Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Maggio 2005

Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40

Legge regionale 24 febbario 2005, n. 40: “Disciplina del servizio sanitario regionale”.

(da “Bollettino Ufficiale della Regione Toscana” n. 19 del 7 marzo 2005 – Supplemento Straordinario n. 40)

ARTICOLO 1
(Oggetto e finalita`)

1. La presente legge, in conformita` ai principi contenuti nel decreto legislativo dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell`articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) come modificato dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, di seguito indicato come decreto delegato, e nel decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra servizio sanitario nazionale ed universita` a norma dell`articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), disciplina:
a) gli strumenti e le procedure della programmazione sanitaria;
b) l`organizzazione e l`ordinamento del servizio sanitario regionale;
c) i criteri di finanziamento delle aziende unita` sanitarie locali e delle aziende ospedaliero-universitarie;d) il patrimonio e la contabilita` delle aziende sanitarie;
e) le erogazioni delle prestazioni.

(Omissis)

ARTICOLO 3
(I principi costitutivi del servizio sanitario regionale)

1. Il servizio sanitario regionale, in coerenza con i principi ei valori della Costituzione e dello Statuto regionale, ispira lapropria azione a:
a) centralita` e partecipazione del cittadino, in quanto titolare del diritto alla salute e soggetto attivo del percorso assistenziale;
b) universalita` e parita` di accesso ai servizi sanitari per tutti gli assistiti;
c) garanzia per tutti gli assistiti dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza previsti negli atti di programmazione;
d) unicita` del sistema sanitario e finanziamento pubblico dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza;
e) sussidiarieta` istituzionale e pieno coinvolgimento degli enti locali nelle politiche di promozione della salute;
f) sussidiarieta` orizzontale e valorizzazione delle formazioni sociali, in particolare di quelle che operano nel terzo settore;
g) concorso dei soggetti istituzionali e partecipazione delle parti sociali agli atti della programmazione sanitaria regionale;
h) liberta` di scelta del luogo di cura e dell`operatore sanitario nell`ambito dell`offerta e dei percorsi assistenziali programmati;
i) valorizzazione professionale del personale del servizio sanitario regionale e promozione della sua partecipazione ai processi di programmazione e valutazione della qualita` dei servizi.

ARTICOLO 4
(Percorso assistenziale)

1. I servizi sanitari territoriali della zona-distretto e quelli ospedalieri in rete sono organizzati allo scopo di garantire all`assistito la fruizione di un percorso assistenziale appropriato, tempestivamente corrispondente al bisogno accertato,secondo i principi della qualificazione delle prestazioni erogate della compatibilita` con le risorse disponibili.
2. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono responsabili verso gli assistiti dell`attivazione del percorso assistenziale, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni in materia di accesso ai servizi socio-sanitari integrati che richiedono un apporto multidisciplinare.
3. Le aziende sanitarie definiscono, d`intesa con gli enti locali per le attivita` di assistenza sociale e per quelle socio-assistenziali a rilievo sanitario, procedure per assicurare l`appropriatezza e la continuita` del percorso assistenziale;tali procedure devono garantire:
a) il coordinamento complessivo fra i servizi ospedalieri e i servizi sanitari territoriali della zona-distretto, comprese le strutture a bassa intensita` assistenziale e di riabilitazione;
b) l`integrazione fra i servizi sanitari territoriali di zona-distretto e i servizi di assistenza sociale anche tramite modalita` unitarie di accesso ai servizi;
c) il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta in attuazione delle convenzioni nazionali e la loro responsabilizzazione nella programmazione e nel controllo del percorso assistenziale;
d) l`operativita` in rete dei servizi ospedalieri in area vasta e in ambito regionale.
4. Anche per le finalita` di cui all`articolo 20, comma 4, la Giunta regionale definisce un sistema di indicatori perverificare la congruita`, l`appropriatezza e l`omogeneita` organizzativa del percorso assistenziale e la qualita` delle prestazioni e dei risultati conseguiti dalle aziende sanitarie.

ARTICOLO 5
(Promozione della ricerca e dell`innovazione)

1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attivita` innovative e di ricerca nell`ambito delle funzioni di governo del servizio sanitario della Toscana.
2. Le attivita` relative alla innovazione ed alla ricerca sono esercitate in coerenza con quanto previsto dal piano sanitario regionale e sono svolte secondo i principi di trasparenza, valutabilita` e verificabilita` degli esiti e loro trasferibilita` sul sistema dei servizi.
3. A tal fine, la Regione garantisce adeguate forme di pubblicizzazione per la selezione dei progetti di innovazione e ricerca.

