Legge regionale 14 aprile 2004, n.8
Legge regionale 14 aprile 2004, n. 8: “Norme per il turismo in Lombardia”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Lombardia” n. 16 del 16 aprile 2004, Supplemento Ordinario n. 1)
(Omissis)
ARTICOLO 7
(Competenze della Provincia)
1. La Provincia concorre alla definizione delle politiche regionali, attraverso il tavolo istituzionale per le politiche turistiche; definisce proprie politiche di valorizzazione turistica del territorio, istituendo forme e strumenti di consultazione dei Comuni e delle Comunità montane; promuove, coordina e sostiene i sistemi turistici, anche attraverso la propria partecipazione.
2. La Provincia svolge funzioni di promozione del patrimonio turistico, paesaggistico, storico ed artistico, anche mediante il coordinamento e il sostegno delle attività di altri soggetti istituzionali, delle strutture IAT, delle imprese e loro associazioni e delle associazioni senza fini di lucro.
3. La Provincia raccoglie ed elabora i dati connessi all’attività turistica, alberghiera ed extralberghiera, trasmettendoli agli uffici competenti secondo modalità e specifiche tecniche stabilite dalla Giunta regionale ed assicurandone la disponibilità ai Comuni.
4. Sono attribuite alle Province:
a) le funzioni gestionali ed amministrative relative ai contributi regionali alle singole associazioni pro loco;
b) le funzioni relative alla tenuta di albi, elenchi e registri delle professioni turistiche e di enti senza scopo di lucro con finalità turistica, escluse le associazioni pro loco.
(Omissis)
Autore:
Regione Lombardia
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Valorizzazione, Onlus, Turismo, territorio, Associazioni, Storia, Arte, Comuni, Paesaggio, Comunità montane
Natura:
Legge regionale