Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 19 Aprile 2005

Legge regionale 07 gennaio 2004, n.1

Legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1:
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia”.

(da “Bollettino Ufficiale della Regione Puglia” n. 2 del 7 gennaio 2004, Supplemento)

(Omissis)

Capo IV – Norme in materia di razionalizzazione, contenimento e qualificazione della spesa sanitaria

ARTICOLO 21
(Indicazione in materia di bilancio preventivo e tetti di spesa)

1. Ai fini della predisposizione del bilancio preventivo annuale, le aziende sanitarie, nelle more dell’approvazione del riparto del fondo sanitario regionale, iscrivono in bilancio, tra i ricavi, le assegnazioni disposte per l’anno precedente.
2. Sono confermati i tetti di remunerazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e degli enti ecclesiastici previsti per l’anno precedente fino alle determinazioni dei limiti di remunerazione delle prestazioni assunte dalla Giunta regionale.
3. Le aziende ospedaliero-universitarie, gli IRCCS e gli enti ecclesiastici possono adeguare la quota corrispondente ai costi per l’erogazione diretta dei farmaci.
4. L’Agenzia regionale sanitaria iscrive in bilancio, tra i ricavi derivanti da trasferimenti regionali, la somma di euro 2 milioni 500 mila come da legge regionale 7 marzo 2003, n 5 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005).
5. Le aziende sanitarie allegano al bilancio economico preventivo il programma annuale degli investimenti in beni durevoli, dando evidenza separata degli ammortamenti sterilizzati da contributi assegnati in conto capitale. Le medesime allegano, altresì, un elenco dei servizi appaltati o che intendono appaltare, di cui agli allegati 1 e 2 del d.lgs. 157/1995. Per i servizi da appaltare le aziende allegano al predetto elenco una relazione comprovante la compatibilità finanziaria, ai sensi dell’articolo 2 e seguenti della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull’assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), nonché le economie di gestione rivenienti dall’affidamento in termini di riduzione di costi del personale dipendente, beni di consumo, manutenzioni e ammortamento di beni durevoli e di altri fattori produttivi. Le eventuali scelte di esternalizzazione dei servizi devono essere adottate previo confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) – area comparto – in sede di contrattazione integrativa aziendale, giusta dichiarazione congiunta n. 2 allegata al citato CCNL e nel pieno rispetto di quanto previsto dall’articolo 1 della preintesa del CCNL 2002-2003, sottoscritta dall’ARAN in data 11 dicembre 2003.
6. Il programma annuale e l’elenco di cui al comma 5 sono oggetto di specifico esame nel parere del collegio sindacale che accompagna il bilancio di previsione.
7. I Direttori generali delle aziende sanitarie locali sono autorizzati a destinare l’eventuale risultato economico positivo di esercizio del 2003, in via prioritaria, a investimenti per l’esercizio 2004, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, della l.r. 38/1994 nel rispetto dei programmi regionali riguardanti gli interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico in conformità alla programmazione regionale.

(Omissis)