Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 4 Maggio 2005

Legge regionale 26 gennaio 2004, n.1

Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1:
“Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004)”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia” n. 5 del 4 febbraio 2004, Supplemento Straordinario)

(Omissis)

ARTICOLO 3
(Interventi in materia di tutela della salute e di protezione sociale)

(Omissis)

20. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alle Caritas diocesane della regione una sovvenzione straordinaria di 47.500 euro ciascuna, da destinare al perseguimento delle attivita’ di segretariato sociale con i centri di ascolto e le strutture di accoglienza e accompagnamento. L’Amministrazione regionale e’ altresi’ autorizzata a concedere alla Caritas della Diocesi di Vittorio Veneto una sovvenzione di 10.000 euro, finalizzata al sostegno dell’attivita’ di segretariato sociale con i centri di ascolto e le strutture di accoglienza e accompagnamento presenti nei comuni facenti parte della regione Friuli Venezia Giulia.
21. Le domande per la concessione delle sovvenzioni di cui al comma 20 sono presentate alla Direzione regionale della salute e della protezione sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
22. Per le finalita’ previste dal comma 20 e’ autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro a carico dell’unita’ previsionale di base 8.2.310.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004 – 2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 4778 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

(Omissis)

50. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato), e’ inserito il seguente:
<>.
51. Per le finalita’ previste dall’articolo 8 bis, comma 1, della legge regionale 12/1995, come inserito dal comma 50, e’ autorizzata la spesa di 900.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unita’ previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5009 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti.
52. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere l’attivita’ svolta dall’Associazione “Progetto aggregazione giovanile”, promotrice del gruppo di sostegno regionale alle donne afgane “Dalla parte delle donne” che, facendo capo al Coordinamento europeo di sostegno ai diritti delle donne in Afghanistan, lavora per l’affermazione e promozione dei diritti violati delle donne e bambini afgani.
53. Per le finalita’ previste dal comma 52 e’ destinata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2004 a valere sull’autorizzazione disposta con il comma 60, tabella C, a carico dell’unita’ previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5010 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

(Omissis)

ARTICOLO 4
(Interventi in materia di protezione civile, ambiente, foreste, edilizia, pianificazione, viabilita’ e trasporti)

(Omissis)

75. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere al monastero Santa Maria degli Angeli delle suore Clarisse Sacramentine di Borgo Faris in Attimis, un contributo per le opere di rifacimento al fine di rendere agibile il monastero di clausura a seguito dell’incendio verificatosi il 29 marzo 2003.

(Omissis)

81. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alla Parrocchia Santa Maria Maggiore di Trieste un contributo straordinario per il completamento delle opere edili relative ai bagni per i poveri.

(Omissis)

89. Nel concedere agli aventi titolo i contributi previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53 (Integrazioni alla legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, concernente <>), l’Amministrazione regionale assicura priorita’ alle domande presentate dalle Parrocchie proprietarie del Tempio di Cargnacco (Pozzuolo) e del Tempio Ossario (Udine), edifici la cui manutenzione straordinaria e’ disciplinata da apposita convenzione con il Ministero della Difesa.

(Omissis)

ARTICOLO 5
(Interventi in materia di istruzione, cultura e sport)

