Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 24 Maggio 2005

Legge provinciale 17 febbraio 2003, n.1

Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1:
“Nuove disposizioni in materia di beni culturali”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige” n. 9 del 4 marzo 2003)

(Omissis)

Capo I – Disposizioni generali

Art. 3 bis (Beni culturali di interesse religioso)
1. In applicazione dell’intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571 (Esecuzione dell’intesa fra il Ministro per i beni culturali e ambientali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche), sottoscritta a norma dell’articolo 12, comma 1, dell’accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, di modificazione del concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, accordo ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare), i rapporti fra la Provincia autonoma di Trento e l’Arcidiocesi di Trento per quanto attiene ai beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche sono regolati da apposita intesa.
2. L’intesa di cui al comma 1 stabilisce, in particolare:
a) per le esigenze di culto, le modalità per la definizione di specifiche intese con l’ordinario diocesano relative all’adozione di ciascun provvedimento amministrativo riguardante i beni culturali di interesse religioso;
b) le modalità per garantire lo scambio di informazioni e di proposte in ordine alla predisposizione dei rispettivi programmi di intervento annuali e pluriennali sui beni culturali di interesse religioso;
c) le modalità per la partecipazione del delegato dell’ordinario diocesano alle sedute del comitato provinciale beni culturali di cui all’articolo 4(*).

(*) Articolo aggiunto dall’articolo 16, comma 1, della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

ARTICOLO 4
(Funzione consultiva)

1. E’ istituito il comitato provinciale beni culturali, con il compito di esprimere pareri sui provvedimenti in materia di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali individuati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, nell’ambito delle funzioni assegnate alle strutture organizzative competenti in materia di beni culturali, nonché su ogni altra questione che gli sia sottoposta dalla Giunta provinciale e dalle strutture competenti in materia. Il comitato esprime pareri relativi ad interventi di particolare rilevanza economica e culturale e ad interventi a carattere interdisciplinare ovvero a quelli superiori a soglie prestabilite nonché sugli atti di indirizzo per le funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione.
2. Il comitato provinciale beni culturali è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da:
a) il dirigente generale competente in materia di attività e beni culturali, con funzioni di presidente;
b) i responsabili delle soprintendenze di cui all’articolo 2, comma 2;
c) un architetto esperto in materia di urbanistica e tutela del paesaggio designato dal competente servizio;
d) un esperto in architettura;
e) un esperto in storia dell’arte;
f) un esperto in archeologia;
g) un esperto in archivistica;
h) un esperto in biblioteconomia o bibliografia;
i) un esperto in storia locale.
3. Il comitato può dividersi in sottogruppi e, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, funzionari provinciali, altri esperti o rappresentanti di enti ed associazioni particolarmente interessati. Quando il comitato è chiamato a esprimere parere su beni ecclesiastici di interesse religioso è integrato, ai fini della tutela delle esigenze del culto, da un esperto designato dall’ordinario diocesano di Trento.
4. Il comitato elegge fra i propri componenti un vicepresidente che svolge le funzioni di presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
5. Le funzioni di segreteria sono esercitate da un dipendente provinciale assegnato alle strutture del dipartimento beni e attività culturali.
6. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 5 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi) per le lettere a) e b) del comma 2, i componenti esperti del comitato rimangono in carica per la durata della legislatura.
7. Il comitato è convocato dal presidente.
8. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri. I pareri sono adottati a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti decide il voto di chi presiede.
9. Ai componenti il comitato provinciale beni culturali sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale in materia.
10. Il comitato provinciale beni culturali svolge le funzioni consultive in materia di lavori pubblici di interesse provinciale di cui all’articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), relative a beni di interesse storico, artistico, architettonico e archeologico.

(Omissis)

Capo II – Archivio provinciale

ARTICOLO 20
(Archivi correnti e di deposito delle strutture provinciali)

1. Le strutture dipendenti dalla Giunta provinciale curano l’ordinata gestione dei propri archivi correnti e di deposito e adottano i provvedimenti relativi al versamento dei documenti nell’archivio provinciale nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 18, secondo le disposizioni del regolamento di cui all’articolo 35.

(Omissis)

Capo III – Disposizioni particolari in materia di archivi

ARTICOLO 31
(Interventi e finanziamenti in materia di archivi)

1. Oltre a quanto disposto all’articolo 5, la Provincia può provvedere direttamente ad interventi di ordinamento, inventariazione, riproduzione e valorizzazione di archivi di enti pubblici locali e di privati, purché dichiarati di notevole interesse storico.
2. Salvo quanto disposto dalle leggi in materia di finanza locale, la Provincia provvede inoltre a sostenere finanziariamente, secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, gli interventi promossi dai soggetti di cui all’articolo 23, commi 1 e 2, per le seguenti finalità:
a) l’acquisizione, la costruzione, l’ampliamento e la ristrutturazione di strutture destinate a sede di archivi;
b) l’acquisto di arredi ed attrezzature per gli archivi;
c) l’ordinamento e l’inventariazione degli archivi;
d) il funzionamento degli archivi.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 possono avere ad oggetto anche archivi appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastici riconosciuti di interesse storico. A tal fine si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2000.

(Omissis)