Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 21 Marzo 2005

Sentenza 21 novembre 1991, n.12530

Corte di Cassazione. Sezione Civile. Sentenza 21 novembre 1991, n. 12530: "Licenziamento individuale di insegnante in istituto religioso cattolico a causa di matrimonio contratto con rito civile. Giusta causa di recesso dell'istituto".

Svolgimento del processo

Il tribunale di Pordenone riformava la decisione adottata dal pretore del luogo nella controversia promossa da P. B. contro il collegio Don Bosco, sui rilievi seguenti: 1) che l'attrice, docente presso il collegio convenuto, si era impegnata, col contratto individuale sottoscritto, che faceva riferimento a quello collettivo, (art. 7), a collaborare al perseguimento delle finalità pedagogiche dell'istituto dichiarando di "essere consapevole dell'indirizzo educativo e del carattere cattolico dell'istruzione, e di voler collaborare alla sua realizzazione"; 2) che essa, invece, piuttosto che sposare col rito religioso, aveva preferito contrarre matrimonio civile; 3) che il collegio datore di lavoro, dopo averle contestato che la sua condotta si risolveva in un inadempimento contrattuale grave ed averne valutato le deduzioni, la licenziava; 4) che tale recesso doveva esser ritenuto assistito da giusta causa, ex art. 2119 cc, perché la docente "con la sua scelta libera e sovrana di contrarre matrimonio col rito civile e non con quello religioso, fondato sull'indissolubilità del vincolo e sul suo carattere sacramentale, era venuta meno ai suoi obblighi contrattuali ed aveva posto le condizioni per la risoluzione del rapporto".
Da qui il ricorso della B. illustrato con memoria ed il controricorso, con contestuale ricorso incidentale del collegio convenuto, che ha depositato anche memoria.
Il difensore della ricorrente principale ha depositato, dopo le conclusioni del procuratore generale, brevi note scritte a norma dell'art. 379, 4° comma, cpc.

Motivi della decisione.

La ricorrente, coi primi due motivi di cassazione proposti, deducendo la violazione dell'art. 7, 1° e 2° comma, della legge 20/5/70 n. 300, oltre che vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia, ha sostenuto che il tribunale aveva errato: 1) nel non aver considerato necessaria l'affissione preventiva del codice disciplinare, dal momento che il licenziamento intimatole, consistente nell'aver contratto matrimonio col rito civile anziché con quello religioso, non ledeva quel minimum etico riferibile alla coscienza sociale, che può dar luogo in favore del datore di lavoro al recesso per giusta causa, ex art. 2119 cc; 2) nel non aver ritenuto illegittimo il licenziamento suddetto, sul rilievo che esso era stato intimato in violazione dell'obbligo della contestazione preventiva degli addebiti.
Le doglianze suddette, essendo intimamente connesse, possono essere esaminate congiuntamente.
Dev'esser rilevato, anzi tutto, che il comportamento della ricorrente aveva leso in modo grave proprio quel minimum etico alla cui realizzazione essa s'era impegnata in tema d'indirizzo educativo a carattere religioso dei giovani, che costituiva la causa contrattuale primaria per cui l'istituto datore di lavoro si era indotto ad assumerla, e di cui sarà detto più diffusamente in prosieguo, onde il licenziamento intimatole si sottraeva all'adempimento della norma di cui all'art. 7. 1° comma, della legge 20/5/70 n. 300 in tema d'inefficacia del licenziamento per mancata affissione del codice disciplinare.
Il collegio, pertanto, ritiene in proposito di conformarsi alla giurisprudenza di questa Corte già consolidata nel senso che: "il potere di recesso del datore di lavoro, traendo origine, a differenza delle misure disciplinari conservative, direttamente dalla legge (art. 2119 cc ed 1 e 3 della legge 15/7/66 n. 604), è legittimamente esercitato, nonostante l'omissione della compilazione e dell'affissione del codice disciplinare, ai sensi del primo comma dell'art. 7 della legge n. 300/70, in applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 604/66 e dell'art. 2119 cc., e così, deve ritenersi allorché i fatti addebitati al dipendente siano configurabili come illeciti penali o costituiscano gravi violazioni di doveri fondamentali del lavoratore, non sussistendo in tali ipotesi l'esigenza di porre il lavoratore al riparo dal rischio d'incorrere in sanzioni per fatti da lui non preventivamente conosciuti come mancanze" (cfr. per tutte, sent. n. 2230 del 2/3/88).
In ordine poi, alla denunzia concernente la mancata contestazione dell'addebito, ex art. 7, 2° comma, della legge 20/5/70 n. 300, deve rilevarsi che non può esser condiviso in diritto il rilievo apodittico del tribunale in ordine ad una pretesa inapplicabilità al licenziamento in esame della disciplina garantista di cui alla norma suddetta, tenuto conto che, com'é noto, le prescrizioni suddette regolano tutte le ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro avente natura ontologicamente disciplinare (cfr, per tutte, sent. sez. un. n. 4823/87) indipendentemente dalla dimensione occupazionale dell'impresa (in tal senso Corte Costituzionale, sent. n. 472/89) o dalla circostanza che il rapporto sia stato costituito con un datore di lavoro non imprenditore nei confronti del quale se non si può, in verità, rivendicare la tutela reale ex art. 18 della legge n. 300/70, può trovare tuttavia applicazione la tutela prevista in via generale dalla legge n. 604/66 sui licenziamenti individuali.
Le censure, comunque, non possono trovare accoglimento, dal momento che il tribunale aveva riscontrato, in punto di fatto, che il contraddittorio tra le parti era stato osservato scrupolosamente dall'istituto datore di lavoro mediante la corrispondenza intercorsa con la docente, ed esaminata compiutamente dal giudice a quo.
I motivi suddetti del ricorso, quindi, sono infondati e devono essere rigettati.
La ricorrente, inoltre, col terzo motivo d'impugnazione proposto, deducendo violazione degli artt. 8 e 15 della legge 20/5/70 n. 300, degli artt. 2, 3° comma, 1, 4° comma, e 29, 1° comma, Cost., dell'art. 1, 1° e 2° comma, della legge 9/1/63 n. 7 e dell'art. 2119 cc, oltre che omesso esame di più punti decisivi della controversia, ha sostenuto che il tribunale aveva errato: 1) nel non aver considerato che dalla sua attività d'insegnante di lingua straniera, "non poteva emergere una diversità d'indirizzi educativi riconducibili a differenziazioni ideologiche o religiose", tanto più che la professione della fede cattolica al cui esercizio lei si era impegnata, quale docente non poteva esser ritenuta essenziale per lo svolgimento delle mansioni assegnatele; 2) che la scelta dal rito civile, con riguardo al matrimonio contratto, rientrava esclusivamente nella sfera dei diritti della sua personalità, onde essa non poteva in alcun modo essere considerata influente sull'insegnamento impartito agli alunni, né era censurabile ex art. 8 della legge 20/5/70 n. 300, che vieta al datore di lavoro di compiere indagini sulle opinioni religiose del lavoratore; 3) che il combinato disposto delle norme di cui all'art. 1, 1° e 2° comma, della legge 9/1/63 n. 7, concernente il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio, pur avendo lo scopo del tutto diverso di evitare che i patti di nubilato vanificassero la tutela delle lavoratrici-madri, doveva essere ritenuta pur sempre la legge regolatrice del caso in esame, onde anche sotto tale rispetto il licenziamento intimatole avrebbe dovuto essere dichiarato nullo.
