Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Maggio 2005

Legge regionale 06 febbraio 2003, n.2

Legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2: “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003 (legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 articolo 11)”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Lazio” n. 4 del 10 febbraio 2003, Supplemento Ordinario n. 6)

(Omissis)

ARTICOLO 13
(Contributo al Vicariato per la realizzazione di nuove parrocchie nella città di Roma)

1. La Regione concorre agli oneri per la realizzazione di nuove parrocchie nella città di Roma attraverso la concessione al Vicariato di Roma di un contributo pari ad euro 2.400.000,00 di cui 1.200.000,00 per il 2003 ed 1.200.000,00 per il 2004.
2. Il Vicariato di Roma presenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1, corredata della documentazione prevista dall’articolo 93, comma 3 della legge regionale 7 giugno 1999 n. 6, concernente le modalità e i termini per l’ottenimento di benefici e provvidenze di legge, come modificato dall’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 9 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2002).
3. Le opere sono attuate nel rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche e, per quanto in essa non disciplinato, dalla legge 11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche.
4. L’onere grava sullo stanziamento dell’UPB E54, mediante istituzione di apposito capitolo.

(Omissis)

ARTICOLO 38
(Modifiche alla l.r. 53/1998 concernente l’organizzazione regionale della difesa del suolo. Disposizioni transitorie sulle concessioni demaniali di competenza regionale)

1. Dopo l’articolo 40 della l.r. 53/1998 è inserito il seguente:
“Art. 40 bis
(Disciplina delle concessioni in materia di difesa del suolo e di risorse idriche)
1. Entro il 31 dicembre 2003 la Giunta regionale adotta un regolamento per la disciplina del rilascio delle concessioni previste dall’articolo 8 in materia di difesa del suolo e di risorse idriche.”.
2. I termini di durata delle concessioni di competenza regionale di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a), numero 5) e lettera b), della l.r. 53/1998, rilasciate ai sensi della legge 11 luglio 1986, n. 390, (Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici), ai soggetti indicati all’articolo 5, comma 8, del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, che siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono differiti al 31 dicembre 2003, purché i concessionari continuino a svolgere esclusivamente le attività autorizzate nelle concessioni stesse.
3. I termini di durata delle concessioni di cui al comma 2, che scadano dopo la data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro l’anno 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2003, purché i concessionari continuino a svolgere esclusivamente le attività autorizzate nelle concessioni stesse.

(Omissis)

ARTICOLO 58
(Attuazione di interventi programmati negli anni precedenti per i quali le obbligazioni non sono venute a scadenza negli anni di pertinenza)

1. AI fine di dare attuazione ad interventi programmati nell’anno 2002, per i quali l’obbligazione non è venuta a scadenza entro lo stesso anno, sono stanziati i seguenti importi nell’ambito dei sottoindicati capitoli:
a) cap. G21505: Euro 05.864,98;
b) cap. G23506: Euro 321.000,81;
c) cap. G24530: Euro 154.937,07;
d) cap. G24538: Euro 30.000,00.
concessi alla Parrocchia del Duomo di Civita Castellana per le spese sostenute anche negli anni precedenti per i lavori di restauro del prestigioso organo settecentesco “AIetti” del Duomo di Civita Castellana (VT). Il capitolo G24538 assume la denominazione “Contributo alla Parrocchia del Duomo di Civita Castellana per il restauro dell’organo AIetti”;
e) cap. G24533: Euro 3.330.000,00
così ripartiti ai sensi dell’art. 56 della l.r. 8/2002:
1) Euro 1.250.000,00 al Comune di Fondi;
2) Euro 500.000,00 al Comune di Subiaco;
3) Euro 1.250.000,00 al Comune di Nettuno;
4) Euro 200.000,00 al Comune di Velletri;
5) Euro 130.000,00 al Comune di Morlupo;
f) cap. G24507: Euro 206.582,76
– destinato dall’art. 213 della I.r. 10/2001 al Comune di Sora;
g) cap. G32504: Euro 12.428,00
– concessi al Comune di Greccio per la realizzazione di campi da gioco, al fine di dare attuazione all’intervento programmato nell’anno 2002, per il quale l’obbligazione giuridica non è venuta a scadenza entro lo stesso anno.
2. Al fine di realizzare gli interventi programmati nell’anno 2002 per i quali l’obbligazione non è venuta a scadenza entro lo stesso anno, e al fine di proseguire, anche nelle annualità 2004 e 2005, nell’azione di sostegno a tali iniziative, il contributo di cui alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 34 -Interventi per lo sviluppo socio-economico della Provincia di Rieti, articolo 10 – Collegamenti a fune, di euro 307.291,85 concesso all’Amministrazione provinciale di Rieti, ai sensi della stessa legge, nell’anno 2000, per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo concernente l’ampliamento del bacino sciistico del Monte Terminillo, ricadente nel comprensorio della 5^ Comunità Montana “Montepiano Reatino”, a valere sullo stanziamento del capitolo G32502 dell’esercizio finanziario 2003, è confermato qualora il progetto in questione, corredato del parere positivo del dipartimento ambiente e protezione civile e della deliberazione di approvazione della spesa occorrente per la redazione del progetto esecutivo stesso, venga presentato alla Direzione regionale cultura, sport e turismo entro e non oltre la data del 30 settembre 2003.
3. Al fine di dare attuazione all’intervento di cui al comma 2, programmato nell’anno 2002, per il quale l’obbligazione non è venuta a scadenza entro lo stesso anno, è confermato lo stanziamento di Euro 258.228,45 a valere sul capitolo G 32502 anno 2003.
4. Gli importi relativi agli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono assegnati con determinazione dirigenziale.

(Omissis)