Ordinanza Presidenza Consiglio Ministri 29 aprile 2005, n.3429
Presidente del Consiglio dei Ministri. Ordinanza 29 aprile 2005, n. 3429: “Disposizioni urgenti di protezione civile”.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2004, concernente la dichiarazione di “grande evento” nel territorio della città di Bari in occasione del XXIV Congresso eucaristico nazionale;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 2005, n. 3420, recante “Interventi conseguenti alla dichiarazione di “grande evento” nel territorio della città di Bari in occasione del XXIV Congresso eucaristico nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2004, con il quale è stato prorogato, sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza socio-ambientale nel territorio delle province di L’Aquila e Teramo della regione Abruzzo per le parti interessate dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303 del 18 luglio 2003, recante: “Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza socio-ambientale nel territorio delle province di L’Aquila e Teramo interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso”;
Vista la nota del 18 marzo 2005 del commissario delegato per il superamento dell’emergenza del sistema Gran Sasso L’Aquila Teramo;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8luglio 2004, n. 3362, recante: “Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”;
Visto l’articolo 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005, n. 3399, recante: “Disposizioni urgenti di protezione civile”;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26dicembre 2004, recante: “Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell’area del sud-est asiatico”, nonché le successive ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005, n. 3394 del 18 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3402 del 10 marzo 2005 e 3417 del 24 marzo 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale, tra l’altro, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 lo stato d’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, articolo 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, articolo 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, articolo 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, articolo 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, articolo 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, articolo 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, articolo 6, n. 3406 del 4 marzo 2005 e articolo 6 dell’ordinanza n. 3417 del 24 marzo 2005 recanti “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza rifiuti nella regione Campania”;
Vista la nota del 9 marzo 2005 del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, con la quale si chiede di integrare l’ordinanza di protezione civile n. 3397 del 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 4 marzo 2005 recante: “Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004”, nonché l’articolo 12 dell’ordinanza di protezione civile n. 3417 del 2005;
Vista la richiesta del Prefetto di Chieti – Commissario delegato formulata con nota del 19 aprile 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la proroga dello stato d’emergenza, fino al 31 dicembre 2006, nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;
Vista l’ordinanza n. 2986 del 31 maggio 1999, concernente: “Interventi urgenti intesi a fronteggiare la situazione di emergenza derivante dalla situazione di crisi socio-ambientale dell’area riguardante il sito industriale dell’ACNA ricadente nei territori dei comuni di Cengio, in provincia di Savona, e Saliceto, in provincia di Cuneo e del fiume Bormida”, nonchè le ordinanze di protezione civile n. 3012 del 21 ottobre 1999, n. 3127 del 27 aprile 2001, n. 3232 del 24 luglio 2002, e l’articolo 5 dell’ordinanza di protezione civile n. 3251 del 14 novembre 2002;
Vista la richiesta del Prefetto di Genova – Commissario delegato formulata con nota del 21 aprile 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 2005, concernente la dichiarazione di “grande evento” in relazione alle esequie del Santo Padre Giovanni Paolo II ed all’elezione del Pontefice, al fine di garantire la più ampia partecipazione di fedeli provenienti dall’Italia e dal mondo;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3423 del 5 aprile 2005, recante “Interventi conseguenti alla dichiarazione di “grande evento” in relazione alle esequie del Santo Padre Giovanni Paolo II, ed all’elezione del Pontefice”;
Vista la richiesta del 20 aprile 2005 del vice capo di Gabinetto del sindaco del comune di Roma;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Articolo 1.
1. Il commissario delegato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2004, recante la dichiarazione di “grande evento” nel territorio della città di Bari in occasione del XXIV Congresso eucaristico nazionale, è autorizzato ad assegnare risorse finanziarie, nel limite massimo complessivo di Euro 1.870.000,00, per la predisposizione degli occorrenti interventi realizzativi di cui abbia riconosciuta l’utilità per la celebrazione del “grande evento”; l’erogazione delle predette risorse avviene sulla base di idonee produzioni documentali comprovanti le spese effettuate, a seguito di apposito giudizio di congruità reso da professionista all’uopo nominato dal commissario delegato medesimo. Al relativo onere si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all’articolo 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3420 del 24 marzo 2005.
Articolo 2.
1. Per accelerare il proseguimento delle iniziative di carattere urgente finalizzate alla messa in sicurezza dei laboratori del Gran Sasso e per la eventuale bonifica delle aree inquinate, alle deroghe previste all’articolo 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303 del 18 luglio 2003 e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti: “articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; articolo 25 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articoli 65, 66 e 67”.
Articolo 3.