Tale doglianza è infondata sotto tutti gli aspetti. In ordine ai primi due profili si osserva che il tribunale ha fatto buon governo della norma di cui all'art. 2119 cc, dato che, in punto di fatto, con motivazione ampia e sufficiente oltre che immune da vizi logici e giuridici, ha ritenuto incensurabilmente che la condotta dell'attrice costituiva una giusta causa di recesso da parte dell'istituto religioso, perché essa si risolveva: 1) in un'inadempienza contrattuale grave, con riguardo all'impegno assunto dalla lavoratrice di concorrere alla formazione spirituale e culturale degli alunni non soltanto con l'insegnamento della materia scolastica affidatale, ma, principalmente, con la condotta tenuta quale docente cattolica, ed in particolare in relazione al rispetto del sacramento del matrimonio, fondato sull'indissolubilità del vincolo, quale simbolo qualificante del dogma cattolico; 2) nella lesione del diritto di libertà d'insegnamento stabilito in favore dell'istituto datore di lavoro dal precetto di cui all'art. 33, 4° comma, Cost., che dispone: "la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali"; 3) nella lesione del diritto dei genitori, costituzionalmente protetto ex art. 30 Cost., di "scegliere" per i propri figli un tipo determinato di scuola, affinché essi siano istruiti secondo i principi della dottrina cattolica ai quali sono stati educati gli stessi genitori.
L'esegesi di tale norma, oltre che esser fondamentale, quale causa dirimente dalla res in iudicium deducta, è altresì pregiudiziale per la valutazione stessa della gravità dell'inadempimento contrattuale lamentato dall'istituto convenuto, in relazione all'interesse che esso ha dimostrato di porre nell'inadempimento dell'attrice, ex art. 1455 cc, nella sua qualità di soggetto destinatario del diritto della libertà d'insegnamento, del cui esercizio si vale per il conseguimento dei suoi fini etici e morali da realizzarsi mediante la docenza strumentale di scienze profane esercitata tra i giovani.
Pare opportuno, a tal riguardo, compiere un breve excursus della formulazione del precetto di cui all'art. 33 Cost., al fine di porre in rilievo come esso, con riguardo alla libertà dei privati e degli "enti" d'istituire scuole ed istituti di educazione, abbia avuto di mira anche quelli ecclesiastici, quale diritto nativo della Chiesa di svolgere elettivamente il suo ministero pastorale tra i giovani.
Il precetto costituzionale suddetto ricevette la sua formulazione iniziale in sede di "discussione sui principi dei rapporti sociali (culturali)" tenuta in data 23/10/46 dalla prima sottocommissione costituita in seno alla commissione dei settantacinque, che per voto dell'assemblea costituente, venne chiamata a redigere la carta costituzionale.
I primi due articoli che riguardarono il tema in esame furono così formulati dei correlatori Onn. Aldo Moro e Concetto Marchesi, dopo un accordo limitato a causa della divergenza che si manifestò fin dall'inizio, sul punto, tra i diversi gruppi parlamentari: 1) "ogni cittadino ha il diritto di ricevere un'istruzione ed un'educazione adeguata per lo sviluppo della propria personalità e per l'adempimento dei compiti sociali"; 2) "l'istruzione primaria, media, universitaria, è tra le funzioni precipue dello Stato".
"Lo Stato detta norme generali in materia d'istruzione". Tali norme furono commentate negativamente dalla sottocommissione, sia perché non erano chiare in tema di libertà d'insegnamento, sia perché l'attribuzione allo Stato del potere di legiferare in materia d'istruzione "avrebbe potuto permettere in futuro qualunque ingerenza nella scuola privata".
Il dubbio venne chiarito subito dal correlatore On. Moro sul rilievo che "deve ritenersi escluso che lo Stato possa intervenire per imporre una direttiva determinata alle scuole, sia dall'affermazione già fatta circa la libertà d'insegnamento (oggi 1° comma dell'art. 33 Cost.), sia da quanto verrà proposto negli articoli successivi per la scuola non statale".
Anche il correlatore On. Marchesi contribuì a fugare ogni dubbio affermando "di essere ben lontano dal proporre e dal desiderare che lo Stato intervenga come ordinatore degli indirizzi ideologici, dei metodi d'insegnamento e di tutto ciò che possa intaccare o menomare la libertà d'insegnamento, che, invece, dev'essere rispettata e garantita in tutti i modi".
Da tale orientamento comune non sortì, però, una formulazione legislativa concorde da parte dei correlatori a seguito delle divergenze d'opinioni cui il dibattito diede luogo, onde essi sottoposero all'approvazione della sottocommissione due testi di tenore diverso: On. Marchesi: "l'organizzazione d'istituti privati d'insegnamento e di educazione è libera con gli obblighi ed i diritti stabiliti dalla legge"; On. Moro: "chiunque, ente o singolo, può aprire scuole ed istituti d'educazione. La legge, nel disciplinare le modalità di apertura delle scuole non statali e nello stabilire i requisiti per la parificazione con le scuole statali, deve assicurare alle scuole non statali condizioni di effettiva libertà ed agli alunni di esse uguaglianza di trattamento".
La prima formulazione, pertanto, si limitava a sancire la libertà del sorgere e del progredire della scuola privata nella cornice, però, dell'indeterminatezza degli obblighi che lo Stato avrebbe posto ad essa, mentre i diritti relativi venivano esemplificati genericamente nella parificazione con le scuole statali.
Non veniva offerta, inoltre, alcuna garanzia ordinamentale sul modo e sui mezzi che sarebbero stati adoperati per rendere effettivo l'esercizio della libertà d'insegnamento nelle scuole private.
La seconda formulazione, per contro, puntualizzava la necessità della libertà effettiva d'insegnamento, sul rilievo che "l'affermare genericamente che le scuole non statali sono riconosciute con gli obblighi ed i diritti sanciti dalla legge non dà garanzie per l'avvenire che è incerto, e che potrebbe vedere lo Stato italiano nelle mani di persone che abusino della larghezza dei poteri conferiti dalla Costituzione".
La formulazione suddetta, pertanto, tendeva alla salvaguardia dell'esigenza della libertà della scuola privata come corollario immediato e diretto di quanto affermato "nel secondo articolo (del progetto di Costituzione) approvato nelle prime riunioni ove si è sancito che lo Stato deve assicurare di fatto condizioni di uguaglianza a tutti i cittadini riconoscendo che la libertà astratta, nei regimi democratici, non è sufficiente".
I correlatori, quindi, tentarono di comporre la divergenza delle opinioni, con riguardo alla concretezza dei diritti da assicurare alla scuola privata, mediante la proposta seguente: "Chiunque, ente o singolo, può aprire scuole ed istituti di educazione. La legge, nel disciplinare le modalità di apertura degli istituti d'istruzione e di educazione gestiti da enti e nello stabilire i requisiti per la parificazione, deve assicurare condizioni di effettiva libertà".
La diversità di trattamento che s'introduceva tra le scuole gestite da singoli cittadini e quelle gestite da enti fu chiarita dal correlatore On. Moro nel senso che si era reputato di venire incontro all'esigenza manifestata dall'On. Marchesi "di non concedere la parità di trattamento a scuole ispirate esclusivamente a criteri commerciali, invece che a quell'alto senso di educazione del popolo, che hanno, per contro, le scuole tenute da enti ecclesiastici".
Ecco, quindi, come anche l'attività tradizionale di docenza svolta dagli istituti religiosi nella cornice della rivelazione evangelica (al pari di qualsiasi altro indirizzo scolastico di diversa ispirazione) venne riconosciuta subito dagli opposti schieramenti come un bonum commune da tutelare e da incoraggiare in vista della coltivazione dei valori cristiani come suscitatori di cittadini eticamente ben formati.
