Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Marzo 2005

Delibera 27 marzo 1999

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera del 27 marzo 1999: “Statuti degli Istituti per il sostentamento del clero”.

(da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 3/1999)

§ l. La lett. b) dell’art. 11 dello statuto-tipo degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero è così modificata:
“Spetta pertanto al Consiglio di amministrazione:

b) deliberare tutti gli atti e contratti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, inerenti alle attività istituzionali, salva la necessità di ottenere licenze o autorizzazioni previste dalla normativa canonica e civile vigente. Si considerano atti di straordinaria amministrazione, soggetti alla licenza dell’Ordinario diocesano:
* l’alienazione di beni immobili di valore superiore a quello minimo determinato dal Vescovo diocesano con il decreto dato a norma del can. 1281, § 2, seconda parte;
* l’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima definita dalla C.E.I. in esecuzione della disposizione del can. 1292, § 1;
* l’inizio, il subentro o la partecipazione ad attività considerate commerciali ai fini fiscali compreso l’acquisto di azioni o quote di società, che dia diritto alla nomina di amministratori della stessa;
* la decisione circa i criteri di affidamento a terzi della gestione o amministrazione di patrimonio mobiliare superiore alla somma minima citata;
* l’assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato”.

§ 2. L’art. 5 dello statuto-tipo degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero è così modificato:
“Art. 5 – Patrimonio
Tutti i beni comunque appartenenti all’Istituto costituiscono il suo patrimonio stabile.
Esso è così composto:
a) dai beni appartenenti ai benefici ecclesiastici già esistenti nella diocesi;
b) da eventuali donazioni o lasciti di beni mobili e immobili;
c) dalle liberalità di cui all’art. 32, comma primo, delle Norme;
d) dai beni ad esso devoluti a norma del can. 1303, paragrafo secondo;
e) dalle eventuali eccedenze attive di bilancio destinate con delibera del Consiglio di amministrazione, osservato il disposto dell’art. 17, a fini incrementativi del patrimonio”.

§ 3. L’art. 4 dello statuto dell’Istituto Centrale per il sostentamento del clero è così modificato:
“Art. 4 – Patrimonio
Tutti i beni comunque appartenenti all’Istituto costituiscono il suo patrimonio stabile.
Esso è composto:
a) dalla somma conferita dalla C.E.I. all’atto di erezione;
b) da eventuali donazioni o lasciti di beni mobili e immobili;
c) da ogni altro bene acquisito e dalle eventuali eccedenze attive di cui all’art. 15, che siano destinate a patrimonio stabile con delibera del Consiglio di Amministrazione”.

§ 4. L’art. 9 dello statuto dell’Istituto Centrale per il sostentamento del clero è così modificato:
“Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, normalmente una volta al mese, mediante lettera contenente l’ordine del giorno, da spedire per raccomandata al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno dieci giorni prima di quello dell’adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può farsi con telegramma spedito almeno 48 ore prima e contenente per sommi capi l’ordine del giorno.
Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle sedute del Consiglio deve essere redatto verbale. I singoli consiglieri hanno diritto di chiedere che nel verbale vengano trascritti i dibattiti relativi ad uno o più punti dell’ordine del giorno. Il libro dei verbali deve essere regolarmente vidimato”.