Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 4 Maggio 2005

Legge regionale 27 febbraio 2004, n.2

Legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2: “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”.

(da “Bollettino Ufficiale dela regione Lazio” n. 7 del 10 febbraio 2004, Supplemento Ordinario n. 4)

(Omissis)

ARTICOLO 36
(Disposizioni transitorie relative alle concessioni demaniali di cui all’articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive modifiche)

1. I termini di durata delle concessioni di competenza regionale di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a) numero 5), e lettera b) della l.r. 53/1998, rilasciate ai sensi della legge 11 luglio 1986, n. 390 (Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici), ai soggetti indicati all’articolo 5, comma 8 del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 1995, n. 507 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85) già differiti o prorogati al 31 dicembre 2003 dall’articolo 38, commi 2 e 3 della legge regionale 6 febbraio 2003 n. 2, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2004, purché i concessionari continuino a svolgere esclusivamente le attività autorizzate nelle concessioni stesse.
2. I termini di durata delle concessioni di cui al comma 1, che scadono dopo la data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro il primo semestre dell’anno 2004, sono prorogati al 30 giugno 2004, purché i concessionari continuino a svolgere esclusivamente le attività autorizzate nelle concessioni stesse.

(Omissis)

ARTICOLO 48
(Interventi a favore dei piccoli comuni. Modifiche alle leggi regionali 3 dicembre 1982, n. 51 “Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici”, e successive modifiche; 9 marzo 1990, n. 27 “Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica-artistica ed archeologica” e 7 giugno 1999, n. 6 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999”)

1. Dopo il terzo comma dell’articolo 1 della l.r. 51/1982, sono inseriti i seguenti: “I comuni di cui all’articolo 156, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) la cui popolazione è calcolata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, partecipano alla spesa per la realizzazione degli interventi previsti al primo comma, con una percentuale dell’intero costo dell’opera pari al:
a) 5 per cento per i comuni fino a 1.499 abitanti;
b) 10 per cento per i comuni da 1.500 a 2.499 abitanti;
c) 15 per cento per i comuni da 2.500 a 2.999 abitanti.
La valutazione delle domande presentate dai comuni di cui al quarto comma, alla quale partecipa un rappresentante della struttura regionale competente in materia di enti locali, è effettuata separatamente e dà luogo alla predisposizione di un’apposita graduatoria. Al finanziamento delle domande ammesse si provvede mediante una percentuale dello stanziamento di bilancio destinato agli interventi previsti al primo comma, determinata annualmente con il piano di ripartizione dei fondi di cui all’articolo 2.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 27/1990 e successive modifiche, sono inseriti i seguenti:
“1 bis. I comuni di cui all’articolo 156, comma 1, lettere a), b), c) e d) del d.lgs. 267/2000 la cui popolazione è calcolata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, partecipano alla spesa per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1, con una percentuale dell’intero costo dell’opera pari al:
a) 5 per cento per i comuni fino a 1.499 abitanti;
b) 10 per cento per i comuni da 1.500 a 2.499 abitanti;
c) 15 per cento per i comuni da 2.500 a 2.999 abitanti.
1 ter. La valutazione delle domande presentate dai comuni di cui al comma 1 bis, alla quale partecipa un rappresentante della struttura regionale competente in materia di enti locali, è effettuata separatamente e dà luogo alla predisposizione di un’apposita graduatoria. Al finanziamento delle domande ammesse si provvede mediante una percentuale delle risorse finanziarie stanziate in bilancio per ogni programma d’intervento, determinata annualmente con deliberazione della Giunta regionale.”.
3. Dopo il comma 3, dell’articolo 93 della l.r. 6/1999 e successive modifiche è inserito il seguente:
“3 bis. La partecipazione dell’ente alla spesa non costituisce altresì, titolo di priorità per i comuni di cui all’articolo 156, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 267/2000 la cui popolazione è calcolata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. La valutazione delle domande presentate dai suddetti comuni, alla quale partecipa un rappresentante della struttura regionale competente in materia di enti locali, è effettuata separatamente e dà luogo alla predisposizione di un’apposita graduatoria. Al finanziamento delle domande ammesse si provvede mediante una percentuale delle risorse finanziarie stanziate in bilancio per ogni programma di intervento, determinata annualmente con deliberazione della Giunta regionale.”.
4. Per l’anno 2004 lo stanziamento del capitolo C12515 istituito ai sensi dell’articolo 94 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002), è destinato, fino ad esaurimento, al finanziamento delle domande dichiarate ammissibili e non soddisfatte, anche parzialmente, presentate nell’anno 2003 relativamente al programma di viabilità di cui all’articolo 45 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003).
5. Relativamente alle domande presentate ai fini dell’ammissione ai finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo a valere sull’esercizio finanziario 2004, la deliberazione relativa al piano di ripartizione dei fondi di cui al medesimo comma è adottata dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 82
(Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore del commercio” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 33/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 23 è inserita la seguente:
“a bis) Per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali;”
b) alla lettera d) del comma 2 bis dell’articolo 24 le parole: “articoli per riscaldamento” sono sostituite dalle seguenti: “articoli per il riscaldamento ed idrosanitari;”;
c) l’articolo 32 è sostituito dal seguente:
“Art. 32
(Comuni e località a prevalente economia turistica e città d’arte)
1. La Giunta regionale, sentite la commissione consiliare competente, i comuni, le organizzazioni regionali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, su proposta dell’Assessore competente in materia di attività produttive, individua i comuni, le frazioni e le località dove sono operative le deroghe previste dall’articolo 12 del d.lgs 114/1998, in quanto a prevalente economia turistica e città d’arte e determina i relativi periodi massimi di applicabilità delle predette deroghe, tenuto conto delle seguenti caratteristiche:
a) comuni o parte di essi a prevalente economia turistica;
b) città d’arte o parti di comuni aventi tale connotazione;
c) comuni montani o zone montane di comuni, comuni insulari o singole zone di comuni caratterizzati da presenza di attrattive termali, naturalistico-ambientali, storico-culturali, eno-gastronomiche, religiose nelle quali il movimento turistico costituisce un elemento significativo all’apporto dell’animazione e dell’economia delle località suddette.
2. Nei comuni, frazioni, località e zone individuati e nei periodi fissati dalla Regione, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura.
3. La Regione può aggiornare le individuazioni di cui al comma 1 sulla base di mutamenti del contesto economico del mercato.”
4. Dopo l’articolo 32 è inserito il seguente:
“Art. 32 bis
(Sanzioni per l’attività di vendita all’ingrosso in aree vietate)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, comma 2 bis per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, comma 2, del d.lgs. 114/98 di divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio si applicano le sanzioni previste dall’articolo 22 commi 1 e 2 dello stesso decreto. Nel caso in cui la suddetta violazione abbia luogo in locale ubicato in centro storico, il Sindaco ordina la chiusura immediata dello stesso esercizio.
2. Nelle aree dove delibere e regolamenti comunali vietino esplicitamente l’attività all’ingrosso, si applica la massima sanzione amministrativa ed il Sindaco ordina la chiusura immediata per un periodo non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60.
3. La sanzione della chiusura del locale per la violazione di cui al comma 2 non può essere in nessun caso revocata.
4. L’avvenuta violazione, per tre volte in due anni alle disposizioni di cui al presente articolo è motivo ostativo all’esercizio di una nuova attività per un periodo di cinque anni.”.