1. Nel quadro dell’azione diretta a promuovere il diritto allo studio mediante lo sviluppo di servizi alla popolazione scolastica, la Regione concorre al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie che, a partire dall’anno scolastico 2004-2005, provvedono alla fornitura di libri di testo in comodato gratuito agli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e alle prime due classi della scuola secondaria di secondo grado. A tal fine l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alle istituzioni della scuola secondaria di primo grado contributi annuali in ragione di 175 euro per alunno, per gli alunni della prima classe, e di 100 euro per alunno per gli alunni delle classi seconda e terza; alle istituzioni della scuola secondaria di secondo grado, contributi in ragione di 200 euro per alunno per gli iscritti alla prima classe, 125 euro per alunno per gli iscritti alla seconda classe. In sede di prima attuazione del presente provvedimento il beneficio del contributo regionale e’ riferito esclusivamente agli alunni iscritti alle prime classi, rispettivamente, della scuola secondaria di primo e di secondo grado.
2. Alla concessione ed erogazione dei contributi si provvede in via anticipata sulla base della domanda presentata alla Direzione regionale per le identita’ linguistiche, l’istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarieta’ dal legale rappresentante dell’istituzione scolastica statale o paritaria, accompagnata dalla deliberazione del Consiglio d’istituto o di analogo organo di amministrazione che approva il programma di adozione nella scuola del servizio di comodato gratuito dei libri di testo nonche’ dall’indicazione del numero degli alunni iscritti nell’anno immediatamente precedente. Con proprie direttive la Giunta regionale provvede a definire indirizzi e criteri per la consultazione delle istituzioni scolastiche ai fini della programmazione specifica delle modalita’ attuative degli interventi nonche’ per la determinazione della quota di contributi che le stesse istituzioni scolastiche possono destinare alla copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio.
3. Per le finalita’ previste dal comma 1 e’ autorizzata la spesa complessiva di 10.300.000 euro, suddivisa in ragione di 4.100.000 euro per l’anno 2004 e di 3.100.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a carico dell’unita’ previsionale di base 9.1.300.1.266 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5034 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. All’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), l’alinea del comma 1 e’ sostituito dal seguente:
<<1. Sono destinatari degli interventi gli alunni residenti nella regione e iscritti a scuole dell’obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie, istituite senza fine di lucro, che siano in possesso dei seguenti requisiti:>>.
5. All’articolo 3 della legge regionale 14/1991, come da ultimo modificato dall’articolo 6, comma 12, della legge regionale 1/2003, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
<<2 bis. Ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 2 si tiene conto altresi’ della quota parte dei costi sostenuti dalle famiglie che trova copertura in agevolazioni previste per le stesse finalita’ da leggi statali.>>.
6. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2 della legge regionale 14/1991, come modificato dal comma 4, fanno carico all’unita’ previsionale di base 9.1.300.1.266 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5029 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

(Omissis)

40. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), come sostituito dall’articolo 5, comma 6, della legge regionale 2/2000, e’ approvata la “tabella degli enti e organismi culturali riconosciuti di interesse regionale” allegata alla presente legge. (TABELLA FINALE)
41. All’articolo 6 della legge regionale 4/1999, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 e’ sostituito dai seguenti:
<<4. Gli enti, le istituzioni e gli organismi operanti nei settori delle attivita’ culturali e di spettacolo che sono riconosciuti di interesse regionale possono beneficiare di contributi annui a sostegno della propria attivita’ istituzionale. Il riconoscimento di organismo culturale di interesse regionale e la relativa determinazione dell’importo complessivo dei mezzi finanziari a essi destinati dal bilancio regionale avviene mediante iscrizione in apposita tabella, approvata dal Consiglio regionale quale allegato alla legge finanziaria e sottoposta a revisione periodica a cadenza annuale. 4 bis. La tabella individua distintamente gli organismi per i quali la gestione dell’intervento finanziario di promozione e sostegno della relativa attivita’ istituzionale spetta alle Province, nell’esercizio delle funzioni loro attribuite nelle materie di cui ai titoli II, III e VI della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attivita’ culturali), e indica in modo corrispondente l’importo complessivo delle risorse da trasferire a ciascuna Provincia a titolo di concorso regionale nel finanziamento dell’intervento contributivo di competenza della Provincia medesima.>>;
b) il comma 7 e’ abrogato.

(Omissis)

90. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alla Parrocchia San Zenone di Azzanello, in comune di Pasiano di Pordenone, una sovvenzione di 30.000 euro per le iniziative promosse nell’anno 2004, ivi comprese l’acquisizione delle necessarie attrezzature.
91. Per le finalita’ previste dal comma 90 e’ autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unita’ previsionale di base 9.6.300.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5320 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

(Omissis)

111. Nell’ambito delle finalita’ di cui all’articolo 3 della legge 38/2001 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 (Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell’articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38), le spese di funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, ivi compresi i rimborsi spese, sono individuate con apposito regolamento da adottarsi con decreto del Presidente della Regione, sentito il Comitato medesimo.
112. Per le spese di cui al comma 111 possono essere autorizzate aperture di credito, anche a favore di funzionari statali.
113. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 111, a valere sull’assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell’articolo 3 della legge 38/2001, fanno carico all’unita’ previsionale di base 9.7.260.1.3018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5568 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. A carico dell’assegnazione disposta dallo Stato per l’anno 2003 possono essere rimborsati anche gli oneri relativi alle spese sostenute nell’anno 2002.

