Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 27 Aprile 2005

Ordinanza Presidenza Consiglio Ministri 05 aprile 2005, n.3423

Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2005, n. 3423: “Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» in relazione alle esequie del Santo Padre Giovanni Paolo II, ed all’elezione del Pontefice”.

(Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 87 del 15 aprile 2005)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano alla dichiarazione dei «grandi eventi» rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decrto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione alle esequie del Santo Padre Giovanni Paolo II ed all’elezione del Pontefice, al fine di garantire la piu’ ampia partecipazione di fedeli provenienti dall’Italia e dal mondo;
Considerato, inoltre, che, per tale «grande evento», si impone la necessità di individuare, definire ed attuare misure organizzative efficaci sotto i profili della mobilità, dell’accoglienza e dell’assistenza sanitaria e di quant’altro occorra ad assicurare un’ordinata partecipazione dei fedeli;
Vista la complessità del «grande evento» che comporta l’inderogabile necessità del reperimento urgente di beni, forniture, servizi da impiegare per il perseguimento delle finalità in questione;
Tenuto conto che la straordinarietà dell’evento medesimo richiede l’adozione di misure urgenti che possono essere assunte soltanto nell’esercizio di poteri in deroga alle vigenti normative;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all’attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Sentito il Ministro dell’interno;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato per il «grande evento» di cui in premessa, provvede alla definizione ed attuazione delle iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione del «grande evento» medesimo e delle connesse manifestazioni che si terranno nel territorio interessato, al fine di assicurare condizioni di adeguata accoglienza ai partecipanti alle celebrazioni, anche per gli aspetti dell’assistenza e ella mobilità ed anche in deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Il Commissario delegato realizza, altresi’, i necessari coordinamenti con le amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società di servizi, per assicurare la gestione unitaria delle iniziative e degli interventi da porre in essere per le finalità di cui alla presente ordinanza, anche garantendo l’interscambio delle informazioni utili, in un contesto di sinergie operative.
3. Il Commissario delegato, ai fini di cui al comma 1, è autorizzato a disporre per il ricorso alla trattativa privata in relazione alla esistente situazione di somma urgenza, avvalendosi, ove necessario, e nel rispetto delle direttive comunitarie, delle deroghe previste dal successivo art. 3, anche valutando l’idoneità dei contraenti sulla base di specifiche esperienze maturate nel settore, nonchè sotto l’aspetto della sicurezza a fronte delle particolari esigenze connesse al «grande evento».
4. Il Commissario delegato è autorizzato a contribuire alle spese effettuate dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti all’adozione di misure organizzative inerenti al «grande evento», previamente approvate dal Commissario delegato medesimo.

Art. 2.

1. Sulla base delle direttive del Ministro dell’interno sono definiti, da parte del capo della Polizia, uno o piu’ piani di sicurezza, anche secondo quanto disposto dal Capo I della legge 1° aprile 1981, n. 121, per disciplinare ogni utile coordinamento tra le Forze di polizia e le Forze armate, anche con riferimento ai rispettivi ambiti e livelli di responsabilità; secondo le stesse direttive, per gli spetti dell’ordine e della sicurezza pubblica inerenti alle finalità, di cui alla presente ordinanza, e ferme le attribuzioni degli organi istituzionalmente competenti ai sensi della vigente normativa, il Prefetto di Roma, avvalendosi,ove necessario, dei poteri di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, adotta tutti i necessari provvedimentidi competenza, ivi compresi quelli, ove ritenuti indispensabili, finalizzati alla interdizione del traffico ed all’apertura e chiusura degli esercizi commerciali e degli uffici e delle istituzioni pubblici e privati che insistono nelle aree interessate.

Art. 3.

1. In favore del personale delle Forze dell’ordine, delle Forze armate, dei Vigili del fuoco, della Polizia municipale, del comparto Sanità, della Croce Rossa Italiana e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, direttamente impegnato in attività connesse alle finalità di cui alla presente ordinanza, e autorizzato, oltre i limiti previsti dall’ordinamento vigente, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, nel limite complessivo massimo stabilito e ripartito con apposita decretazione del capo del Dipartimento della protezione civile – Commissario delegato, da adottarsi sulla base di piani di impiego del personale approvati dal medesimo Commissario delegato.
2. Il personale, anche dirigenziale, del Ministero dell’interno — Dipartimento della pubblica sicurezza e dell’Ufficio territoriale del Governo di Roma, ciascuno per venti unità, è autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite di cinquanta ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla vigente normativa; qualora appartenenti alla carriera prefettizia, è corrisposta un’indennità correlata su base mensile al 25% della retribuzione di posizione di cui all’art. 16, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252.
3. Il personale del Ministero dell’interno — Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile – Divisione C.A.P.I. — è autorizzato, per venti unità, ad effettuare ore di lavoro straordinario nei limiti di cinquanta ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti alla vigente normativa.

Art. 4.

1. Il Commissario delegato, per le finalità di cui alla presente ordinanza, è autorizzato ad avvalersi, ove ritenuto necessario, e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, dei principi comunitari e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, delle deroghe alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11; regio decreto 23 maggio 1924,n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117, 119;decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/1936; decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 92/1950; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11,12, 18, 21, 23 e 2 nel rispetto della direttiva comunitaria 90/531/CEE e 93/38/CEE; legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, art. 24.

Art. 5.

1. Agli oneri relativi all’attuazione della presente ordinanza si provvede a carico del Fondo della protezione civile, appositamente integrato dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2005
Il Presidente: Berlusconi