di servizi presso strutture ricettive e di ristorazione, ovvero la vendita di buoni di credito (Vouchers) per detti servizi, emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
e) l’attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche;
f) l’assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
g) l’inoltro, il ritiro e il deposito di bagagli per conto e nell’interesse dei clienti;
h) la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
i) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori, dei recessi, dei danni alle cose trasportate e di altri rischi connessi ai viaggi;
j) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrative;
k) la prenotazione e la vendita di biglietti per concerti, esposizioni, fiere e altre manifestazioni;
l) l’organizzazione di servizi relativi alle attività congressuali e alle attività svolte in occasione delle manifestazioni fieristiche;
m) ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici.

ARTICOLO 3
(Autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle agenzie di viaggio e turismo)

1. L’esercizio delle attività di cui all’articolo 2 e l’apertura delle agenzie di viaggio e turismo sono soggetti ad autorizzazione dell’assessore provinciale al turismo.
2. La relativa domanda, contenente le complete generalità del richiedente, la denominazione prescelta e l’indirizzo, va presentata alla Ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi. In essa il richiedente deve dichiarare:
a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche;
b) di avere la capacità di agire ai sensi del codice civile e di offrire la necessaria affidabilità;
c) di disporre di locali indipendenti e facilmente accessibili, nei quali viene svolta esclusivamente l’attività di agenzia di viaggio e turismo;
d) di disporre di attrezzature adeguate alle attività dell’impresa.
3. Nella domanda il richiedente deve inoltre rendere le seguenti dichiarazioni sostitutive relative:
a) alla cittadinanza e alla residenza;
b) alla qualifica di direttore tecnico;
c) all’impegno di prestare prevalentemente la propria opera nell’agenzia;
d) al casellario giudiziale e ai carichi pendenti;
e) a procedure fallimentari o concorsuali;
f) all’iscrizione nel registro delle imprese.
4. Qualora la persona che assume la direzione tecnica dell’agenzia sia persona diversa dal richiedente, la domanda deve contenere anche le complete generalità del direttore tecnico. Quest’ultimo deve inoltre dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d).
5. Alla domanda va allegata la planimetria dei locali di esercizio.
6. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato al richiedente il provvedimento di diniego entro il termine di 60 giorni dalla sua presentazione, o entro l’ulteriore termine eventualmente assegnato per la regolarizzazione della documentazione.

(Omissis)

ARTICOLO 16
(Associazioni senza scopo di lucro)

1. Le associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro nonché le organizzazioni del servizio giovani che svolgono la loro attività in provincia di Bolzano nell’ambito delle vigenti leggi provinciali e statali o che sono iscritte nel registro provinciale delle associazioni di volontariato possono organizzare per i propri associati e i componenti del loro nucleo familiare – esclusivamente nell’esercizio dei loro compiti istituzionali e con i limiti di cui ai commi 4 e 6 – viaggi di gruppo con almeno dieci partecipanti senza l’autorizzazione di cui all’articolo 3. Resta comunque escluso l’esercizio di detta attività svolto in forma continuativa e in modo professionale con finalità di profitto.
2. Ai fini di cui al comma 1 le associazioni e organizzazioni ivi indicate devono possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di qualunque forma di lucro nell’esercizio delle attività, desumibile anche dallo statuto sociale;
b) fruizione dei servizi solo da parte degli associati e dei componenti del loro nucleo familiare;
c) l’attività statutaria di cui al comma 1 deve comunque rimanere prevalente rispetto a quella di cui all’articolo 2.
3. Per la partecipazione ai viaggi di gruppo e ai soggiorni di cui al presente articolo, l’iscrizione all’associazione organizzatrice vale soltanto se essa può essere provata.
4. Per l’organizzazione di viaggi di gruppo svolta in forma non continuativa, non professionale e senza scopo di lucro da parte di altri organizzatori, rispettivamente per la partecipazione ai viaggi di gruppo da parte di non soci delle suddette associazioni e organizzazioni vale l’importo massimo di 300,00 euro. Tale importo può essere aumentato dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Sono altresì esonerati dall’obbligo dell’autorizzazione gli enti pubblici e le associazioni che forniscono prestazioni sanitarie e sociali. Un elenco delle organizzazioni interessate verrà approvato da parte della Giunta provinciale.
6. Le associazioni senza scopo di lucro di cui ai commi 1 e 5, le associazioni di categoria, nonché le associazioni turistiche e i consorzi turistici, l’azienda di cura e l’azienda di soggiorno e turismo, operanti in Alto Adige in collaborazione con le agenzie di viaggio e turismo, possono anche per i non soci rendere noti i viaggi e provvedere alle iscrizioni senza autorizzazione; la collaborazione con l’agenzia di viaggio deve essere evidenziata nelle iniziative informative e nel contratto di viaggio di ciascun partecipante.

(Omissis)