Circolare 15 marzo 2005, n.DIP/2452
Circolare 15 marzo 2005, n. prot. DIP/2452: “Verifica dell’interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 42/2004. Accordo tra il Ministero e la Conferenza Episcopale Italiana relativo alle procedure informatizzate utilizzate dagli enti ecclesiastici per la richiesta di verifica dell’interesse culturale dei beni immobili”.
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
Servizio III – Ufficio tecnico
Ai Direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici
LORO SEDI
E p.c.
alla Direzione generale per i beni archeologici
alla Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici
alla Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico
alla Direzione generale per l’architettura e l’arte contemporanee
al Gabinetto dell’On. Ministro all’Ufficio Legislativo
SEDE
All’Ufficio Nazionale per i beni culturali
ecclesiastici della CEI
Via Aurelia, 468 – 00165 Roma
Prot. n. DIP/2452 del 15.03.2005
Oggetto: Verifica dell’interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 42/2004. Accordo tra il Ministero e la Conferenza Episcopale Italiana relativo alle procedure informatizzate utilizzate dagli enti ecclesiastici per la richiesta di verifica dell’interesse culturale dei beni immobili.
Il giorno 8 marzo 2005 è stato sottoscritto un accordo tra questo Dipartimento e l’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI, relativo alle procedure informatizzate utilizzate dagli enti ecclesiastici per la richiesta di verifica dell’interesse culturale dei beni immobili di loro pertinenza.
L’intesa, nell’ambito di quanto previsto dal decreto dirigenziale 25 gennaio 2005, disciplina le modalità di presentazione delle richieste di verifica dell’interesse culturale da parte di tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, a prescindere quindi dalle loro peculiarità canoniche.
Al punto 1 dell’intesa si stabilisce che gli accordi, di cui all’art. 2 comma 2 del decreto dirigenziale 25 gennaio 2005, siano sottoscritti esclusivamente a livello regionale tra il Direttore regionale e il presidente della Conferenza episcopale regionale; ciò significa che non potranno essere prese in considerazione richieste di verifica dell’interesse culturale provenienti direttamente da singoli enti ecclesiastici.
Nello stabilire la quantità delle richieste che periodicamente verranno sottoposte alle Direzioni regionali dovranno essere tenute in considerazione tanto le effettive capacità operative degli uffici periferici del Ministero quanto le esigenze degli enti ecclesiastici in relazione alla consistenza del loro patrimonio immobiliare.
Per quanto riguarda la periodicità degli invii, si raccomanda che questa sia compatibile con quanto previsto al punto 3 dell’accordo, ossia entro la prima settimana del mese.
Le richieste di verifica perverranno alla Direzione regionale per il tramite dell’incaricato regionale per i beni culturali ecclesiastici, che provvederà a raccogliere le istanze provenienti da tutti gli enti ecclesiastici, secondo una priorità stabilita dalla Conferenza episcopale regionale. Le richieste saranno comunque sottoscritte dai legali rappresentati dei singoli enti ecclesiastici proprietari, ai quali si dovrà far riferimento per tutto l’iter del procedimento. Si consiglia, tuttavia, di inviare per conoscenza qualsiasi comunicazione anche all’incaricato diocesano ed all’incaricato regionale per i beni culturali ecclesiastici. I nominativi degli incaricati diocesani e regionali saranno comunicati formalmente dalla CEI.
La trasmissione informatica dei dati e il successivo inserimento nel sistema informativo sarà a cura rispettivamente dell’incaricato regionale e del Dipartimento; le Direzioni regionali disporranno on-line dei dati elettronici come per qualsiasi altro procedimento di verifica. Poiché l’incaricato regionale invia contemporaneamente le schede cartacee alla Direzione regionale e i dati elettronici al Dipartimento potrebbe accadere che le Direzioni dispongano prima del cartaceo
e successivamente, a distanza di qualche giorno, del dato elettronico; la data di avvio del procedimento rimane comunque legata al ricevimento della documentazione cartacea.
Le password di accesso di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 dell’intesa sono rilasciate dal Dipartimento.
L’accordo si intende operativo dalla data della presente circolare.
Le richieste di verifica già inoltrate saranno evase secondo le disposizioni del decreto dirigenziale del 25 gennaio 2005. Gli enti che, in possesso di password, hanno già inserito dei dati nel sistema informativo potranno completarne l’inserimento ed avviare il procedimento secondo le disposizioni del decreto dirigenziale del 25 gennaio 2005.
Le password non ancora utilizzate saranno revocate tempestivamente da questo Dipartimento; le altre lo saranno a conclusione dei procedimenti di verifica in corso.
Tutti gli accordi sottoscritti con i singoli enti ecclesiastici dovranno essere ridiscussi con il presidente della Conferenza episcopale regionale per essere ricondotti nell’ambito dell’accordo in oggetto.
Si allega il testo dell’intesa, con preghiera di darne comunicazione, unitamente ai contenuti della presente circolare, alle competenti Soprintendenze.
L’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI ha provveduto ad emanare la relativa circolare esplicativa indirizzata agli enti ecclesiastici, di cui si trasmette copia per opportuna conoscenza.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(arch. Roberto Cecchi)
Autore:
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Dossier:
Beni culturali
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Enti ecclesiastici, Chiesa cattolica, Diocesi, Beni immobili, Patrimonio immobiliare, Interesse culturale, Password, Procedure informatizzate, Richiesta di verifica, Schede
Natura:
Circolare