ARTICOLO 6
(L`integrazione delle politiche sanitarie)

1. La Regione assume come finalita` la promozione della salute intesa come insieme di interventi sui fattori ambientali,economici e sociali che concorrono a determinare lo stato di benessere degli individui e della collettivita`; a tal fine, la Regione promuove il coordinamento delle politiche regionali settoriali ed il loro orientamento anche al fine di perseguire obiettivi di salute.
2. Gli enti locali concorrono per le proprie competenze al coordinamento delle politiche finalizzate ad obiettivi di salute assicurando la partecipazione delle forze sociali, a livello locale e a livello di area vasta. I comuni concorrono altresi` alla programmazione sanitaria regionale attraverso la conferenza permanente per la programmazione socio sanitaria di cui all`articolo 11; i comuni esercitano inoltre le funzioni di indirizzo, verifica e valutazione di cui all`articolo 3, comma 14, del decreto delegato nell`ambito territoriale di ciascuna azienda unita` sanitaria locale, tramite la conferenza dei sindaci di cui all`articolo 12.

3. I comuni partecipano al governo dei servizi sanitari territoriali in forma integrata con i servizi sociali attraverso le Societa` della salute di cui all`articolo 65, comma 1.

ARTICOLO 7
(L`educazione alla salute)

1. La Regione promuove negli assistiti la crescita di una cultura della salute attraverso la diffusione di conoscenze e di informazioni in grado di accrescere la capacita` individuale e collettiva di autotutela nei confronti delle malattie e dei rischi presenti negli ambienti di vita e di lavoro.
2. Sono compresi nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza anche le azioni informative ed educative volte ad accrescere la consapevolezza degli assistiti in merito alla conservazione e al miglioramento del proprio stato di salute.
3. Le aziende sanitarie attuano interventi di comunicazione, educazione e promozione della salute in collaborazione con le istituzioni scolastiche, universitarie e scientifiche, gli organismi professionali e di categoria della sanita`, le associazioni di volontariato e di tutela ed in raccordo con le funzioni educative e di promozione culturale di competenza degli enti locali e delle altre istituzioni pubbliche.

(Omissis)

ARTICOLO 16
(Tutela dei diritti dell`utenza)

1. E` compito della Regione:

a) assicurare il coordinamento ed il monitoraggio delle attivita` relative alla definizione degli indicatori ed alla verifica degli standard di qualita` di cui all`articolo 14, comma 1, del decreto delegato;
b) sovrintendere al processo di attuazione delle carte dei servizi, anche impartendo direttive per la loro omogenea definizione e linee guida per la necessaria integrazione tra le aziende sanitarie dello stesso ambito territoriale;
c) impartire direttive alle aziende sanitarie, per la promozione del diritto all`informazione, riconoscendo in quest`ultimo la condizione fondamentale per assicurare agli assistiti l`esercizio della libera scelta nell`accesso alle strutture sanitarie e la partecipazione alla verifica della qualita` dei servizi e delle prestazioni erogate, verificandone annualmente i risultati.
2. La Regione individua quali specifici strumenti di informazione, di partecipazione e di controllo da parte degli assistiti sulla qualita` dei servizi erogati:
a) la carta dei servizi di cui alla legge 11 luglio 1995, n. 273 (Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell`efficienza delle pubbliche amministrazioni);
b) la conferenza dei servizi di cui all`articolo 14, comma 4, del decreto delegato;
c) i protocolli d`intesa di cui all`articolo 14, comma 7, del decreto delegato.
3. Le aziende sanitarie, previo confronto con le organizzazioni di cui all`articolo 15, comma 1, approvano e aggiornano annualmente la carta dei servizi, e adottano il regolamento per la tutela degli utenti.
4. La carta dei servizi e` lo strumento attraverso il quale le aziende sanitarie orientano ed adeguano le proprie attivita` alla soddisfazione dei bisogni degli utenti; la carta contiene gli impegni per il miglioramento dei servizi, definisce gli indicatori di qualita` e gli standard, generali e specifici, cui gli stessi devono adeguarsi.
5. Le aziende sanitarie assicurano specifiche attivita`di informazione e di tutela degli utenti e definiscono un apposito piano di comunicazione aziendale finalizzato a promuovere la conoscenza da parte di tutti i soggetti interni ed esterni dei contenuti della carta e della relativa attuazione.
6. Le aziende sanitarie, ai fini di cui al comma 5, assicurano l`informazione in ordine alle prestazioni erogate, alle tariffe, alle modalita` di accesso ai servizi, ai tempi di attesa, anche con riguardo all`attivita` libero professionale intramuraria, e si dotano di un efficace sistema di raccolta e di trattamento delle segnalazioni e degli esposti.
7. Le aziende sanitarie individuano la collocazione, i compiti e le funzioni dell`ufficio relazioni con il pubblico.
8. Le aziende sanitarie costituiscono appositi punti informativi,a disposizione degli utenti sulle prestazioni erogate nell`ambito del territorio di riferimento, e per un orientamento sull`accesso alle prestazioni erogate nell`ambito della Regione; a tal fine le aziende sanitarie hanno l`obbligo di coordinare ed integrare le attivita` dirette all`informazione degli assistiti.
9. Il direttore generale d`intesa con la conferenza dei sindaci indice la conferenza di cui al comma 2, lettera b), perverificare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dalla programmazione aziendale, il rispetto degli impegni assunti con la carta dei servizi e definire gli interventi utili per il loro miglioramento; a tal fine il direttore generale rende noti i dati relativi all`andamento dei servizi ed al grado di raggiungimento degli standard con particolare riferimento allo svolgimento delle attivita` di tutela degli utenti.
10. Alla conferenza dei servizi partecipano i rappresentanti delle associazioni che hanno stipulato i protocolli di intesa di cui al comma 11.
11. Il protocollo d`intesa e` lo strumento attraverso il quale le aziende sanitarie, le associazioni di volontariato e di tutela stipulano modalita` di confronto permanente sulle tematiche della qualita` dei servizi e della partecipazione degli utenti, definendo altresi` la concessione in uso di locali e le modalita` di esercizio del diritto di accesso e di informazione; i contenuti obbligatori di tali protocolli sono individuati con atto della Giunta regionale.