Tale proposta conciliativa, tuttavia, non fu approvata per prospettati motivi di eguaglianza tra cittadini ed enti morali, ed i termini delle tesi che si contrapposero furono riassunte nei termini seguenti: 1) "la sottocommissione si trova di fronte a due concezioni contrastanti; da una parte quella dell'On. Marchesi, il quale intende la libertà della scuola essenzialmente ed esclusivamente come libertà d'insegnamento; dall'altra parte la concezione secondo la quale la libertà della scuola vuol dire libertà d'insegnamento, libertà di organizzazione e libertà di espansione e di sviluppo effettivo della scuola non statale"; 2) "questa visione integrale della libertà della scuola deve implicare necessariamente un'effettiva parità di trattamento per gli alunni delle scuole non statali, altrimenti la libertà loro assicurata sarebbe illusoria ed apparente, perché si avrebbe una forma di costrizione morale che spingerebbe gli alunni ad andare alle scuole statali, che garantiscono una posizione di privilegio"; 3) "d'altra parte una parità effettiva di trattamento non può, com'é ovvio, essere fatta indiscriminatamente a tutte le scuole non statali, ma solo a quelle che raggiungano quel gradino superiore che è la parificazione".
La conciliazione delle tesi opposte fu raggiunta nella seduta del 29/10/46 con l'approvazione dell'articolo seguente: "La scuola non statale è libera ed ha pieno diritto alla libertà d'insegnamento.
"La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi della scuola non statale e nel determinare i requisiti per la sua parificazione, deve assicurare una libertà effettiva, ed a parità di condizioni didattiche deve garantire agli alunni degli istituti non statali parità di trattamento".
Il precetto che si legge oggi nella costituzione è molto più conciso, per i motivi che verranno esposti subito, ma la sua ratio è contenuta più esplicitamente nella formulazione suddetta, di certo più prolissa e minuziosa, che aveva, però, il pregio di lasciare intendere con evidenza immediata cosa avrebbe dovuto intendersi per diritto di libertà d'insegnamento e di organizzazione riconosciuta alla scuola privata e, quindi, anche agli enti ecclesiastici.
Il comitato di redazione, poi, istituito in seno all'assemblea plenaria delle sottocommissioni, rielaborò tutto l'articolo formulandolo in cinque comma, ed esso nella seduta del 25/1/47 fu approvato dall'assemblea plenaria della commissione senza lo svolgimento di una discussione ulteriore, dal momento che tutti i dissenzienti si riservarono il diritto di presentare emendamenti in aula.
La rielaborazione suddetta, però, fu soltanto formale, e dettata da esigenze logiche e sistematiche: "L'arte e la scienza sono libere; e libero è il loro insegnamento.
"La repubblica detta le norme generali sull'istruzione; organizza la scuola in tutti i suoi gradi mediante istituti statali; riconosce ad enti ed a privati la facoltà di formare scuole ed istituti d'educazione.
"Le scuole che non chiedono la parificazione sono soggette soltanto alle norme per la tutela del diritto comune e della morale pubblica.
"La legge determina i diritti e gli obblighi delle scuole che chiedono la parificazione e prescrive le norme per la loro vigilanza, in modo che sia rispettata la libertà ed assicurata, a parità di condizioni didattiche, parità di trattamento agli alunni.
"Per un imparziale controllo ed a garanzia della collettività è prescritto l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale e per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole indicati dalla legge".
La formulazione suddetta valorizzava la parità di trattamento che doveva esser fatta in tema di apertura d'istituti d'istruzione e di educazione ai "privati" ed agli "enti", onde poneva entrambe le categorie su un piano di parità giuridica e di libertà d'iniziativa, ma poneva in evidenza, nello stesso tempo, la funzione specifica cui assolvevano gli enti morali di carattere religioso, secondo il significato attribuito alla parola a seguito della discussione che si era svolta in seno alla prima sottocommissione, come una componente insostituibile per lo sviluppo del sentimento etico e morale della gioventù secondo i principi della religione cattolica quale concezione metafisica largamente maggioritaria della comunità nazionale.
Tale modo d'intendere la norma sotto il profilo ampiamente libertario e non reprimibile dell'insegnamento privato, da assicurarsi addirittura quale diritto costituzionale, venne illustrato dal presidente dell'assemblea costituente nella relazione preliminare estesa per discussione in aula del progetto di Costituzione, nei termini seguenti: 1) "per la scuola, si è riconosciuto che spetta alla Repubblica dettare norme generali sull'istruzione, organizzare la scuola di Stato in tutti i suoi gradi, assicurare ad enti e privati la facoltà d'istituire altre scuole; 2) "tutto ciò non costituisce un monopolio statale, ed è ammessa la libertà d'insegnamento; ma l'organizzazione della scuola è una delle funzioni precipue dello Stato, e quando le scuole non statali chiedono la parificazione, la legge ne definisce gli obblighi e la sorveglianza da parte dello Stato, e nel tempo stesso ne assicura la libertà effettiva garantendo parità di trattamento agli alunni a parità di condizioni didattiche"; 3) "La serietà degli studi ed il controllo imparziale su tutte le scuole statali e non statali sono garantiti con l'obbligo dell'esame di Stato, non solo allo sbocco finale ma anche in gradi intermedi"; 4) "uno dei punti ai quali l'Italia deve tenere è che nella sua Costituzione, come in nessun'altra, sia accentuato l'impegno di aprire ai capaci ed ai meritevoli, anche se poveri, i gradi più alti dell'istruzione"; 5) "alla realizzazione di questo impegno occorreranno grandi stanziamenti; non si deve esitare; si tratta di una delle forme più significative per riconoscere, anche qui, un diritto alla persona, per utilizzare a vantaggio della società forze che resterebbero latenti e perdute, di attuare una vera ed integrale democrazia".
L'articolato suddetto fu posto dapprima in discussione nella seduta pomeridiana dell'assemblea del 19/4/47 ove, in sede di discussione generale del titolo concernente i rapporti etico – sociali, fu fatto notare che, pur assicurandosi libertà piena alla scuola privata in larga parte gestita, in quel tempo, da istituti religiosi, non si faceva menzione alcuna circa gli oneri economici di tale insegnamento, che, per il suo stesso carattere privatistico, sarebbe stato opportuno che fosse sopportato dagli alunni che se ne valevano.
Le considerazioni, sul punto, svolte da più settori, furono le seguenti: 1) "in nome della libertà d'insegnamento, il pensiero cattolico chiede che le scuole private siano mantenute dallo Stato come quelle pubbliche; orbene, proprio in nome della libertà effettiva d'insegnamento, in nome della libertà della scuola e nella scuola, siamo nettamente contrari a ciò"; 2) "dimostreremo con cifre e dati che, per molti versi, la scuola privata si trova oggi in condizioni vantaggiose rispetto alla scuola pubblica e che, se mantenuta dallo Stato, verrebbe a trovarsi in condizioni di tale privilegio da far sparire quest'ultima nel corso di pochi anni;" 3) "se non si prenderanno provvedimenti la scuola pubblica non potrà vivere, ma ciò non significa che essa sia incapace di sostenere la concorrenza a parità di condizioni"; 4) "si sostiene d'esser contrari alla scuola di Stato, perché essa può portare al totalitarismo, non dev'esser negato certamente il pericolo, ma proprio per questo siamo favorevoli alla libertà d'insegnamento perché essa può correggere le eventuali deviazioni dello Stato"; 5) "non soltanto dev'esser riconosciuto alla scuola privata il diritto di esistere, ma dev'esser riconosciuto anche che la scuola privata può essere una forza effettiva di sviluppo della scuola in generale; vi sono, però, delle condizioni fondamentali che devono essere garantite, affinché la scuola privata possa costituire un bene comune per il paese: queste condizioni sono chiare: la scuola privata deve costituire innanzi tutto uno strumento di emulazione della scuola pubblica, essa, cioé, deve consentire una selezione migliore in tale scuola".
