Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 21 Maggio 2005

Legge regionale 31 luglio 2003, n.10

Legge regionale 31 luglio 2003, n. 10: “Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Sicilia” n. 34 del 1 agosto 2003)

ARTICOLO 1
(Finalità ed ambiti d’intervento)

1. La Regione riconosce e valorizza, in attuazione dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 31 e 37 della Costituzione, nonché dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, il ruolo della famiglia fondata sul matrimonio o, comunque, su vincoli di parentela, filiazione, adozione, affinità o di affido quale soggetto sociale di primario riferimento per le politiche di promozione della famiglia ed, in particolare, per la programmazione e l’attuazione degli interventi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-culturali ed educativi operati in ambito regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la famiglia costituisce, altresì, riferimento essenziale di rilevazione e sintesi dei bisogni dei suoi componenti e, in quanto consentito dalla natura e dalle modalità erogative delle prestazioni, soggetto attivo per lo svolgimento dei servizi e l’attuazione degli interventi stessi.
3. La Regione provvede a rilevare periodicamente le condizioni e le necessità familiari dei bambini portatori di handicap, di quelli poveri, dei figli di emigranti, dei nomadi, dei rifugiati, degli extracomunitari, degli orfani e di altre categorie di soggetti disagiati per garantire uguali opportunità. La Regione programma gli interventi necessari a prevenire i processi di emarginazione e di disadattamento sociale.

ARTICOLO 2
(Obiettivi della politica regionale per la famiglia)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 ed, in particolare, per agevolare e sostenere le scelte rivolte alla formazione di nuove famiglie, la Regione promuove l’adozione di politiche organiche ed intersettoriali volte a:
a) rimuovere gli ostacoli, specie di carattere abitativo, lavorativo o economico, che rendono difficoltosa la costituzione o lo sviluppo di nuove famiglie;
b) riconoscere l’alto valore sociale della maternità e della paternità, tutelando il diritto alla procreazione, valorizzando e sostenendo l’esercizio delle responsabilità genitoriali;
c) tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia concorrendo a rimuovere le situazioni che incidono negativamente sull’equilibrio psicofisico di ciascun soggetto, al fine di favorire l’armonico sviluppo delle relazioni familiari di coppia ed intergenerazionali;
d) sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie al cui interno figurino disabili, finalizzandole ad agevolare il loro mantenimento in seno al medesimo nucleo familiare;
e) definire modelli d’intervento che agevolino la permanenza degli anziani all’interno del nucleo familiare riconoscendo il rilevante valore sociale dell’attività di cura ed assistenza da questo praticata;
f) rendere compatibili le esigenze derivanti dagli impegni di lavoro dei coniugi con quelle della famiglia, riconoscendo a pieno titolo il lavoro domestico e di cura, in quanto attività essenziale per la vita della famiglia e per il contesto sociale di riferimento;
g) attuare il principio di libera scelta da parte del cittadino e della famiglia nell’articolazione e nel funzionamento della rete degli interventi e dei servizi di sostegno alla persona;
h) valorizzare, in attuazione del principio di sussidiarietà, favorendo tutte le forme di autorganizzazione solidaristica tra o per le famiglie, l’associazionismo familiare rivolto a dare impulso alle reti primarie di solidarietà ed alla cooperazione, per favorire forme di autorganizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie;
i) promuovere attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno dei nuclei monoparentali, delle vittime di violenza sessuale, nonché dei minori abusati o deviati;
l) assicurare la realizzazione, da parte degli enti locali, di iniziative finalizzate al sostegno dei nuclei familiari di persone immigrate, anche per consentire l’inserimento dei minori nel ciclo scolastico educativo;
m) sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie senza un reddito minimo di sussistenza ed al cui interno figurino minori o disabili, finalizzandole ad agevolare la loro esistenza ed il loro mantenimento in seno al medesimo nucleo familiare;
n) mantenere e sviluppare una rete di servizi ad iniziativa pubblica che favorisca la universalità di accesso a quelli di sostegno alla persona.

ARTICOLO 3
(Interventi e garanzie creditizie)

1. Al fine di superare gli ostacoli di natura economica alla formazione di nuove famiglie o per intervenire a sostegno di nuclei familiari in condizione di temporaneo e particolare disagio, la Regione interviene con contributi per l’abbattimento parziale o totale degli interessi su prestiti quinquennali di importo non superiore a 25.000 euro, da erogare secondo limiti e fasce di reddito predeterminati.
2. Destinatari dell’intervento di cui al comma 1 sono:
a) coppie che intendano contrarre matrimonio entro un anno o che lo abbiano contratto da non più di un anno dalla richiesta;
b) famiglie con a carico e convivente, da almeno un anno, uno o più dei seguenti soggetti:
1) anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente;
2) persona non autosufficiente;
c) famiglie monoparentali con a carico e convivente, da almeno un anno, uno o più dei seguenti soggetti:
1) figlio minore di età;
2) anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente;
3) malato psichico o persona portatrice di grave handicap fisico o psichico.
3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera b) punto 2 e lettera c) punto 3, il contributo di cui al comma 1 è dovuto anche per la ristrutturazione o l’adeguamento della prima abitazione alle esigenze della persona portatrice di handicap.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si estendono anche alle famiglie che, successivamente alla loro costituzione, decidono di accogliere ed accudire uno o più anziani, parenti in linea diretta di primo e secondo grado, al fine di garantire loro uno spazio minimo vitale.
5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con istituti bancari, enti finanziari, assicurativi o previdenziali.
6. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell’Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono fissati i limiti e le fasce di reddito nonché le modalità attuative dell’intervento di cui al presente articolo.

ARTICOLO 4
(Interventi abitativi)

1. I programmi di edilizia residenziale pubblica convenzionata o sovvenzionata, realizzati ai sensi della normativa vigente in materia nella Regione, prevedono una riserva pari al 20 per cento degli alloggi da realizzare per l’assegnazione in proprietà indivisa, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche ed integrazioni, a favore delle coppie che intendano contrarre matrimonio o che lo abbiano contratto nei tre anni precedenti. L’assegnazione dell’alloggio è condizionata all’effettiva celebrazione del matrimonio.
2. Le commissioni di assegnazione alloggi, previste dalla normativa vigente in materia nella Regione, al fine di accelerare le procedure successive all’emanazione dei bandi, procedono alla verifica dei requisiti, di cui ai bandi medesimi, soltanto per gli assegnatari a seguito della graduatoria redatta dai comuni sulla base delle sole autocertificazioni.
3. Il 20 per cento delle quote di riserva individuato ai sensi del comma 1 è destinato a famiglie monoparentali con almeno un figlio minorenne convivente, nonché alle donne che possono inoltrare istanza durante il periodo di gravidanza.
4. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell’Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concerto con l’Assessore per i lavori pubblici, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di compilazione delle liste di cui al comma 3 sulla base dei seguenti parametri:
a) livello di reddito complessivo del nucleo familiare;
b) carico familiare;
c) costituzione o mantenimento della residenza presso comuni ubicati nelle isole minori.
5. A valere sui fondi di cui all’articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato ad intervenire in favore delle famiglie di nuova costituzione per l’abbattimento totale degli interessi sui prestiti per l’acquisto della prima casa mediante limite quindicennale di impegno di 2.000 migliaia di euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2003. Con decreto del medesimo Assessore si determinano i criteri ed i parametri per l’individuazione dei soggetti beneficiari. Nei parametri si tiene, comunque, conto di quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 4, nonché dell’età dei componenti della famiglia di nuova costituzione.

(Omissis)