Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 21 Maggio 2005

Legge regionale 19 maggio 2003, n.7

Legge regionale 19 maggio 2003, n. 7:
“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7: Disposizioni in materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica”.

(da “Bolletino Ufficiale della regione Sicilia” n. 23 del 21 maggio 2003)

ARTICOLO 1
(Ambito soggettivo di applicazione della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7)

1. All’articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è aggiunta la seguente lettera:
“d) agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati, limitatamente alle opere per le quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento.”;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è aggiunto il seguente:
“3 ter. Gli enti di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo, per le opere ivi previste e gli enti sottoposti a vigilanza privi di uffici tecnici si avvalgono, per le fasi di istruttoria, di aggiudicazione e successive, degli enti locali territorialmente competenti; inoltre, nei confronti degli stessi, limitatamente alle opere per le quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento, trovano applicazione le norme prescritte per i soggetti di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, ad eccezione delle norme di cui all’articolo 14.”.

(Omissis)

ARTICOLO 8
(Programmazione dei lavori pubblici)

1. All’articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, comma 1, sub “articolo 14”, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i capoversi da 1 a 6 sono sostituiti con i commi da 1 a 6 dell’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 con le modifiche ad essi apportate con l’articolo 7, comma 1, lettera g), della legge 1 agosto 2002, n. 166;
b) al capoverso 18 è abrogato il periodo: “E’ riservata all’Amministrazione regionale competente la formulazione dei programmi di opere riguardanti gli enti di culto e di formazione religiosa”.

(Omissis)