ARTICOLO 17
(Rapporti con il volontariato, le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale)

1. I rapporti fra le associazioni di volontariato, le cui attivita` concorrono con le finalita` del servizio sanitario regionale, ed il servizio sanitario medesimo, sono regolati da apposite convenzioni, in conformita` con quanto disposto dalle normative nazionali e regionali vigenti.
2. Le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale concorrono, nell`ambito delle loro competenze e con gli strumenti di cui alle vigenti leggi regionali, alla realizzazione delle finalita` del servizio sanitario regionale e alle attivita` di assistenza sociale.

(Omissis)

ARTICOLO 95
(Commissione regionale di bioetica)

1. La commissione regionale di bioetica e` un organismo tecnico-scientifico multidisciplinare, che elabora proposte ed esprime, a richiesta, pareri per la Giunta regionale ed il Consiglio regionale.
2. Si considerano pertinenti alla bioetica le tematiche di carattere deontologico, giuridico, etico inerenti alle attivita` sanitarie e di ricerca biomedica applicata alla persona umana poste in rapporto:
a) alla tutela della dignita` e della qualita` della vita nel rispetto della liberta` della persona;
b) alla tutela del diritto alla salute;
c) al trattamento delle sofferenze anche nella fase terminale della vita;
d) ai principi organizzativi del servizio sanitario ed alla distribuzione delle risorse;
e) al progresso delle scienze biomediche.

ARTICOLO 96
(Funzioni della commissione regionale di bioetica)

1. In particolare, la commissione regionale di bioetica:
a) evidenzia la dimensione bioetica inerente alla pratica sanitaria, alla ricerca biomedica ed all`impatto socio-ambientale di quest`ultima;
b) elabora strategie di intervento per la diffusione delle tematiche bioetiche fra gli operatori del servizio sanitario e fra gli assistiti, collaborando con la direzione generale competente della Giunta regionale, alla definizione di programmi annuali di formazione permanente e di educazione alla salute;
c) esprime su richiesta degli organi regionali pareri su singoli provvedimenti legislativi o amministrativi;
d) presta consulenza a favore di altri soggetti pubblici e privati sempre nel rispetto della finalita` della commissione di favorire la diffusione delle tematiche bioetiche nell`ambito della societa` civile, con le modalita` stabilite dalla Giunta regionale;
e) ricerca e promuove rapporti con il comitato nazionale per la bioetica istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
f) indirizza e promuove il coordinamento dell`azione dei comitati etici locali di cui all`articolo 99 nonche`, per quanto attiene alla ricerca biomedica, di quanto specificamente disposto all`articolo 12-bis, comma 9, del decreto delegato;
g) elabora proposte per la formazione dei componenti dei comitati etici locali;
h) provvede alla tenuta, secondo le disposizioni impartite nel merito dalla Giunta regionale, del registro regionale dei comitati etici di cui all`articolo 12-bis, comma 9 del decreto delegato; l`elenco dei comitati etici e dei relativi componenti e` pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito web della Regione Toscana.
2. Il Consiglio sanitario regionale e l`ARS, ove nelle materie trattate ravvisino aspetti o problemi di natura bioetica, si avvalgono della consulenza della commissione regionale di bioetica secondo la procedura prevista dalla presente legge.
3. Possono avvalersi della commissione regionale di bioetica gli ordini ed i collegi professionali operanti nel servizio sanitario regionale; a tal fine la Giunta regionale, sentiti gli organismi interessati, determina le modalita` per realizzare tale collaborazione.
4. E` data facolta` alle aziende sanitarie toscane, tramite i direttori generali, di interpellare direttamente la commissione regionale di bioetica in ordine ad aspetti di natura bioetica inerenti le loro competenze.
5. La commissione regionale di bioetica, nelle tematiche di competenza, garantisce un servizio di documentazione a livello regionale, nonche` svolge autonomamente programmi di studio e di ricerca e favorisce o intraprende iniziative di pubblico dibattito.