Quel che, da ultimo, diede un carattere qualificante in senso di convergenza d'opinione e d'intenti in tema di libertà della scuola, sia pubblica che privata, e degli insegnamenti da impartirvi fu l'intervento rispettivo dei correlatori già nominati in seno alla prima sottocommissione.
On. Marchesi: 1) "libertà della scuola significa garantire libertà ad insegnanti ed alunni, affinché tutte le forze del pensiero abbiano valore, onde la scuola di Stato è asilo di tutte le coscienze ed è scuola di tutti i cittadini"; 2) "non si parli di monopolio di Stato; tale espressione suona impropria ed ingiuriosa; potrebbe parlarsi di monopolio se tutte le scuola fossero in mano allo Stato, se questo assumesse da solo la funzione scolastica; lo Stato, invece, lascia la scuola privata accanto alla scuola pubblica; sia libera la prima di scegliersi i suoi insegnanti ed i suoi metodi d'insegnamento; si moltiplichi pure la scuola confessionale, tanto meglio per gli scolari e per la società se l'educazione sia tale da assicurare un'attività feconda dell'intelletto ed una preparazione scientifica solida"; 3) "la scuola privata goda dei propri meriti e della propria meritata fortuna, senza chiedere nulla allo Stato, il quale con l'istituto provvidenzialmente selettivo dell'esame di Stato ascrive alla scuola pubblica il diritto di conferire i titoli di studio più validi e conclusivi, pone la scuola pubblica sullo stesso livello di quella privata e ne fa un organismo concorrente e non privilegiato di preparazione scientifica".
On. Moro: 1) "l'idea di libertà è assolutamente connaturale alla scuola, si è di fronte ad un processo che crea spiritualmente l'uomo, dire umanità val quanto dire libertà; dire educazione, che forma l'uomo val quanto dire libertà, senza la quale l'uomo non esiste"; 2) "la libertà nella scuola di Stato permette che nel suo ambito si elevino tutte le voci, si espongano tutte le teorie, si prospettino tutte le verità; quando si parla di tale scuola come quella nella quale confluiscono tutte le opinioni e tutti gli orientamenti, e cioé altrettanti processi educativi, si dice evidentemente che la libertà in materia di educazione non si può raggiungere se non quando la libertà umana che si va svolgendo attraverso il processo educativo sia socialmente ambientata, quando vi sia, però, un ambiente nel quale l'educazione dei giovani si possa compiere liberamente"; 3) "dev'esser ripudiata, invece, l'idea dello schematismo dell'iniziativa statale, dev'esser ripudiata l'idea che soltanto nello strumento coordinatore ed obbligato dell'iniziativa statale debbano confluire e comporsi in unità le varie correnti educative ed i diversi ordinamenti e sistemi"; 4) "dev'esser rigettata l'idea che, contemporaneamente, in qualsiasi età, tutte quante le voci, tutti quanti gli orientamenti, debbano giungere, e certo in modo disordinato, alla coscienza malleabile dell'educando; accettiamo, invece, l'idea che non vi è libertà in materia di educazione se non vi è pluralità di orientamenti e di iniziative educative, ma neghiamo che la libertà si realizzi attraverso l'ordinamento delle varie correnti educative che lo Stato pone nella scuola"; 5) "sembra, quindi, essenziale affinché vi sia una vera libertà in materia di educazione, che sussista accanto all'iniziativa statale, nella quale le diverse correnti educative confluiscono in modo tipico, una molteplicità d'iniziative pedagogiche ed una possibilità effettiva di scelta da parte di coloro che sono interessati al processo di educazione"; 6) "la vera libertà per la quale oggi combattiamo è nel superamento di qualsiasi esclusivismo, tanto che, anche in materia scolastica, lo Stato possa essere sapiente coordinatore delle varie energie morali che si sprigionano nell'ambito della vita umana e della storia; questo è l'unico modo per non chiudersi in un recinto, dove, appunto per il suo esclusivismo, lo Stato cessa di essere autentico educatore".
L'art. 27 (oggi 33 nel testo definitivo della Costituzione), poi, fu posto in votazione dopo un dibattito amplissimo nella suddetta del 28/4/47, ove il primo comma ("l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento") fu illustrato nei termini seguenti: 1) "la libertà della scuola rientra nella libertà dei principi di tutte le democrazie, e poi v'é un fatto molto più profondo che è il seguente: da secoli tutto quello che c'é di progresso, di vivo nel campo dell'educazione, appartiene esclusivamente alla scuola libera; di conseguenza la libertà della scuola risponde ad un principio di avanzamento nel campo della cultura"; 2) "la libertà della scuola è un principio che dev'essere approvato integralmente, anzi tutto perché attraverso essa si attua quel diritto fondamentale che testé anche la nostra Costituzione ha riconosciuto ai genitori di educare e d'istruire la prole"; 3) "tale diritto si può esercitare concretamente solo avendo la possibilità di scegliere liberamente la scuola; è un principio da difendere anche nell'interesse della cultura, che è accresciuta dalla varietà e dalla molteplicità delle scuola e delle idee, e che invece è mortificata dalla unicità della scuola".
Ecco, quindi, il primo connotato normativo circa il diritto degli istituti privati, confessionali o non, ad insegnare liberamente, secondo i propri indirizzi pedagogici, e ad essere, conseguentemente, soggetti di diritto anche nel campo contrattuale con riguardo alla stipulazione di patti concernenti l'obbligo dei docenti di conformarsi all'indirizzo educativo prescelto dalle singole scuole.
I comma secondo e terzo, poi, dell'art. 27 furono fatti oggetto di un emendamento concordato a larghissima maggioranza del tenore seguente: "enti e privati hanno diritto d'istituire scuole non statali ed istituti di educazione.
"La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni equipollenza di trattamento scolastico rispetto agli alunni degli istituti statali".
Tali norme, dopo un approfondimento esegetico minuziosissimo, vennero approvate, la prima, con l'introduzione della proposizione "senza oneri per lo Stato" in relazione al paventato finanziamento della scuola privata, e la seconda con l'introduzione di "trattamento scolastico equipollente" rispetto a quella di "equipollenza di trattamento scolastico".
Or dalla discussione che ebbe luogo in quella seduta fu confermato definitivamente cosa avrebbe dovuto intendersi con la locuzione "enti" cui si faceva riferimento come tratto distintivo da quella di "privati" a cui veniva assicurata libertà di organizzazione e d'insegnamento, e fu posto in chiaro ancora una volta che i primi consistevano, anzi tutto, negli istituti religiosi, quali enti ecclesiastici, gestori di scuole private, e, poi, le auspicate scuole d'istruzione professionale ed artigiana da istituirsi dagli enti-regione, secondo quanto disposto dal progettato art. 117 della Costituzione. La confessionalità della scuola privata gestita da enti ecclesiastici fu difesa, pur con argomentazioni diverse, nei suoi riflessi sociali ed ordinamentali in base ai rilievi seguenti: 1) "la famiglia ha il diritto ed il dovere gravissimo di assicurare ai figli una scuola secondo la propria coscienza, in condizione di effettiva parità giuridica fra le scuole statali e non statali"; 2) "sull'istruzione e sull'educazione dei giovani la famiglia e la Chiesa hanno, rispettivamente, diritto nativo ed inalienabile, confermato da venti secoli di civiltà cristiana".
