Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 6 Aprile 2005

Risoluzione 05 aprile 2005, n.42/E

Agenzia delle Entrate. Risoluzione 5 aprile 2005, n. 42/E (Prot. n. 2005/41982): "Erogazioni liberali a parrocchie da parte di Fondazioni bancarie".

Oggetto:

Istanza di interpello . Art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondazione X di ……….. Erogazioni liberali a parrocchie. Art. 147 e art. 15, comma 1, lettera h) del TUIR.

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 147 e dell’art. 15, comma 1, lettera h) del TUIR, è stato esposto il seguente

QUESITO

La Fondazione X di …….. effettua periodiche erogazioni liberali in favore di vari organismi operanti nel settore "non profit" e di istituzioni religiose.

In particolare la Fondazione effettua erogazioni liberali a favore di parrocchie, riconosciute ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222, per la realizzazione di restauri, manutenzioni e opere di protezione di beni mobili e immobili (chiese, campanili, dipinti, sculture, arredi sacri, strumenti musicali) sottoposti al regime vincolistico previsto dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (i precedenti riferimenti normativi sono costituiti dalla L. 1° giugno 1939, n. 1089 e dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490).

Quanto sopra rappresentato la Fondazione chiede se dette erogazioni liberali costituiscano o meno oneri detraibili dall'imposta lorda dovuta dalla Fondazione.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istituto interpellante si qualifica come "fondazione bancaria" ex articolo 1 del D.Lgs. 17/05/1999, n. 153 e conseguentemente come "ente non commerciale" ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto e dell'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR.

All'interno del titolo II, capo III, del TUIR, relativo agli enti non commerciali, l'articolo 147 del TUIR consente di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% degli oneri indicati alla lettera h) dell'articolo 15 del medesimo testo unico.

Quest'ultima norma ha ad oggetto le erogazioni liberali in denaro a favore, tra gli altri, di enti o istituzioni pubbliche o di fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale ed artistico.

Tali erogazioni devono essere effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della L. 01/06/1939, n. 1089.

Nella specifica fattispecie la Fondazione osserva che le parrocchie:
1) sono enti riconosciuti;
2) non perseguono fini di lucro;
3) promuovono attività di rilevante valore culturale ed artistico;
4) realizzano interventi su beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004, n. 41.

Posto che i requisiti sub punti 2) e 4) si ritengono direttamente soddisfatti sulla base di quanto precisato in premessa, la Fondazione osserva che il requisito di cui al punto 1) viene rispettato giusta la previsione dell'articolo 29 della L. 222/85, secondo il quale le parrocchie "acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'Interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto".

In merito poi al requisito evidenziato al punto 3), la Fondazione fa presente che per "attività" nel settore dei beni culturali devono intendersi, giusta la previsione di cui all'articolo 3 del D.M. Beni Culturali 03/10/2002, “tutte le attività di tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione dei beni culturali e le attività culturali, come definite dagli articoli 148 e successivi del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, nonché dal D.Lgs. 29/10/1999, n. 490”.

Il richiamato articolo 148 definisce attività culturali "quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte" (lettera f) e promozione "ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali" (lettera g).

Ritiene quindi la Fondazione di poter detrarre dall'imposta lorda, nella misura del 19%, le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle parrocchie.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Premesso che ai sensi dell’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, “le fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I si considerano enti non commerciali …” si fa presente quanto segue.

L’articolo 147 del TUIR, collocato nel Capo III, relativo agli enti non commerciali residenti, stabilisce che: “dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 15…”.

In particolare la lettera h) dell’art. 15 del TUIR fa riferimento alle “erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono e promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale ed artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’art. 1 della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e nel DPR 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didatticopromozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che deve approvare la previsione di spesa e il conto consuntivo…”.

Gli enti non commerciali, ivi comprese le fondazioni bancarie, possono pertanto fruire della detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali effettuate a favore dei soggetti e per le attività e iniziative culturali espressamente previste nella riportata disposizione.
Tra i soggetti beneficiari delle suddette erogazioni si ritiene, anche sulla base dell’autorevole parere espresso in materia dal Consiglio di Stato (parere n. 66 del 31 gennaio 1989), che possano essere ricondotte anche le parrocchie in quanto:
1. sono enti riconosciuti. L’art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222 stabilisce, infatti, che le Parrocchie “acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro dell’interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto”;
2. non perseguono fini di lucro;
3. realizzano interventi su beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Al riguardo si evidenzia che l’assenza di finalità istituzionali nel settore dei beni culturali non preclude alle parrocchie di essere destinatarie delle erogazioni agevolate previste dalla disposizione in esame, in quanto la stessa non pone tale condizione (diversamente per le erogazioni di cui all’art. 100, comma 2, lettera m) del TUIR lo svolgimento di compiti istituzionali nel settore dei beni culturali è stato espressamente stabilito dal decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 3 ottobre 2002 – vedasi al riguardo la risoluzione n. 198/E del 20 ottobre 2003).

In ordine alle modalità secondo cui devono essere effettuate le suddette erogazioni al fine della detraibilità, in particolare in ordine al significato da attribuire all’inciso “effettuate in base ad apposita convenzione” contenuto nella norma sopra riportata, si è provveduto ad acquisire il parere del Ministero per i beni e le attività culturali.

Detto Ministero ha precisato che le erogazioni liberali previste dal richiamato art. 15, comma 1, lettera h) del TUIR devono essere regolate mediante convenzione.

Premesso che – a seguito dell’abrogazione disposta dall’art. 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237 – è stata soppressa la peculiare procedura prevista dall’art. 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, che aveva reso la “convenzione” di cui all’art. 15, comma 1, lettera h) del TUIR, contratto trilaterale, coinvolgendovi necessariamente soggetto erogatore, soggetto beneficiario e attuatore dell’iniziativa culturale e soggetto pubblico preposto all’autorizzazione e al controllo dell’iniziativa stessa, il Ministero per i beni e le attività culturali ha precisato che la convenzione deve essere stipulata solo tra il soggetto erogatore ed il beneficiario attuatore dell’iniziativa culturale. Al Ministero è stato mantenuto il ruolo di controllore istituzionale dell’iniziativa predetta, sia in fase di progettazione e preventivazione della relativa spesa (che, per espressa previsione normativa deve essere previamente autorizzata), sia in fase di consuntivo (anch’esso da verificare ed approvare espressamente).

Affinché l’erogazione liberale possa dar luogo alla detrazione prevista dalla legge è necessario, altresì, che essa sia effettuata in favore di iniziative o attività che abbiano già acquisito l’autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali con l’approvazione, almeno, del preventivo di spesa, in mancanza della quale, secondo lo stesso Ministero, appare difficile poter qualificare dette attività come iniziative culturali utili ai fini dello sgravio stesso.

La competenza in ordine all’autorizzazione di cui s’è detto spetta, in base all’assetto organizzativo vigente, alla Soprintendenza di settore.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale , viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.