Legge regionale 14 gennaio 2003, n.3
Legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3: “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Veneto” n. 5 del 17 gennaio 2003)
(Omissis)
ARTICOLO 60
(Contributo straordinario per la conservazione, ristrutturazione e il restauro dell’Istituto Farina San Domenico)
1. Nell’ambito degli interventi di ripristino di beni immobili non statali, le cui competenze sono state trasferite alle Regioni dal comma 1 dell’articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 “Interventi correttivi di finanza pubblica”, per opere di restauro e ristrutturazioni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 1.000.000,00 (u.p.b. U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto”) alla Congregazione delle Suore Maestre di San Dorotea Figlie dei Sacri Cuori di Via San Domenico a Vicenza per gli scopi di conservazione, restauro e ristrutturazione del complesso immobiliare Istituto Farina San Domenico di cui dovrà essere assicurata la fruizione pubblica.
2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione per l’uso degli spazi dell’Istituto Farina San Domenico fruibili dal pubblico per la realizzazione di attività culturali, anche in connessione con l’uso pubblico del museo e della biblioteca.
(Omissis)
ARTICOLO 63
(Interventi a favore dei patronati)
1. La Regione del Veneto, nell’ambito dei principi della legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, riconosce e promuove la funzione educativa e sociale svolta dalle Parrocchie tramite gli oratori e patronati parrocchiali.
2. La Regione riconosce alle Parrocchie la titolarità ad essere soggetti promotori di programmi, azioni ed interventi che si realizzano nei patronati per la diffusione dello sport, la promozione di attività culturali nel tempo libero per contrastare l’emarginazione sociale, il disagio e la devianza in ambito minorile.
3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 la Giunta regionale concede contributi in conto capitale:
a) per la costruzione, riadattamento e riqualificazione di strutture già esistenti, per un importo non superiore ai 200.000,00 euro;
b) per l’arredamento, attrezzature e strumenti didattici per un importo non superiore ai 10.000,00 euro.
4. Per gli interventi di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 1.000.000,00 di euro per ciascuno degli esercizi 2003, 2004 e 2005 (u.p.b. U0163 “Interventi strutturali a favore del terzo settore”).
(Omissis)
Autore:
Regione Veneto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Educazione, Ristrutturazioni, Enti ecclesiatici, Disagio, Emarginazione, Patronati, Restauri, Sport, Minori, Oratori, Beni immobili, Attività culturali, Servizi sociali, Edifici di culto, Finanziamenti, Contributi, Parrocchie
Natura:
Legge regionale