Tale difesa dell'insegnamento a carattere religioso in favore della gioventù, quale argomento esegetico significativo del concetto di "enti", assunse inizialmente la sua espressione più concreta nella formulazione dell'art. 2 del progetto di costituzione esteso dalla 1° sottocommissione, concernente il titolo in esame ad opera del correlatore on. Aldo Moro: "lo Stato provvede all'istruzione con scuole proprie e con enti autonomi. Lo Stato concederà sussidi alle scuole private in ragione del numero dei frequentanti e del rendimento didattico accertato negli esami di Stato".
Si paventò che tale proposta, già non approvata dalla prima sottocommissione, venisse introdotta egualmente in base alla formulazione dell'emendamento suddetto che venne presentato in aula, dal momento che esso si limitava soltanto a disporre che gli enti ed i privati avevano diritto di fondare scuole ed istituti d'educazione, onde fu ritenuto legittimo il timore che tale diritto comportasse anche quello del finanziamento statale onde realizzare quel trattamento di parità effettiva tra scuole pubbliche e private.
Come tesi contraria (e minoritaria), con riguardo particolare al mantenimento degli esami di Stato, ma con riferimento specifico a cosa intendere per scuola privata gestita da "enti", fu sostenuto che: "al momento attuale scuola privata significa scuola confessionale, e non vi è ragione di affermare nella Costituzione che lo Stato si preoccupa che queste scuole siano così efficienti da dare i titoli necessari affinché gli alunni possano prepararsi ad esercitare la professione libera".
La conferma, infine, che con l'espressione "enti" si faceva riferimento anche a quelli ecclesiastici, si ebbe in sede di dichiarazione di voto da parte di un ampio settore dell'assemblea costituente nella seduta del 29/4/47, che intendeva opporsi all'introduzione dell'inciso "senza oneri per lo Stato": 1) "occorre far notare sopratutto ai colleghi, i quali sentono il valore delle scuole e degli istituti di educazione come strumenti di elevazione popolare, che è estremamente inopportuno precludere per via costituzionale allo Stato ogni possibilità di venire in aiuto ad istituzioni le quali possono concorrere a finalità di così alta importanza sociale"; 2) "vi sono enti comunali e provinciali che non hanno nulla in comune con enti confessionali o religiosi, i quali hanno per compito, o fra i loro compiti primari, d'istituire opere ed istituti di educazione, e si vuole costituzionalmente impedire che lo Stato abbia la facoltà d'integrare l'opera che questi enti possano compiere a vantaggio della collettività nazionale".
Da quanto fin qui esposto consegue che il legislatore costituente ha voluto assicurare alla scuola privata, ivi compresa quella confessionale, quella libertà piena di organizzazione e d'insegnamento che avrebbe consentito ad essa di perseguire i suoi fini particolari, compresi quelli di carattere etico e religioso, in parità effettiva con la scuola statale.
La pretesa, pertanto, nel caso in esame, della scuola convenuta di ottenere da parte dell'attrice il rispetto delle clausole contrattuali che la rendevano partecipe della realizzazione dei suoi fini di evangelizzazione, conseguiti attraverso lo svolgimento dei programmi scolastici, dev'esser ritenuta del tutto legittima, quale diritto primario garantito in suo favore dalla Costituzione.
Dev'esser rilevato, infine, che il tribunale, come già detto, ha fondato la sua decisione anche sulla considerazione che il precetto di cui all'art. 30, 1° comma, Cost. assicura ai genitori il dovere ed il diritto di istruire ed educare i figli.
Dev'esser rilevato subito che anche tale argomento è decisivo allo scopo di affermare il diritto dell'istituto scolastico resistente, e, più in generale, di tutte le scuole, d'insegnare quanto i genitori degli alunni ritengono fondamentale per l'istruzione dei loro figli con riguardo alla loro formazione morale e religiosa.
Tale libertà dei genitori fu il primum movens del legislatore costituente con riguardo alla formulazione del precetto di cui all'art. 30, 1° comma, Cost.
Tale norma prese le mosse dalla discussione che si svolse il 13/9/46 in seno alla terza sottocommissione dell'assemblea costituente chiamata a definire il capo terzo concernente i rapporti economici.
La formulazione che l'art. 5 di quel progetto ricevette dopo una discussione ampia e meticolosa fu la seguente: "La Repubblica assicura alla famiglia condizioni economiche necessarie alla sua difesa ed al suo sviluppo.
"Qualora la famiglia si trovi nell'impossibilità di educare i figli è compito dello Stato di provvedervi. "Tale educazione si deve compiere nel rispetto della libertà del cittadino.
Ecco come tale esigenza insopprimibile della natura dell'uomo trovò compimento adeguato in tema di educazione scolastica, e da tale formulazione, nella seduta del 30/10/46, prese poi le mosse la 1° sottocommissione cui era affidata la formulazione delle norme concernenti i rapporti culturali dei cittadini.
Essa rielaborò la norma tenendo conto di quanto già discusso ed affermato in sede di compilazione del precetto di cui all'art. 29, 1° comma, Cost. con riferimento al carattere di "società naturale" della famiglia, perché doveva ritenersi insito in quel concetto quello di libertà individuale dei componenti del nucleo familiare come espressione primaria della persona umana.
Questo è il motivo per cui oggi la norma di cui all'art. 30 Cost. non fà più riferimento formale alla libertà d'insegnamento dei genitori in relazione all'educazione dei figli.
L'esigenza del diritto alla libertà della formazione spirituale dei figli, poi, da parte dei genitori, fu posta in luce specificamente dal presidente di quella sottocommissione nella seduta del 7/11/46 a chiarimento di quanto era emerso in sede di discussione generale sul punto: "desidero dai relatori qualche chiarimento in ordine alla proposizione in cui si stabilisce che lo Stato sorveglia e, occorrendo, integra l'adempimento del compito familiare.
"Tale espressione mi ricorda un articolo analogo del codice civile del tempo fascista, secondo cui lo Stato si arrogava il diritto d'interferire nell'educazione della prole nell'ambito della famiglia.
"Un decreto legislativo da me elaborato quand'ero ancora ministro guardasigilli ne sancì l'abolizione; non vorrei che la nuova costituzione rimettesse in onore certi principi".
La sottocommissione, unanime, diede assicurazione in senso contrario, ed il presidente ne diede atto espressamente a precisazione definitiva di tale intentio legis: "mi sono convinto che il pensiero di ognuno sia ben lungi dall'idea di voler determinare da parte dello Stato un intervento che possa ledere in qualsiasi modo l'autonomia dei genitori".
Non v'é dubbio, quindi, che anche sotto tale riguardo l'istituto resistente, al pari di tutti gl'istituti di educazione, veda rafforzato con precetto di carattere costituzionale il diritto già riconosciutogli dall'art. 33 Cost. relativo alla libertà d'insegnamento.
Tale indirizzo politico – legislativo, infine, è stato confermato, dalla legge 25/3/85 n. 121, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18/2/84, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11/2/29, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.
La norma di cui all'art. 2, 1° comma, dell'accordo dispone, infatti: "la Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa di evangelizzazione e di santificazione.
