Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Marzo 2005

Delibera 22 agosto 2000, n.63

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera n. 63 del 22 agosto 2000: “Provvidenze economiche in favore dei sacerdoti che hanno abbandonato l’esercizio del ministero”.

(da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 7/2000)

§ 1 La lettera d) dell’art. 2 dello schema tipo dello statuto degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero è così modificata:
“L’I.D.S.C. (L’I.I.S.C.) ha i seguenti scopi:
….
d) provvedere, con l’osservanza dei criteri contenuti nell’art. 2 bis, alle necessità di cui all’art. 27, comma secondo, delle Norme, che si dovessero manifestare.”

§ 2 Nello schema tipo dello statuto degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero, dopo l’art. 2, è inserito l’art. 2 bis, recante il seguente testo:

ART. 2 bis Criteri per l’applicazione dell’art. 27, comma secondo delle Norme

I criteri ai quali l’Istituto deve attenersi nel disporre la sovvenzione prevista dall’art. 27, comma secondo delle Norme sono i seguenti:
1. la sovvenzione è concessa su richiesta scritta del sacerdote interessato, corredata dalla documentazione atta a dimostrare i tentativi esperiti per la ricerca di un’occupazione e il protrarsi, ciononostante, della condizione di necessità, nonché dall’attestazione circa l’inesistenza di altre fonti di reddito;
2. la sovvenzione ha durata ordinariamente non superiore ad un anno, e cessa, in ogni caso, al venir meno della condizione di necessità;
3. la misura della sovvenzione assegnata è pari alla misura iniziale unica della remunerazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia di sostentamento del clero;
4. su domanda dell’interessato, persistendo la condizione di necessità la sovvenzione può essere concessa, in misura ridotta della metà, per un ulteriore periodo, di durata comunque non superiore a sei mesi.
In casi particolari, dopo aver consultato il Vescovo diocesano, il Presidente dell’Istituto può disporre il versamento della sovvenzione di cui al n. 2 in unica soluzione, a condizione che il sacerdote richiedente rilasci una dichiarazione liberatoria.