Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 21 Febbraio 2005

Legge regionale 26 ottobre 1987, n.34

Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34: “Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio”.

(da “Bollettino Ufficiale della Regione Friuli – Venezia Giulia” n. 129 del 27 ottobre 1987)

(Omissis)

ARTICOLO 8
Contributi “una tantum”

1. Il terzo comma dell’articolo 7 – ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, è sostituito dal seguente:

“I contributi una tantum sono concessi, in aggiunta o in alternativa ai contributi pluriennali, sino alla copertura della parte di spesa ammissibile non assistita dai predetti contributi, e comunque nella misura massima del 90% della spesa ammissibile”.

(Omissis)