Legge regionale 08 febbraio 2005, n.6
Legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6: “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)”.
(da “Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo” n. 3 del 25 febbraio 2005)
(Omissis)
Art. 144
Incentivo al turismo religioso
1. La Regione Abruzzo riconosce l’importanza e la rilevanza del turismo religioso. A tal fine si autorizza lo stanziamento di un contributo straordinario di € 50.000,00 a favore del Comune di Lanciano, capofila dei Comuni di Manoppello, Ortona, Bucchianico, Casalbordino, Fossacesia, Orsogna nell’organizzazione della quarta edizione del “Il Turismo attraverso i percorsi della religione, della storia e della cultura”.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con l’istituzione di un nuovo Cap. 61545, UPB 10.01.004 denominato: Contributo straordinario a favore del Comune di Lanciano.
(Omissis)
Autore:
Regione Abruzzo
Dossier:
Turismo religioso
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Finanziamento, Istruzione, Turismo religioso
Natura:
Legge regionale