Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 19 Febbraio 2005

Legge regionale 29 marzo 2001, n.11

Legge regionale 29 marzo 2001, n. 11: “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001 – 2003 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2001)”.

(da “Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo” n. 8 del 6 aprile 2001)

(Omissis)

ARTICOLO 46

1. Alla L.R. 25.11.1998, n. 139, concernente: “Interventi in materia di conservazione degli edifici stabilmente destinati al culto – così come modificata dalla L.R. 14.3.2000, n. 29”, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’art. 1, ultimo comma, la parola “pubblici” è sostituita dalla parola “regionali”;

b) l’art. 2 è abrogato;

c) all’art. 3, comma 1, le parole “Settore LL.PP. e Politica della Casa – Servizio OO.PP. e Servizi” sono sostituite dalle seguenti parole “Direzione Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi,
Edilizia Residenziale, Aree Urbane, Ciclo Idrico integrato, Protezione Civile – Servizio Interventi Opere Pubbliche di interesse locale”;

d) all’art. 3 il secondo comma è soppresso;

e) all’art. 4, prima del comma 1, inserito il seguente comma: “l’utilizzazione del contributo regionale deve avvenire entro tre anni dalla data di concessione”;

f) all’art. 4, comma 1, le parole “all’art. 2” sono sostituite dalle parole “al comma precedente”;

g) all’art. 5, comma 1, sono eliminate le parole “detratto il 10% di cui al successivo art. 8”;

h) all’art. 6, comma 1, le parole “al Settore LL.PP. e Politica della Casa, di intesa con il Soprintendente BB.AA.” sono sostituite dalle seguenti parole “alla Direzione Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi, Edilizia Residenziale, Aree Urbane, Ciclo Idrico integrato, Protezione Civile”; alla lett. a) le parole “dei tetti” sono sostituite dalle parole “e conservativo dell’edificio di culto”; il periodo sorretto dalla lett. b) è eliminato; la lett. “c)” del medesimo comma diventa lett. “b)”; alla medesima lettera le parole “diretta ad adeguare gli” sono sostituite dalle parole “e di adeguamento degli”;

i) all’art. 6, ultimo comma, le parole “risultasse finanziabile per più tipologie sarà attribuito il contributo seguendo le priorità degli interventi come definiti alle lettere a), b) e c)” sono
sostituite dalle parole “l’istanza inoltrata riguardasse entrambe le tipologie di lavoro, verrà presa in considerazione solo per gli interventi definiti nella lett. a)”;

j) l’art. 8 è abrogato;

k) l’art. 9 è abrogato.

(Omissis)

In OLIR: Si veda la scheda sul tema dell’edilizia di culto della Regione Abruzzo.