Legge provinciale 01 agosto 2003, n.5
Legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5:
“Disposizioni per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005, nonché per il bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria)”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige” n. 31 del 5 agosto 2003, Supplemento n. 4)
(Omissis)
Capo I – Disposizioni per l’assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005
ARTICOLO 20
(Disposizioni in materia di istruzione e di formazione professionale)
1. In provincia di Trento continua l’erogazione delle provvidenze connesse agli interventi attivati nell’ambito del diritto allo studio relativo all’istruzione e alla formazione professionale disciplinati dalle leggi provinciali 10 agosto 1978, n. 30 (Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori), e 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale), anche dopo l’entrata in vigore della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale).
(Omissis)
Autore:
Provincia autonoma di Trento
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Istruzione, Formazione, Diritto allo studio, Assistenza scolastica, Bilancio
Natura:
Legge provinciale