Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 27 Maggio 2005

Legge regionale 10 giugno 2002, n.12

Legge regionale 10 giugno 2002, n. 12:
“Differimento dell’applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione di cui all’art. 3, comma 12, lett. a) della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Lombardia” n. 24 del 13 giugno 2002, Supplemento Ordinario n.1)

ARTICOLO 1

(Applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione)

1. Le disposizioni di cui all’art. 3, comma 12, lettera a) della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 “Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di disposizioni legislative” si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.
2. Fino alla data di cui al comma 1 è comunque vietata l’installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio—assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco-giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni.

ARTICOLO 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 10 giugno 2002

( Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/519
del 4 giugno 2002 )