Legge regionale 21 luglio 2004, n.13
Legge regionale 21 luglio 2004, n. 13: “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24 — Sistema museale regionale — Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi”.
(da Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 32 del 4 agosto 2004)
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Modificazioni e integrazioni dell’art. 1)
l. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24 le parole “e la gestione dei musei e degli altri beni culturali dello Stato trasferiti in gestione alla Regione, alle province o ai comuni, ai sensi dell’articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112” sono soppresse.
2. Dopo il comma l, dell’articolo 1 della l.r. n. 24/2003 è aggiunto il seguente comma: “1 bis. La presente legge disciplina la fruizione e la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura, così come definiti dall’articolo 101, commi 1 e 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità, così come previsto dall’articolo 102, comma 2 e dall’articolo 112, comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004.”.
3. Al comma 2, dell’articolo 1 della l.r. n. 24/2003 dopo la parola “equiparabili” è aggiunta la locuzione “, ai sensi dell’articolo 3, comma l,”.
ARTICOLO 2
(Modificazioni e integrazioni dell’art. 6)
l. Alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 6 della l.r. n. 24/2003 dopo la parola “ambientali,” sono aggiunte le parole “ di cui all’articolo 1, comma 1,”.
2. Alla lettera b), del comma 1, dell’articolo 6 della l.r. n. 24/2003 dopo la parola “culturali” è aggiunto il segno di interpunzione “,”.
3. La lettera d), del comma 1, dell’articolo 6 della l.r. n. 24/2003 è soppressa.
4. Alla lettera f), del comma 1, dell’articolo 6 della l.r. n. 24/2003 le parole “ministeriale 10 maggio 200l” sono sostituite dalle parole “del Ministro per i beni e le attività culturali 10 maggio 2001, di seguito denominato D.M. 10 maggio 2001”.
5. Alla lettera g), del comma 1, dell’articolo 6 della l.r. n. 24/2003 le parole “e dei musei, delle raccolte e delle altre strutture di proprietà pubblica” sono sostituite dalle parole “costituito dalle raccolte, dalle altre strutture e dai musei di proprietà pubblica, individuati ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legislazione statale in materia di tutela e dal D.M. 10 maggio 2001”.
6. Al comma 2, dell’articolo 6 della l.r. n. 24/2003 le parole “D.Lgs. n. 490/1999” sono sostituite dalle parole “D.Lgs. n. 42/2004”.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, addì 21 luglio 2004
Autore:
Regione Umbria
Dossier:
Musei ecclesiastici
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Valorizzazione, Enti ecclesiastici, Patrimonio culturale, Arte sacra
Natura:
Legge regionale