Tale disposizione, sia con riguardo alla libertà della Chiesa di svolgere la sua missione pastorale e catechistica, sia in relazione alla libertà di coscienza assicurata a tutti i cittadini dall'art. 8, 1° comma, della Costituzione, è stata illustrata dalla relazione estesa dal Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della presentazione in Parlamento della legge suddetta (Senato – 9° legislatura – disegni di legge e relazioni – documento n. 848) nei termini seguenti: 1) "viene posto in rilievo lo spirito dei nuovi accordi che hanno realizzato, nelle forme giuridiche stabilite dalla Costituzione, tutte le potenzialità della stessa in ordine alle libertà di coscienza e di religione alla luce di una concezione più matura dei valori di laicità e di libertà, che può garantire alla vita religiosa, in tutte le sue espressioni, ed agli interessi relativi dei cittadini, una tutela più sicura ed una presenza più autonoma". Ecco, quindi, che il compito di docenza della Chiesa, esercitato dagli enti ecclesiastici proposti all'istruzione dei giovani, è stato ritenuto non soltanto un'espressione di libertà ordinamentale per la Chiesa, ma anche un vantaggio per la libertà di coscienza di tutti i cittadini.
Tale constatazione trova anche un suo riferimento puntuale nella relazione estesa dalla commissione degli affari esteri della Camera dei Deputati per la discussione in aula di quel disegno di legge (9° legislatura – disegni di legge e relazioni – documento n. 2021), che dà ragione, conformemente ai principi affermati nell'art. 33 Cost., della necessità di assicurare alla Chiesa cattolica la sua libertà di ministero pastorale anche mediante l'insegnamento ai giovani: 1) "vi furono rapporti aperti con la questione romana: vicenda assai complessa e non riconducibile esclusivamente alla nota formula "libera Chiesa in libero Stato" posta da Cavour a fondamento dei suoi famosi discorsi parlamentari per Roma capitale del 25-27 marzo 1861;
2) "lo stesso Cavour, infatti, nelle istruzioni date il mese precedente al Pazzaglia per l'avvio delle prime trattative con Roma poi rivelatesi infruttuose, osservava che "il popolo italiano è profondamente cattolico" e che "la storia dimostra che niun scisma poté mai metter vaste radici in Italia, e il numero degli acattolici della penisola è così infimo che l'art. 1 dello Statuto che definisce la religione cattolica, apostolica e romana la sola religione dello Stato proclama una verità di fatto"; 3) "la citazione di Cavour qui riportata, come curiosità storica, intende sottolineare che allora come ora i rapporti fra lo Stato e la chiesa in Italia costituiscono un dato imprescindibile della nostra storia nazionale, indipendentemente dalle diverse soluzioni che nel tempo sono state date al problema, ed è per tal ragione che l'aver riproposto questo rapporto sulla strada della cooperazione, pur in presenza di mutate condizioni nella vita dello Stato italiano e della Chiesa cattolica, rappresenta una scelta conforme agli interessi delle due parti contraenti e, quindi, dello Stato, che, da una collaborazione regolata e promossa da un'intesa, può trarre per i cittadini e per le istituzioni elementi di certezza e di rispondenza alle aspirazioni di tanta parte degli italiani".
Le norme, poi, di cui all'art. 9, 1° e 2° comma, dell'accordo suddetto dispongono: "la Repubblica italiana, in conformità del principio della libertà della scuola e dell'insegnamento, e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti d'educazione.
"A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole di Stato e degli altri territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato".
La chiarezza e l'impossibilità di errore interpretativo di tali precetti con riguardo alla libertà assicurata alla Chiesa d'insegnare la sua dottrina nelle proprie scuole (al pari di ogni altra confessione religiosa) valendosi anche dell'opera di docenti esterni non lasciano adito a dubbi circa il diritto dell'istituto convenuto a ritenere improcrastinabile il licenziamento intimato all'attrice per le ragioni addotte.
Quest'ultima, infatti, come ha ritenuto correttamente il tribunale, non aveva conformato il suo stile di vita ai principi della dottrina cristiana, che riguardano il matrimonio come un sacramento che unisce gli uomini indissolubilmente dinanzi a Dio, e, così comportandosi, aveva violato anche, sotto l'aspetto più strettamente tecnico – giuridico, il vincolo contrattuale consistente nell'adesione incondizionata prestata come docente ai principi religiosi che l'istituto datore di lavoro professava.
L'art. 9, infine, dell'accordo suddetto assicura alla Chiesa la libertà d'insegnare la propria dottrina richiamando, per l'appunto, i principi stabiliti dall'art. 33 della Costituzione, i cui termini sono stati già esposti secondo il loro stesso sorgere ed affermarsi.
Tale libertà d'insegnamento, pertanto, ha ricevuto una sua disciplina particolareggiata e garantista in termini di libertà di docenza, come categoria giuridica ordinamentale, e come dictamen practicum, nell'esercizio sperimentale e concreto di essa, nel tempo e nelle contingenze.
La ratio legis delle disposizioni di cui all'art. 9, 1° e 2° comma, della legge neo-concordataria 25/3/85 n. 121 è espressa in modo emblematico dall'affermazione contenuta nella prima proposizione del terzo comma dello stesso articolo, con cui la Repubblica italiana, "riconosce il valore della cultura religiosa e tiene conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano".
Tale concezione, pertanto, della dottrina cristiana e del suo insegnamento sta alla base dell'esegesi delle norme fin qui esaminate, sia come ispirazione di fondo dei precetti costituzionali, sia come espressione concreta della realizzazione di essi quale aspetto possibile ed auspicabile della cultura e della formazione morale della gioventù.
Tale intenzione legislativa è stata esposta, poi, nella relazione estesa dalla commissione affari esteri della Camera dei Deputati (9° legislatura – disegni di legge e relazioni – documento n. 2021/A) nei termini seguenti: 1) "la Repubblica riconosce il valore della cultura religiosa ed il fatto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano"; 2) "questa formula sostituisce la dizione fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica, che era contenuta nel vecchio concordato, ed in base a tale nuovo riconoscimento del valore della cultura religiosa, la Repubblica italiana continuerà ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche diverse dall'università".
La risoluzione del caso in esame, infine, per quanto ne consta al collegio, non ha precedenti specifici nella giurisprudenza di questa Corte, ma il problema della libertà d'insegnamento della scuola cattolica è stato dibattuto dinanzi alla Corte Costituzionale con riguardo alla legittimità dell'art. 38 del vecchio concordato, che disponeva che la nomina dei professori dell'Università Cattolica del S. Cuore doveva essere preceduta dal nulla osta della S. Sede, diretto ad assicurare che non vi fosse alcunché da eccepire dal punto di vista morale e religioso nei confronti dei docenti nominandi.