(Omissis)

126. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi a soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, per sostenere e promuovere la manifestazione sportiva denominata Festival della Gioventu’ Olimpica Europea che si terra’ a Lignano Sabbiadoro nell’anno 2005.
127. I contributi di cui al comma 126 sono concessi per attivita’ promozionali e per manifestazioni sportive finalizzate alla promozione diretta del festival. I contributi sono concessi sentito il parere del Comitato esecutivo del festival, integrato dal direttore della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla Direzione regionale per le identita’ linguistiche, l’istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarieta’, corredate di una relazione illustrativa dell’attivita’ promozionale che si intende attivare e di un preventivo di spesa.
128. I beneficiari dei contributi di cui al comma 126 sono tenuti a fornire la dimostrazione del loro impiego entro e non oltre tre mesi dalla data della manifestazione, con la presentazione da parte del legale rappresentante, il quale se ne assume ogni responsabilita’, dell’elenco analitico dei giustificativi di spesa intestati ai beneficiari, fino all’ammontare del contributo concesso. La mancata presentazione di quanto richiesto o la mancata realizzazione della manifestazione o attivita’ finanziata comportano la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo, secondo le modalita’ di cui al capo II del titolo III della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
129. Per le finalita’ previste dal comma 126 e’ autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unita’ previsionale di base 9.8.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 6066 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

(Omissis)

140. Al fine di promuovere e sostenere la manifestazione sportiva denominata Festival della Gioventu’ Olimpica Europea che si terra’ a Lignano Sabbiadoro nell’anno 2005, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere a Comuni, singoli o associati, istituzioni, societa’ e associazioni sportive e gruppi sportivi aziendali, anche senza personalita’ giuridica, regolarmente costituiti, contributi in conto capitale, in misura non superiore all’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile comprese le opere accessorie, per la costruzione, il recupero, il completamento, l’ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi destinati allo svolgimento delle gare previste dal festival. Sono riconosciuti in tale ambito i lavori iniziati a far tempo dalla data di designazione ufficiale di Lignano Sabbiadoro quale sede della manifestazione.
141. La spesa ammissibile per la costruzione, il recupero, il completamento, l’ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi di cui al comma 140 comprende:
a) il costo dell’opera;
b) la quota per le spese generali e di collaudo;
c) l’eventuale prezzo di acquisto dell’area necessaria.
142. Le domande di concessione dei contributi di cui al comma 140 sono presentate alla Direzione regionale per le identita’ linguistiche, l’istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarieta’, entro il 31 gennaio, corredate di una relazione illustrativa dell’opera e delle sue caratteristiche tecniche, da cui risulti l’idoneita’ dell’impianto allo svolgimento delle gare sportive previste nel programma del festival, e di un preventivo di spesa. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). I contributi sono concessi direttamente a favore del beneficiario pubblico o privato, con le modalita’ stabilite nel provvedimento di concessione, sentito il parere del Comitato esecutivo del festival.
143. Per le finalita’ previste dal comma 140 e’ autorizzata la spesa di 4.100.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unita’ previsionale di base 9.8.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 6117 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

ALLEGATO 1:
Tabella degli enti e organismi culturali riconosciuti di interesse regionale
(articolo 5, comma 40)

ARTICOLO 1
Organismi culturali:
a) Istituti di studi storici (cap. 5404):
1) Istituto Regionale di Studi e documentazione sul Movimento Sindacale “Livio Saranz” € 80.000,00;
2) Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione del Friuli-Venezia Giulia € 104.000,00;
3) Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione € 115.000,00;
4) Associazione Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli € 70.000,00;
5) Associazione Nazionale Partigiani d’Italia € 110.000,00;
6) Historia – Gruppo Studi Storici e Sociali € 55.000,00;
7) Istituto Provinciale per la Storia del Movimento di Liberazione e dell’Eta’ Contemporanea Pordenone € 40.000,00;
8) Associazione Partigiani Osoppo € 35.000,00;
9) Centro Studi Storico – Religiosi del Friuli-Venezia Giulia € 15.000,00;
10) Deputazione di Storia Patria per il Friuli € 15.000,00;
11) Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia € 15.000,00;
12) Centro isontino di ricerca e documentazione storica e sociale Leopoldo Gasparini di Gradisca onlus € 29.000,00;
13) Centro di Antichita’ Altoadriatiche
€ 14.000,00;
14) Associazione Volontari della Liberta’ – Trieste € 15.000,00;
15) Istituto per la Storia del Risorgimento italiano Comitato di Trieste e Gorizia
€ 20.000,00;
16) Istituto di Storia Sociale e Religioso
€ 25.000,00;
17) Centro culturale egittologico Claudia Dolzani € 5.000,00;

Totale: € 762.000,00
Totale capitolo 5404: € 762.000,00
Totale Generale: € 10.564.000,00