Accordo 08 marzo 2005
“Accordo tra il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali e l’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana relativo alle procedure informatizzate utilizzate dagli enti ecclesiastici per la richiesta di verifica dell’interesse culturale degli immobili”, dell’8 marzo 2005.
(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 103 del 5 maggio 2005)
IL CAPO DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
e
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA,
previa autorizzazione del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana dell’8 febbraio 2005
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, e in particolare l’art. 12 del medesimo decreto legislativo;
VISTO il decreto ministeriale 25 gennaio 2005 recante “Criteri e modalità per la verifica dell’interesse culturale dei beni immobili appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 22.01.2004, n. 42”;
VISTA l’intesa del 26 gennaio 2005 tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla tutela dei beni culturali d’interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche;
VISTO il sistema informativo per la verifica dell’interesse culturale attivato dal Ministero per i beni e le attività culturali, accessibile al sito internet www.benitutelati.it;
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
1. I Direttori regionali del Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito denominato “Ministero”) sottoscrivono con i Presidenti delle Conferenze episcopali regionali – previa loro intesa con i Vescovi diocesani della Regione ecclesiastica, i Superiori Maggiori degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica di diritto pontificio maschili e femminili della propria Regione ecclesiastica o delle loro articolazioni site nel territorio della medesima Regione – accordi relativi alla quantità, ai criteri di priorità e alla periodicità dell’invio delle richieste per la verifica dell’interesse culturale dei beni immobili degli enti ecclesiastici siti nel territorio di propria competenza.
2. Le Curie diocesane, nel predisporre le richieste per la verifica dell’interesse culturale dei beni immobili degli enti ecclesiastici siti nel proprio territorio, utilizzano il software appositamente preparato dalla Conferenza Episcopale Italiana (di seguito denominata “CEI”), nel quale inseriscono i dati identificativi e descrittivi dei beni oggetto di verifica, conformemente al tracciato disposto dall’allegato A del decreto ministeriale del 25 gennaio 2005. Esclusivamente per quanto concerne il procedimento di verifica dell’interesse culturale degli edifici di culto, la documentazione fotografica è limitata a due scatti (interno ed esterno).
3. Le Curie diocesane, stampate le schede descrittive dei beni tramite il software della CEI, inviano la documentazione in formato cartaceo ed elettronico, unitamente alla richiesta di verifica, all’incaricato per i beni culturali della Conferenza episcopale regionale. L’incaricato regionale, entro la prima settimana del mese, provvede ad inviare al Ministero – Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici la documentazione in formato elettronico; provvede inoltre nel medesimo tempo ad inviare la documentazione cartacea alle Direzioni regionali e contestualmente, per conoscenza, alle competenti Soprintendenze con modalità che prevedano l’avviso di ricevimento.
4. Il Ministero fornisce a ciascuna Curia diocesana una password di accesso in sola lettura al sistema informativo, al fine di conoscere lo stato di avanzamento delle procedure di verifica dell’interesse culturale dei beni di propria pertinenza.
5. Il Ministero concede alle Conferenze episcopali regionali le password di accesso al sistema informativo per le richieste di verifica inviate dalle Curie diocesane del rispettivo territorio.
6. Il Ministero concede alla CEI – Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici una password di accesso in sola lettura al sistema informativo, al fine di conoscere lo stato di avanzamento della procedura di verifica dell’interesse culturale di tutti gli enti ecclesiastici italiani.
7. Il Ministero garantisce alla Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori e all’Unione Superiore Maggiori d’Italia l’accesso in sola lettura al sistema informativo attraverso apposite password relative agli enti ecclesiastici di loro pertinenza.
8. Il presente Accordo si applica ad experimentum per un anno dalla data della sottoscrizione.
9. Entro trenta giorni dalla stipula del presente atto le parti si impegnano ad emanare una circolare esplicativa per quanto di propria competenza.
Roma, 8 marzo 2005
IL DIRETTORE DELL’UFFICO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI
(mons. Giancarlo Santi)
IL CAPO DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
(arch. Roberto Cecchi)
Autore:
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - C.E.I. Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici
Dossier:
Italia, Beni culturali, CESEN
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Diocesi, Software, Conferenze episcopali regionali, Pesone giuridiche private, Beni monumentali, Password, Informatizzazione, Interesse culturale, Istituti di vita consacrata, Sistema informativo, Beni immobili, Onlus, Patrimonio artistico, Chiesa cattolica, Enti ecclesiastici
Natura:
Accordo
File PDF:
2097-accordo-08-marzo-2005.pdf