Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Marzo 2005

Delibera 05 settembre 1986, n.42/4

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera n. 42/4 del 5 settembre 1986: “Criteri per il riconoscimento di Istituti di scienze religiose abilitati a rilasciare titoli di qualificazione degli insegnanti di religione”.

(da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 7/1986)

§ 1. I requisiti strutturali e programmatici essenziali richiesti perché la C.E.I. riconosca un Istituto di scienze religiose e lo autorizzi a rilasciare il « diploma in scienze religiose » valido, ai sensi della « Intesa » (n. 4.3d e 4.4b), per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sono:
1.1. un curricolo di studi almeno triennale per un numero complessivo di ore di lezione non inferiore a 860 (12 ore settimanali in ciascuno dei tre anni);
1.2. un programma di insegnamento che comprenda: discipline fondamentali teologiche (tra cui non possono mancare: Sacra Scrittura, teologia fondamentale e dogmatica, teologia morale, storia della Chiesa); discipline filosofiche e scienze umane (tra cui, normalmente: antropologia, psicologia, sociologia, pedagogia e didattica); discipline di indirizzo (riguardanti per esempio: metodologia e didattica dell’insegnamento della religione, storia delle religioni, storia della Chiesa locale, insegnamento sociale della Chiesa, teoria della scuola e legislazione scolastica);
1.3. un esame finale che conclude il curricolo degli studi e il cui esito positivo è condizione per ottenere il « diploma di scienze religiose »;
1.4. un corpo docente scientificamente e pedagogicamente preparato e dotato di adeguati titoli accademici ecclesiastici o civili;
1.5. strumenti e sussidi didattici, in particolare una efficiente biblioteca, organizzazione di servizi di segreteria e risorse finanziarie adeguate;
1.6. possesso di un diploma valido per l’accesso all’Università, quale condizione per l’iscrizione come studente ordinario.

§ 2. La procedura per richiedere alla C.E.I. il riconoscimento degli Istituti di scienze religiose autorizzati a rilasciare i diplomi di qualificazione previsti, ai sensi dell’« Intesa », per l’insegnamento della religione cattolica, è la seguente:
2.1. il Vescovo diocesano o, per gli Istituti interdiocesani, i Vescovi interessati indirizzano alla Presidenza della C.E.I. la domanda di riconoscimento, accompagnata dal parere della Conferenza Episcopale Regionale;
2.2. la domanda deve essere corredata da una documentazione dettagliata dei requisiti richiesti:
a)statuto dell’Istituto, con la precisa indicazione dell’ente che ne è responsabile;
b)eventuale specifica normativa relativa alle condizioni di riconoscimento di studi fatti presso scuole di formazione teologica collegate con l’Istituto;
c)piano degli studi;
d)programmi dei corsi e libri di testo;
e)nominativi dei docenti e loro titoli accademici;
f)descrizione delle strutture di base;
g)numero degli studenti, attuali o prevedibili.
2.3. la domanda sarà presa in esame in sede istruttoria da un apposito Organismo o Comitato, da costituire ai sensi dell’art. 45 dello Statuto della C.E.I.;
2.4. spetta alla Presidenza della C.E.I., valutate le conclusioni dell’Organismo o del Comitato di cui al punto 2.3 e acquisito il parere della Commissione Episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e la cultura, rilasciare il decreto di riconoscimento dell’Istituto (inizialmente «ad triennium et ad experimentum»)
2.5. ai sensi del n. 4.5 dell’« Intesa » il Presidente della C.E.I. comunica al Ministero della Pubblica Istruzione l’elenco degli Istituti riconosciuti.
L’Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana

DEMANDA

alla Presidenza della C.E.I., ferma restando la competenza del Vescovo diocesano in materia, il compito di avviare le opportune intese con la Congregazione per l’educazione cattolica per promuovere, ai sensi del can. 821, una ordinata distribuzione di Istituti superiori di scienze religiose, approvati dalla stessa Congregazione e abilitati a rilasciare il grado accademico di «Magistero in scienze religiose ».