Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Maggio 2005

Legge regionale 12 novembre 2004, n.8

Legge regionale 12 novembre 2004, n. 8:
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania (Legge finanziaria regionale 2004)”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Campania” n. 55 del 16 novembre 2004)

(Omissis)

ARTICOLO 7

1. In attuazione della legge 1 agosto 2003, n. 206, la regione Campania incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi del comma 3, articolo 8, della Costituzione. Dette attività sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di ogni nazionalità residenti nel territorio campano. In particolare, è promossa la realizzazione di programmi, azioni e interventi finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell’emarginazione sociale, della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile. Prioritariamente sono promosse le attività svolte dai soggetti di cui in precedenza presenti nelle realtà più disagiate. Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari. Il relativo onere finanziario pari a euro 2.000.000,00 per il corrente esercizio finanziario grava sulla U.P.B. 4.16.41.
2. La Regione, nell’ambito dell’erogazione delle prestazioni rientranti nel sistema di assistenza domiciliare, promuove ed incentiva iniziative volte a consentire alle persone prive di autonomia fisica o psichica, che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero e nei centri di riabilitazione di continuare a vivere nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare di appartenenza. A tal fine, i comuni, per ciò che concerne le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria indicate all’articolo 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, possono prevedere, nell’ambito dei propri regolamenti, la concessione su richiesta degli aventi diritto all’assistenza domiciliare:
a) di titoli validi per l’acquisto di servizi dai soggetti pubblici e dai soggetti privati convenzionati o accreditati, erogatori di prestazioni sociali;
b) di contributi economici al nucleo familiare dell’assistito per le prestazioni sociali effettuate direttamente dalla famiglia; la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina gli indirizzi per la concessione dei titoli e dei contributi di cui alle lettere a) e b). I relativi oneri quantizzati in euro 2.000.000,00 gravano sulla U.P.B. 4.16.41.

(Omissis)