1. Al fine di consentire alle regioni, destinatarie delle risorse finanziarie di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2004, n. 3362, di porre in essere gli interventi necessari alla riduzione del rischio sismico, all’articolo 2, comma 2, secondo periodo, della medesima ordinanza n. 3362 del 2004, le parole “entro sessanta giorni decorrenti dal 31 marzo 2005,” sono sostituite dalle parole “entro centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui all’articolo 3, comma 2, della presente ordinanza”.
2. All’articolo 1, comma 6, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2004, n. 3362, le parole “di cui al comma 3” sono sostituite con le parole “di cui al comma 4”.
Articolo 4.
1. Le risorse finanziarie trasferite all’Ufficio territoriale del Governo di Alessandria ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3 dell’ordinanzadel Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005, n. 3399, sono riversate in un’apposita contabilità speciale all’uopo istituita con le modalità previste dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, ed intestata al prefetto di Alessandria.
Articolo 5.
1. All’articolo 13, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3417 del 24 marzo 2005, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “L’utilizzo della somma depositata sul predetto conto bancario è effettuato dal responsabile della funzione amministrativa della struttura di missione, previa approvazione dell’esigenza di spesa da parte del responsabile della struttura di missione medesima, con obbligo di rendicontazione e nel rispetto di apposita regolamentazione definita dal capo del Dipartimento con proprio provvedimento”.
2. Sono a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute fino al 30 aprile 2005 dagli esperti di cui all’articolo 1, comma 5, dell’ordinanza di protezione civile n. 3390 del 2004 e all’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza n. 3402 del 2005. Al coordinatore dei predetti esperti è riconosciuta una maggiorazione aggiuntiva sull’indennità percepita nella misura del 10%.
Articolo 6.
1. Al fine di accelerare le procedure di riscossione dei crediti previsti dal decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, i comuni della regione Campania, ciascuno per quanto di propria competenza, assumono, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1273 del codice civile, i debiti dei consorzi, e degli altri affidatari della regione Campania che hanno conferito fino al 31 dicembre 2004 rifiuti solidi urbani agli impianti di produzione di combustibili derivati da rifiuti, in ordine al pagamento della relativa tariffa nei confronti del Commissario delegato di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004 e dei soggetti affidatari del servizio nonché in ordine al pagamento degli importi previsti in favore dei comuni destinatari di misure di compensazione ambientale. L’assunzione dei debiti avviene, per quanto riguarda i debiti dei consorzi, in misura proporzionale alla quota di partecipazione posseduta da ciascun comune e, per quanto riguarda gli altri affidatari della regione Campania, in misura proporzionale all’importo dei trasferimenti ad essi spettanti da parte di ciascun comune affidante in base al contratto o altro atto di affidamento del servizio.
2. Per assicurare l’attuazione del piano di rientro dell’anticipazione concessa da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, i comuni rilasciano delegazione di pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1266 e seguenti del codice civile, a valere sui trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati, in base alla quale il Ministero dell’interno è delegato a pagare i contributi erariali direttamente a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a. a titolo di rimborso del capitale e degli oneri finanziari relativi alle somme erogate in anticipazione.
3. Il commissario delegato di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004 è autorizzato a compiere tutti gli atti inerenti all’attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.
Articolo 7.
1. I prefetto di Chieti, commissario delegato ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 4 marzo 2005, in ragione della complessità delle iniziative da porre in essere per il superamento del contesto critico in esame, è autorizzato, altresì, ad avvalersi per gli aspetti tecnici di un esperto in scienze geologiche appartenente alla pubblica amministrazione; per tali attività al predetto soggetto è corrisposto un compenso mensile pari al 40% del trattamento stipendiale in godimento, con oneri posti a carico dei fondi del commissario delegato.
Articolo 8.
1. Il prefetto di Genova, nominato commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2005, è autorizzato a richiedere l’apertura di un’apposita contabilità speciale all’uopo istituita con le modalità previste dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Nella predetta contabilità speciale dovranno confluire le risorse finanziarie, assegnate o acquisite ai sensi delle ordinanze indicate in premessa, ed ancora disponibili sulla contabilità speciale del dott. Stefano Leoni, in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali.
Articolo 9.
1. Per il potenziamento dei servizi pubblici volto a soddisfare le maggiori esigenze connesse alle celebrazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 2005, le disposizioni di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3423 del 5 aprile 2005 si applicano anche al personale delle aziende Trambus, Acea distribuzione, Ato2. Ama, Metro, Atac, Sita e Sta, in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 aprile 2005
Il Presidente: Berlusconi
Autore:
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Finanziamenti, Grande evento, Congresso eucaristico nazionale
Natura:
Ordinanza Presidenza Consiglio Ministri