Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 27 Gennaio 2005

Legge 14 aprile 1997

Legge 14 aprile 1997: “Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino”.

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visti:

– il messaggio 3 maggio 1994 no. 4241 del Consiglio di Stato;
– il rapporto 28 febbraio 1997 no. 4241 R della Commissione della legislazione,
decreta:

Definizione, personalità giuridica

Art. 1

1. La Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.
2. La personalità giuridica di diritto pubblico è riconosciuta alla Chiesa cantonale ed alle Comunità regionali.

Autonomia

Art. 2

1. La Chiesa cantonale e le Comunità regionali sono autonome. Nei limiti della presente legge esse:
a) stabiliscono le regole necessarie alla loro organizzazione ed all’ assolvimento dei rispettivi compiti;
b) organizzano e gestiscono liberamente i propri beni e risorse.
2. Le attività pastorali e di culto non soggiacciono alla presente legge.

Statuti

Art. 3

1. L’ organizzazione ed il funzionamento della Chiesa cantonale e delle Comunità regionali sono stabiliti negli statuti.
2. Gli statuti devono in particolare definire gli organi, disciplinare le loro competenze e il loro funzionamento.
3. Gli statuti delle Comunità regionali sono adottati dalle rispettive assemblee dei membri.
4. Gli statuti devono essere conformi alla Costituzione e alle leggi ed entrano in vigore con la loro approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Membri

a) appartenenza

Art. 4

Gli statuti fissano le condizioni d’ appartenenza alle Comunità regionali rispettivamente alla Chiesa cantonale.

b) diritto di voto e di eleggibilità

Art. 5

Ogni appartenente alla Chiesa cantonale ed alle Comunità regionali di sedici anni compiuti, svizzero o residente, ha diritto di voto e di eleggibilità. Tale diritto viene esercitato nella Comunità regionale di residenza.

Rimedi di diritto

Art. 6

1. Lo statuto della Chiesa cantonale stabilisce i rimedi di diritto contro le decisioni dei suoi organi e delle Comunità regionali.
2. Le decisioni dell’ ultima istanza sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge di procedura per le cause amministrative.

Norma transitoria

Art. 7

La Chiesa cantonale e le Comunità regionali esistenti sono tenute a conformarsi alla presente legge entro il 31 dicembre 1998.

Entrata in vigore

Art. 8

1. Decorsi i termini per l’ esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2. Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.