Legge regionale 26 marzo 2002, n.2
Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2:
“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Sicilia” n. 14 del 27 marzo 2002)
(Omissis)
Titolo V – DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINALI
ARTICOLO 107
(Contributo Pontificia facoltà teologica e Studio teologico San Paolo)
1. L’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali è autorizzato a concedere, a decorrere dall’esercizio finanziario 2002, un contributo annuo di 207 migliaia di euro alla Pontificia facoltà teologica di Sicilia, con sede in Palermo, finalizzato al sostegno dell’attività scientifica e di promozione culturale dalla stessa svolta nel territorio della Regione.
2. Il contributo annuo da erogare in unica soluzione è condizionato alla presentazione da parte della facoltà di una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e del programma annuale di massima sull’attività, approvato dal competente organo della facoltà.
3. La legge regionale 4 giugno 1980, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni è abrogata.
4. L’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall’esercizio finanziario 2002, un contributo annuo di 138 migliaia di euro allo Studio teologico San Paolo con sede in Catania.
(Omissis)
Autore:
Regione Sicilia
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Contributi, Donazioni, Facoltà teologiche, Università, Promozione culturale, Attività scientifica
Natura:
Legge regionale