Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 16 Marzo 2005

Legge 05 marzo 2004, n.63

Legge 5 marzo 2004, n. 63: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti”.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 60 del 12 marzo 2004)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

Art. 1.
Ex lettori di madre lingua straniera

(omissis)

Art. 2.

Riconoscimento di titoli di Istituzioni universitarie di rilevanza internazionale

1. Sono dichiarati equipollenti ai corrispondenti titoli accademici rilasciati dalle università italiane i titoli accademici di laurea e laurea specialistica conseguiti nell’area delle materie giuridiche presso istituzioni universitarie operanti sul territorio nazionale che siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca; il medesimo decreto e’ adottato su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, previa verifica della conformità dei percorsi formativi e dei programmi di insegnamento delle stesse istituzioni universitarie ai corrispondenti percorsi e titoli rilasciati dalle università italiane, a condizione che le attività didattiche dispongano di adeguate strutture edilizie, strumentali, didattico-scientifiche e adeguati servizi per gli studenti e che le attività di insegnamento siano impartite da personale docente in possesso di requisiti professionali analoghi a quelli del personale docente delle università italiane.
2. Sono esclusi dalla procedura di dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 tutti i titoli accademici rilasciati dalle istituzioni straniere autorizzate ai sensi dell’articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, secondo la disciplina dell’articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148.(1)

(omissis)

(1) (1) L’art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole), così recita:
«Art. 2 (Filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri). – 1. Alle filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario aventi sedi nel territorio di Stati esteri ed ivi riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di lucro si applicano le disposizioni del presente articolo a condizione che:
a) abbiano per scopo ed attività lo studio decentrato in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca delle rispettive università o istituti superiori;
b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti che siano iscritti alle rispettive università o istituti superiori.
2. Le filiazioni di cui al comma 1, prima dell’inizio della loro attività in Italia, trasmettono al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell’interno e al Ministero degli affari esteri copia dell’atto con il quale e’ stato deliberato l’insediamento in Italia, copia dello statuto ed ogni altra documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, idonea a comprovare l’esistenza delle condizioni di cui al comma 1.
3. L’attività delle filiazioni e’ autorizzata con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. L’autorizzazione si intende comunque concessa trascorsi novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.
4. L’autorizzazione determina l’applicazione delle esenzioni previste dall’art. 34, comma 8-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
5. Le università e gli istituti superiori di cui al comma 1 possono stipulare, per le attività di insegnamento, contratti di diritto privato in conformità alle norme sui contratti di insegnamento previste per le università statali, nonché ai sensi dell’art. 2222 del codice civile.».
L’art. 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno), prevede:
«Art. 4. – 1. L’applicazione dell’art. VI.5 della Convenzione e’ disciplinata con successivo regolamento ministeriale ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».