Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Maggio 2005

Legge regionale 30 ottobre 2003, n.15

Legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15: “Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Calabria” n. 20 del 31 ottobre 2003, Supplemento Straordinario n. 1 del 5 novembre 2003)

TITOLO I – RICONOSCINENTO DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE DELLA CALABRIA

ARTICOLO 1
(Finalità della legge)

1. La Regione Calabria riconosce che la protezione e la valorizzazione delle lingue minoritarie contribuiscono alla costruzione di un’Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto delle diversità culturali e, in attuazione dell’articolo 6 della Costituzione e dell’art. 56 dello Statuto regionale lettera “r”, con propria Legge Regionale, ai sensi degli articoli 2 e 3
della Legge 15 dicembre 1999, nr. 482, tutela le parlate della popolazione albanese, grecanica e occitanica di Calabria e promuove la valorizzazione e divulgazione del loro patrimonio linguistico, culturale e materiale.
2. La Regione Calabria adegua la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge favorendo l’aggregazione in consorzi intercomunali e costituzione in comuni autonomi di quelle comunità minoritarie presenti nel suo territorio che nella ridefinizione dell’attuale assetto amministrativo individua una condizione di garanzia per la valorizzazione del territorio e il recupero delle sue potenzialità economiche ed ambientali con i propri beni culturali.
3. L’ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica è quello previsto dal comma 3, art. 1 del D.P.R. del 2 maggio 2001, n. 345 e adottato dai Consigli provinciali in sua attuazione.

(Omissis)

TITOLO IV – TUTELA DEGLI INTERESSI SOCIO-ECONOMICI E AMBIENTALI

ARTICOLO 22
(Patrimonio artistico religioso)

1. Per gli edifici sacri e i luoghi di culto della Chiesa di liturgia greca, nell’ambito della presente Legge, sarà istituito un apposito fondo speciale per completare, compatibilmente con le Leggi vigenti in materia di vincoli e tutela, l’opera di orientalizzazione dell’architettura e dell’iconografia sacra orientale.

(Omissis)