Legge regionale 04 dicembre 2003, n.24
Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24:
“Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna” n. 182 del 5 dicembre 2003)
(Omissis)
CAPO II – PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
ARTICOLO 8
(Utilizzazione del volontariato)
1. L’utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, e’ ammessa solo nel rispetto dei principi e delle finalita’ fissate dagli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato). Tale utilizzazione e’ volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l’educazione alla convivenza e il rispetto della legalita’, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale.
2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, potranno essere impiegati a condizione che essi:
a) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale stessa o ad altro operatore di detta polizia da esso individuato;
b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
c) abbiano frequentato, con profitto, specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta regionale;
d) siano adeguatamente assicurati.
3. I Comuni e le Province possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato, con sole finalita’ di supporto organizzativo ai soci che svolgano le attivita’ di cui al presente comma, a condizione che dette associazioni non prevedano nell’accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.
4. La Giunta regionale, al fine di assicurare l’adeguata uniformita’ sul territorio regionale, approva, d’intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le direttive per gli Enti locali relative all’utilizzo di volontari.
(Omissis)
Autore:
Regione Emilia Romagna
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Convivenza, Assicurazione, Inclusione sociale, Mediazione conflitti, Presenza territoriale, Opinioni politiche, Legalità, Lingua, Sesso, Razza, Rispetto, Associazioni, Dialogo, Integrazione, Educazione, Formazione professionale, Religione, Volontariato, Discriminazione, Sicurezza
Natura:
Legge regionale