ARTICOLO 97
(Composizione della commissione regionale di bioetica)

1. La commissione regionale di bioetica e` nominata dal Consiglio regionale ed e` composta da:
a) due consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale;
b) otto esperti in discipline non sanitarie attinenti ai temi della bioetica, di cui quattro designati dalla Giunta regionale;
c) dieci medici in rappresentanza delle discipline mediche maggiormente coinvolte nelle questioni bioetiche;
d) un rappresentante esperto in bioetica per ciascuna delle categorie professionali interessate, tra cui un farmacologo, un biologo, uno psicologo, un ostetrico, un infermiere, un farmacista del servizio sanitario regionale;
e) il difensore civico nella Regione Toscana, o un funzionario del suo ufficio dallo stesso delegato;
f) il presidente della federazione regionale degli ordini dei medici;
g) un rappresentante delle associazioni di volontariato;
h) un rappresentante delle associazioni di tutela.
2. I componenti di cui al comma 1, lettera c) sono designati dalla federazione regionale degli ordini dei medici; i componenti di cui al comma 1, lettera d) sono designati dai rispettivi ordini e collegi professionali; i componenti di cui al comma 1, lettere g) e h), sono designati dalle rispettive associazioni.
3. Le designazioni dei componenti di cui al comma 2 sono trasmesse dalla Giunta regionale al Consiglio regionale insieme alla designazione dei quattro esperti di cui al comma 1, lettera b).
4. La commissione regionale di bioetica puo`essere temporaneamente integrata con ulteriori esperti di settore per l`esame di particolari tematiche disciplinari e altresi` con rappresentanti delle confessioni religiose, da queste designati, per l`esame dei problemi con implicazioni di carattere religioso.
5. I membri che integrano la commissione regionale di bioetica non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 98
(Funzionamento della commissione regionale di bioetica e compensi per i componenti ed esperti)

1. La commissione regionale di bioetica nomina al suo interno il presidente, nella riunione di insediamento, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. La commissione regionale di bioetica puo` costituire un ufficio di presidenza, composto dal presidente, dal vice presidente e da cinque membri eletti al proprio interno dall`assemblea; puo` inoltre costituire appositi gruppi di studio.
3. La Giunta regionale, con apposito regolamento, disciplina l`organizzazione ed il funzionamento della commissione regionale di bioetica compresa la partecipazione dei componenti ed esperti di settore della commissione ad attivita` di rappresentanza. La Giunta regionale nomina con funzioni di segretario un dirigente regionale, il quale puo` delegare un funzionario addetto al suo ufficio; per lo svolgimento di funzioni connesse con l`operativita` della commissione e per l`esecuzione delle decisioni assunte possono essere affidati appositi incarichi esterni.
4. A tutti i componenti della commissione regionale di bioetica, compresi gli eventuali esperti di settore ed i rappresentanti delle confessioni religiose formalmente incaricati, e` attribuito un gettone di presenza oltre al rimborso delle spese sostenute, ad esclusione di quelli che risultano gia` beneficiari di altre indennita` di carica, per ogni seduta degli organismi della commissione e dei gruppi di studio.
5. La Giunta regionale con proprio atto disciplina la corresponsione dei gettoni di presenza e dei rimborsi delle spese di cui al comma 4, determinandone gli importi, i criteri e le modalita` di erogazione,

ARTICOLO 99
(Comitati etici locali)

1. Per l`esame degli aspetti etici attinenti la programmazione e l`erogazione delle prestazioni sanitarie, nonche` per sviluppare e supportare i relativi interventi educativi della popolazione e di formazione del personale, sono istituiti presso le aziende sanitarie appositi comitati etici locali; la commissione regionale di bioetica supporta l`attivita` regionale di indirizzo e coordinamento dei comitati etici locali.

(Omissis)