Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Maggio 2005

Legge regionale 31 marzo 2003, n.7

Legge regionale 31 marzo 2003, n. 7:
“Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo)”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna” n. 46 del 31 marzo 2003)

(Omissis)

TITOLO III – ATTIVITA’ DI ALTRI SOGGETTI

ARTICOLO 18
(Associazioni senza scopo di lucro)

1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, regionale o provinciale sono autorizzate ad esercitare le attività di organizzazione di viaggi esclusivamente per i propri associati, che risultino iscritti da almeno tre mesi, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. Tale previsione non si applica a membri di organi statutari delle associazioni, eletti entro il termine di cui sopra.
2. Le associazioni sono tenute ad inviare, alla Provincia competente per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno il programma delle singole iniziative previste; sono tenute, altresì , a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni a detti programmi e comunque prima dell’inizio dell’attività.
3. Le associazioni senza scopo di lucro devono stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione all’attività svolta, così come previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 111 del 1995.
4. Nei programmi delle iniziative devono essere precisate le condizioni di annullamento del viaggio, la dicitura che trattasi di iniziativa riservata esclusivamente agli associati e gli estremi della garanzia assicurativa.

ARTICOLO 19
(Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale)

1. Gli enti, le associazioni e i comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali non rientranti nelle previsioni di cui all’articolo 18, che promuovono, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, appartenenti o iscritti, l’effettuazione di viaggi, possono promuovere e pubblicizzare al loro interno, con divieto di qualsiasi forma di diffusione al pubblico, i viaggi stessi raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione.
2. Tali viaggi devono avere una durata non superiore a cinque giorni salvo una durata superiore in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze particolari di cui deve essere data preventiva comunicazione alla Provincia, indicando la data di svolgimento, il numero preventivato di partecipanti, l’itinerario e i motivi del viaggio. In ogni caso non si possono effettuare gite, nell’anno solare, per un periodo complessivo superiore a cinquanta giorni.
3. Per tutte le iniziative di cui al comma 2, gli organismi organizzatori devono stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti agli iscritti dalla partecipazione all’attività svolta, così come previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 111 del 1995.

(Omissis)