La Corte suddetta, con la sentenza n. 195/72, ha affermato i principi seguenti in tema di libertà d'insegnamento in quella scuola confessionale come paradigma generale di qualsiasi altro insegnamento religioso, onde essi costituiscono oggi il commento più qualificante e perspicuo dei precetti costituzionali in esame: 1) "risulta di tutta evidenza che, negandosi ad una libera università ideologicamente qualificata il potere di scegliere i suoi docenti in base ad una valutazione della loro personalità e negandosi alla stessa il potere di recedere dal rapporto ove gl'indirizzi religiosi o ideologici del docente siano divenuti contrastanti con quelli che caratterizzano la scuola, si mortificherebbe e si rinnegherebbe la libertà di questa, inconcepibile senza la titolarità di quei poteri, i quali, giova aggiungere, costituiscono certo una limitazione indiretta della libertà de docente, ma non ne costituiscono una violazione, perché il docente è libero di aderire, con il consenso alla chiamata, alle finalità particolari della scuola; egli è libero di recedere, a sua scelta, dal rapporto con essa quando tali finalità non condivida più"; 2) "l'esistenza legittima di università libere, caratterizzate dalla finalità di diffondere un credo religioso, è senza dubbio uno strumento di libertà, ed anche qui giova ribadire che, ove l'ordinamento imponesse ad un'università siffatta di avvalersi e di continuare ad avvalersi dell'opera di docenti non ispirati dallo stesso credo, tale disciplina si risolverebbe fatalmente nella violazione della libertà fondamentale di religione di quanti hanno dato vita o concorrano alla vita della scuola confessionale"; 3) "la libertà dei cattolici sarebbe compromessa gravemente ove l'Università Cattolica non potesse recedere dal rapporto con un docente che non ne condivida più le finalità fondamentali e caratterizzanti: il docente, invero, che accetta d'insegnare in un'università caratterizzata confessionalmente o ideologicamente, lo fa per un atto di consenso libero, che implica l'adesione ai principi ed alle finalità cui quell'istituzione scolastica è informata". Ecco, quindi, che la Corte costituzionale ha già indicato quale dev'essere il modo d'intendere la libertà delle scuole cattoliche e confessionali in generale in relazione al mantenimento dei loro rapporti coi docenti che non intendano conformarsi più, col loro esempio, ai precetti di vita accettati ed abbracciati, dal momento che l'attività didattica, secondo i postulati stessi di quelle dottrine, deve svolgersi con le opere e non con le parole: "operibus credite".
La Corte suddetta, infine, con l'ordinanza n. 914 del 26/7/88, ha ribadito i concetti già espressi, inquadrandoli, però, nel tema più ampio e più completo della libertà d'insegnamento, secondo i principi stessi elaborati in sede costituente, le cui linee storico-evolutive sono state così indicate: 1) "esaurito il ciclo storico, prima, della strumentalizzazione della religione come sostegno della morale comune, poi dell'opposizione positivistica tra religione e scienza, quindi dell'eticità dello Stato totalitario, allontanati gli ultimi relitti della contesa risorgimentale tra monarchia e papato, la Repubblica, può, proprio per la sua forma di Stato laico, fare impartire l'insegnamento della religione cattolica in base a due ordini di valutazione: a) il valore formativo della cultura religiosa, sotto cui s'inscrive non più una religione, ma il pluralismo religioso della società civile; b) l'acquisizione dei principi del cattolicesimo al patrimonio storico del popolo italiano"; 2) "il genus ("valore della cultura religiosa") e la species ("principi del cattolicesimo nel patrimonio storico del popolo italiano") concorrono a descrivere l'attitudine laica dello Stato – comunità, che risponde non a postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato – persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un credo particolare, ma si pone a servizio d'istanze concrete della coscienza civile e religiosa dei cittadini".
La Corte Costituzionale, pertanto, nel suo compito istituzionale di esegesi dei principi generali che costituiscono il fondamento della Repubblica e conformemente al criterio ispiratore dei precetti fin qui esaminati, ha delineato chiaramente il diritto dei giovani a ricevere un'istruzione religiosa di qualsiasi tendenza, oppur non, nel rispetto del pluralismo ideologico e politico che anima la Costituzione, e che ne costituisce il sostrato ineliminabile e qualificante con riguardo al rispetto di tutte le forme di fede, intese queste sia in senso positivo che negativo, e da qui la stessa tutela accordata a chi crede ed a chi non crede, con esclusione di qualsiasi forma di discriminazione i di disparità di trattamento rispetto alla libertà d'insegnamento, sia ad ispirazione religiosa che laica.
La Corte, peraltro, aveva già espresso tali concetti fondamentali nella sentenza n. 117/79 in occasione dell'interpretazione del precetto di cui all'art. 19 Cost. che stabilisce: "tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume".
La Corte, in quell'occasione, ha sottolineato che il principio della laicità dello Stato "non implica indifferenza dinanzi alle religioni", ma ha insegnato, nello stesso tempo, che il principio della laicità dello stato implica anche "il divieto che il pluralismo religioso limiti la libertà negativa di non professare alcuna religione".
Deve trarsi, quindi, la conseguenza che l'affermazione del principio fondamentale della laicità della Repubblica, pur espresso dalla Corte nell'accezione ampia di "garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale", ha valore normativo di carattere precettivo e, quindi, immediato sia in positivo che in negativo, con riguardo, quindi, sia ai credenti che ai non credenti.
La guarentigia di libertà di propagazione della fede e del suo insegnamento, pertanto, accordata alle singole confessioni, compresa quella cattolica, s'inserisce in un contesto di neutralità e d'imparzialità sia in confitendo che in infitiando, onde lo Stato non prende posizione, programmaticamente, in alcun senso sul problema confessionale se non nel rispetto del limite "di riti contrari al buon costume".
L'indirizzo costituzionale, infatti, della laicità dello Stato è sancito indiscutibilmente dai precetti di cui agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost., ed esso trae origine da quel novero di norme libertarie e risorgimentali richiamate dalla stessa ordinanza della Corte Costituzionale n. 914/88 già menzionata, che fà un excursus ampio della libertà di religione nello Stato post – unitario come patrimonio inalienabile della nostra tradizione politico-sociale sul punto.
Si può condividere, pertanto, il corretto giudizio del tribunale secondo cui l'istituto religioso datore di lavoro aveva il diritto, ex art. 2119 cc, di licenziare l'attrice per esser venuta meno ai suoi obblighi contrattuali consistenti nel conformare il suo ruolo di docente ai canoni ed ai valori della scuola cattolica, con riguardo anche alla sua condotta privata, quale espressione pubblica di adesione a quei principi morali alla cui diffusione aveva aderito.
La ricorrente, quindi, era libera di contrarre matrimonio col rito che più le aggradava, ma la scelta operata con riguardo alla celebrazione delle nozze col rito civile la poneva in stato di inadempienza contrattuale grave nei riguardi della scuola presso cui aveva scelto d'insegnare, onde sotto tale aspetto il suo diritto confliggeva con quello dell'istituto scolastico datore di lavoro, tutelato, per contro, in via primaria, dalla Costituzione in vista della realizzazione di quel pluralismo ideologico che essa intende assicurare alla comunità nazionale quale bonum commune da difendere e da sviluppare in funzione del rispetto delle ideologie di ciascun gruppo e di ciascun cittadino.
Sotto tale aspetto, pertanto, dev'esser ritenuto infondato il richiamo fatto dall'attrice alla norma di cui all'art. 4 della legge 15/7/66 n. 604 nonché a quelle di cui agli artt. 8 e 15 della legge 20/5/70 n. 300, dal momento che la tutela del principio costituzionale concernente la libertà d'insegnamento assicurato alle scuole confessionali in generale sottrae la norma di cui all'art. 2119 cc applicata al caso in esame a quel carattere odioso e discriminante che essa assumerebbe senza la tutela del precetto di cui all'art. 33 Cost. e delle norme concordatarie.
Per quanto concerne, infine, la dedotta violazione del combinato disposto dell'art. 1 della legge 9/1/63 n. 7 e dell'art. 1, 1° comma, lett. a), della legge 26/8/50 n. 860, riguardante il divieto di licenziamento della dipendente a causa del matrimonio contratto, deve rilevarsi, anzi tutto, che l'attrice stessa si è resa conto della ratio legis del tutto diversa di tale disposizione, che è finalizzata allo scopo di scoraggiare nei contratti individuali o collettivi il nubilato delle lavoratrici, e di consentire, per contro, il loro stato matrimoniale, onde il licenziamento viene dichiarato nullo nel caso in cui esso assuma misura di ritorsione all'acquisito stato matrimoniale delle dipendenti, ma tale normativa non incide sul tipo di matrimonio contratto.
