Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Marzo 2005

Intesa 24 gennaio 2005

Intesa tra la Regione Toscana e la Conferenza Episcopale Toscana per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero delle aziende sanitarie.

L’anno 2005 il giorno 24 del mese di gennaio in Lastra a Signa (FI) presso l’Eremo di Lecceto, tra:

REGIONE TOSCANA, in persona del suo Presidente Claudio Martini

e

CONFERENZA EPISCOPALE TOSCANA, in persona del suo Presidente Alessandro Plotti

PREMESSO CHE

1) l’art. 38 della legge 23/12/1978 n. 833 prevede che presso le strutture di ricovero del Servizio sanitario nazionale deve essere assicurato il servizio di assistenza religiosa e, in particolare, dispone che l’ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica deve avvenire attraverso specifiche intese fra l’Unità sanitaria locale e gli Ordinari diocesani competenti per territorio;

2) l’art. 11 della legge 25/3/1985, con la quale si ratifica e si dà esecuzione all’accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, garantisce la libertà religiosa e l’adempimento delle pratiche di culto dei cattolici che siano degenti in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche e prevede che l’assistenza spirituale nei confronti dei medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell’autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l’organico e le modalità stabiliti d’intesa fra tali autorità;

3) il Piano sanitario regionale 1999-2001, parte IV lett. A, in ottemperanza di quanto disposto dalla normativa sopra citata, prevede che le Aziende sanitarie sono tenute a disciplinare l’ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d’intesa con gli Ordinari diocesani competenti per territorio e, a tal fine, stabilisce che la Giunta regionale predisponga, d’intesa con la Conferenza Episcopale Toscana, apposito schema tipo di convenzione;

4) la Giunta regionale, con deliberazione n 119 del 7 febbraio 2000, ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e la Conferenza Episcopale Toscana per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero delle aziende sanitarie e lo schema tipo di convenzione da stipularsi tra le aziende sanitarie e gli ordinari diocesani;

5) in data 29 febbraio 2000, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale di cui al punto precedente, è stato stipulato un protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e la Conferenza Episcopale Toscana per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero delle aziende sanitarie;

6) il Piano sanitario regionale 2002-2004, al paragrafo 5, punto 5.3.2.19, prende atto di quanto disposto dal precedente Piano sanitario in relazione al servizio di assistenza religiosa e, confermando tali disposizioni per il triennio di vigenza del Piano, impegna la Giunta regionale a provvedere all’aggiornamento, d’intesa con la Conferenza Episcopale Toscana, dello schema tipo di convenzione adottato;

7) secondo quanto previsto dal sopra citato Piano sanitario regionale 2002-2004, è necessario procedere all’aggiornamento sia del protocollo d’intesa stipulato in data 29 febbraio 2000 per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero delle aziende sanitarie sia dello schema tipo di convenzione da stipularsi tra le aziende sanitarie e gli ordinari diocesani;

SI CONVIENE

Art. 1.

1. Nella presente intesa:
a) l’Azienda Unità sanitaria locale e l’Azienda Ospedaliera sono indicate con la dicitura “Azienda Sanitaria”;
b) l’ordinario diocesano competente per territorio per il culto cattolico è indicato come “Ordinario Diocesano”.

Art. 2.

1. II servizio di assistenza religiosa ha il compito di assicurare presso le strutture di ricovero l’esercizio della libertà religiosa, l’adempimento delle pratiche di culto e il soddisfacimento delle esigenze spirituali proprie della confessione cattolica, nel rispetto della volontà e Libertà di coscienza dei cittadini.
2. La presente intesa, in conformità con quanto disposto dalle norme concordatarie, statali e regionali vigenti in materia, definisce gli indirizzi e le direttive per la disciplina del servizio di assistenza religiosa, cosi corne definito nel comma precedente.
3. Sulla base degli indirizzi e delle direttive contenute nella presente intesa e nel rispetto dello schema tipo di convenzione allegato, le Aziende sanitarie e gli Ordinari diocesani stipulano apposite convenzioni per la disciplina del servizio di assistenza religiosa da assicurare nelle strutture di ricovero presenti sul territorio dell’Azienda.
4. La Regione Toscana, entro sei mesi dalla stipula del presente protocollo, si impegna ad aprire un tavolo di confronto tra i soggetti interessati per la promozione di intese atte a definire le condizioni e le modalità per l’estensione del servizio di assistenza religiosa alle strutture ospedaliere private operanti in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

1. L’Azienda sanitaria, d’intesa con l’Ordinario diocesano, determina il numero degli assistenti religiosi cui affidare il servizio di assistenza religiosa.
2. II numero di assistenti religiosi viene concordato tenendo conto della rilevanza dell’attività di ricovero, in coerenza con le previsioni aziendali concernenti il percorso assistenziale al fine di garantire qualità, efficienza ed efficacia nell’assolvimento del servizio.
II numero degli assistenti religiosi viene concordato in funzione dei seguenti criteri:
– numero di ricoveri riferito all’anno precedente;
– numero e dimensioni delle strutture di ricovero, loro eventuale articolazione in più sedi e dislocazione delle stesse sul territorio di competenza dell’Azienda sanitaria.
3. In relazione alle diversificate esigenze dell’assistenza religiosa, nelle Aziende sanitarie in cui debbano essere designati due o più assistenti religiosi, l’Ordinario diocesano potrà conferire l’incarico, oltre che a sacerdoti, eccezionalmente a diaconi permanenti e a religiose, in numero non superiore alla metà del totale degli assistenti previsti.

Art. 4.

1. Il servizio di assistenza religiosa è svolto da assistenti religiosi assunti a ruolo dall’Azienda sanitaria, su proposta dell’Ordinario diocesano. Sulla base di apposita intesa fra le parti, il suddetto servizio può essere assicurato anche da assistenti religiosi incaricati in regime convenzionale.
2. Nelle Aziende sanitarie in cui debbano,essere designati due o più assistenti religiosi in regime convenzionale, l’Ordinario diocesano e l’Azienda sanitaria possono stipulare un’unica convenzione relativamente ai diversi soggetti incaricati dell’assistenza religiosa; la loro designazione o sostituzione, decretata dall’Ordinario diocesano e comunicata all’Azienda, non richiede modifica della convenzione in atto.
3. Al fine di assicurare la continuità del servizio di assistenza religiosa, l’Azienda sanitaria può stipulare apposite intese con altre Aziende sanitarie della Regione Toscana o di altra regione, in modo da far fronte a situazioni di difficoltà in ordine alla copertura dei posti di assistente religioso.
4. Le intese indicate al comma precedente, per la cui stipula devono essere sentiti gli Ordinari diocesani interessati, possono prevedere la copertura dei posti di assistente religioso con personale dipendente o con personale incaricato in regime convenzionale.

ART. 5

1. La risoluzione di eventuali controversie tra Azienda sanitaria e ordinario diocesano relativamente all’interpretazione o all’applicazione delle convenzioni di cui all’art. 2 comma 3 viene demandata ad una commissione regionale.
2. La commissione regionale viene appositamente costituita ogni qual volta insorga una controversia nei casi di cui al comma precedente.
3 La commissione regionale, nominata dalla Giunta regionale, é così costituita:
a)un membro designato dalla Giunta regionale;
b)un membro designato dalla Conferenza Episcopale Toscana;
c)un membro designato d’intesa fra i membri di cui alle precedenti lettere a) e b).

Firmato:

per la Regione Toscana: Claudio Martini
per la Regione Ecclesiastica Toscana: Mons, Alessandro Plotti