Le norme suddette, pertanto, interpretate secondo il senso fatto palese delle parole e l'intenzione del legislatore, ex art. 12. 1° comma, delle preleggi, devono esser ritenute applicabili al caso in esame, in quanto finalizzate alla risoluzione di un casus legis del tutto diverso.
La ricorrente, infine, col quarto motivo di cassazione proposto, ha dedotto la violazione degli artt. 18 e 35 della legge 20/5/70 n. 300, dell'art. 2082 cc, oltre che vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia, sul rilievo che il tribunale aveva errato nell'aver ritenuto, contrariamente a quanto deciso dal pretore, che lei non poteva essere reintegrata in nessun caso nel posto di lavoro, dal momento che il collegio Don Bosco non aveva carattere d'impresa.
Anche tale motivo è infondato.
La ricorrente stessa ammette che tale considerazione, già svolta nella sentenza d'appello, costituiva una considerazione ultronea, perché il tribunale, nella motivazione adottata, aveva affermato la legittimità del licenziamento intimatole con riguardo ai precetti costituzionali applicati, onde era superfluo soffermarsi da parte del giudice a quo sull'applicabilità di norme (artt. 18 e 35 della legge 20/5/70 n. 300) che hanno, per contro, carattere sanzionatorio nei confronti del licenziamento illegittimo.
L'argomentazione suddetta, pertanto, secondo la tesi sostenuta dalla ricorrente, pur superflua ai fini della motivazione adottata, doveva esser fatta egualmente oggetto di censura per lo stesso fatto che il tribunale aveva ritenuto di svolgerla.
Si osserva in contrario che il tribunale ha fatto la considerazione in esame soltanto ad colorandam decisionem e su di essa non ha fondato la decisione adottata, onde i collegio ritiene al riguardo di conformarsi alla giurisprudenza di questa Corte già consolidata nel senso che: "é inammissibile, per difetto d'interesse, il ricorso per cassazione inteso a censurare argomentazioni logiche o giuridiche della sentenza che, in realtà, non hanno esercitato un'influenza diretta sull'oggetto specifico e sulla portata della decisione (cfr. per tutte, ab initio, sent. n. 311 del 2/2/59).
Dev'esser rilevato, peraltro, che gl'istituti d'istruzione non possono essere considerati imprese industriali o commerciali, secondo la giurisprudenza di questa Corte già espressa nel senso che: "fra le imprese industriali e commerciali, alle quali, (oltre che alle imprese agricole) l'art. 35 della legge n. 300/70, adoperando detta espressione nel suo preciso significato tecnico – giuridico, limita l'applicabilità dell'art. 18 della stessa legge, non possono essere inclusi i datori di lavoro titolari d'istituti scolastici (ai quali, nella sussistenza del prescritto requisito dimensionale, ex art. 11 della legge n. 605/66, che dev'essere provato dal lavoratore, è invece applicabile la disciplina dei licenziamenti individuali), atteso che l'attività d'insegnamento, anche se implicante l'uso di beni strumentali ed esercitata a fronte di contribuzioni pubbliche o di rette private, non è riconducibile ad alcuna delle attività indicate nell'art. 2195 cc, le quali, come reso manifesto dall'interpretazione di tale norma alla luce anche dei lavori preparatori e dei principi dello ius gentium quale riconosciuto dall'art. 10 Cost., si caratterizzano tutte per la loro attitudine a soddisfare bisogni concreti, intrinsecamente diversi da quello dell'istruzione, cui sono rivolte attività essenzialmente razionali e cognitive (cfr, sent. n. 253 del 19/1/89).
Consegue, pertanto che agli istituti scolastici non è applicabile affatto la tutela reale di cui all'art. 18 della legge 20/5/70 n. 300.
L'indirizzo giurisprudenziale suddetto, infine, è stato condiviso dallo stesso legislatore che, con l'art. 4, 1° comma, della legge n. 11/5/90 n. 108 concernente la disciplina dei licenziamenti individuali, ha disposto che la norma di cui all'art. 18 della legge 20/5/70 n. 300 non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura culturale ovvero di religione o di culto.
Da quanto fin qui esposto consegue che il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.
Dev'essere dichiarato assorbito in tale motivazione l'esame del primo motivo dell'impugnazione incidentale proposto in via subordinata.
Dev'essere rigettato, per contro, il secondo motivo. L'istituto ricorrente deduce al riguardo che il tribunale non ha interpretato correttamente i principi enunziati, sul punto, dalla giurisprudenza di questa Corte (sent. sez. un. 13/4/88 n. 2925), per cui non ha tenuto conto che, nel caso in esame, era stata esclusa in sentenza l'applicabilità dell'art. 18 della legge n. 300/70, di guisa che non si poteva parlare, da un lato, di ordine di reintegrazione legittimamente pronunziato, secondo quanto disposto dall'art. 18 della legge suddetta, e, dall'altro, di un'attività del dipendente non utilizzata dal datore di lavoro non ottemperante all'ordine medesimo, a norma dell'art. 2126 cc, con la conseguenza che gli effetti della riforma della sentenza del pretore dovevano retroagire al momento della domanda iniziale di restituzione.
L'istituto ricorrente, pertanto, in base a tali premesse, sostiene che le somme che la docente aveva percepito costituivano un indebito oggettivo, ex art. 2033 cc, e, quindi dovevano essergli restituite.
Si osserva al riguardo che è ormai ius receptum, nell'interpretazione data da questa Corte all'art. 336 cpc, in relazione al diritto del lavoratore di non essere obbligato a restituire le retribuzioni percepite nel periodo di tempo intercorrente dal pretore e quella di riforma deliberata dal giudice di appello, che: "a seguito della sentenza pretorile che dichiari l'illegittimità del licenziamento ed ordini la reintegrazione nel posto di lavoro, l'obbligo del datore di lavoro, inottemperante a tale ordine, di corrispondere la retribuzione dovuta in virtù del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 18, 2° comma, della legge 20/5/70 n. 300, si fonda sulla riaffermata vigenza della lex contractus e sulla ininterrotta continuità del rapporto di lavoro con la correlativa equiparazione all'effettiva utilizzazione delle energie lavorative del dipendente, della mera utilizzabilità di esse, in relazione alla disponibilità del lavoratore, ove richiesto, a riprendere servizio. "Pertanto, qualora quell'ordine venga rimosso con sentenza di appello dichiarativa della legittimità del licenziamento, le retribuzioni maturate fino alla pronunzia di tale sentenza, se già riscosse, restano irripetibili, e, in difetto, possono essere chieste anche in separato giudizio, in applicazione dei principi posti dall'art. 2126 cc, non riguardo al rapporto lavorativo di fatto, mentre, per il periodo successivo alla pronunzia di appello, non essendo più operativa la predetta equiparazione, nessuna retribuzione si rende dovuta, e, se corrisposta, una volta passata in giudicato la pronunzia stessa, potrà essere oggetto di azione di ripetizione" (cfr, per tutte, sent. n. 2925 del 13/4/88).
In relazione, poi, al problema particolare proposto è sufficiente osservare che, indipendentemente dalla decisione del tribunale concernente la non applicabilità della norma di cui all'art. 18 della legge 20/5/70 n. 300, il pretore aveva ordinato già la reintegrazione della lavoratrice in applicazione, per l'appunto, della disposizione contestata, poiché aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato, onde si era realizzata quella ipotesi che questa Corte ha previsto nell'enunziare i principi di diritto sopra richiamati.

Pare equo dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, dichiara assorbito il primo motivo di quello incidentale e ne rigetta il secondo. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Roma 27/6/91.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 21 NOVEMBRE 1991