Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 27 Gennaio 2005

Convenzione 24 settembre 1979

Convenzione del 24 settembre 1979: “Modifiche al Concordato del 23 dicembre 1958, tra i Cantoni di Berna e di Soletta concernente
le condizioni confessionali delle parrocchie evangeliche riformate del Bucheggberg e dei distretti di Soletta, Lebern e Kriegstetten”.

Conchiusa il 24 settembre 1979;
Approvata dal Gran Consiglio del Cantone di Berna il 5 novembre 1979;
Approvata dal Gran Consiglio del Cantone di Soletta il 26 novembre 1979;
Approvata dal Consiglio federale l’8 gennaio 1980.

I Cantoni di Berna e di Soletta,
considerando il plurisecolare legame delle parrocchie riformate evangeliche di Bucheggberg come pure dei distretti di Soletta, Lebern e Kriegstetten con la Chiesa nazionale riformata evangelica del Cantone di Berna;

considerando che, di massima, le due Parti intendono mantenere anche in avvenire tale vincolo, pur avendo riguardo agli sforzi fatti in vista della creazione di una Chiesa riformata evangelica del Cantone di Soletta;

considerando che, indipendentemente dalla creazione di una Chiesa nazionale solettese, il Cantone di Berna desidera svincolarsi dei suoi impegni finanziari verso le parrocchie solettesi;

volendo profittare delle nuove circostanze per aggiungere una convenzione completiva al concordato del 23 dicembre 1958 firmato tra i Cantoni di Berna e di Soletta,
concludono la Convenzione seguente:

I

1. Gli obblighi finanziari concordati tra il Cantone di Berna e le parrocchie dei distretti di Bucheggberg, di Soletta, di Lebern e di Kriegstetten sono fissati come segue:

1.1 Aetingen-Muhledorf

1.1.1 Il Cantone di Berna di le seguenti prestazioni:
– indennità di partecipazione allo stipendio dei pastori: Fr. 20 500
– indennità per la manutenzione del presbiterio e delle sue dipendenze: Fr. 48 000
Totale Fr. 68 500

1.2 Messen

1.2.1 Il Cantone di Berna di le prestazioni seguenti:
– Presbiterio: indennità per la manutenzione: Fr. 57 000
– Dipendenze e lavanderia: indennità per la manutenzione: Fr. 51 000
– Dipendenze e lavanderia: contributo per il rinnovo della facciata: Fr. 89 000
Totale Fr. 197 000

1.2.2 Il Cantone di Berna versa come per il passato un contributo allo stipendio e all’indennità di alloggio del pastore della parrocchia di Messen. Il contributo e proporzionale al numero dei fedeli bernesi.

1.2.3 La parte bernese della parrocchia è soggetta alle disposizioni del decreto del 22 novembre 1971 concernente la perequazione finanziaria tra le parrocchie riformate evangeliche del Cantone di Berna.

1.3 Oberwil presso Buren

1.3.1 La parrocchia versa al Cantone di Berna un contributo allo stipendio pagato dallo Stato al pastore e all’indennità di alloggio. Il contributo è proporzionale al numero dei fedeli solettesi.

1.3.2 La parte bernese della parrocchia è soggetta alle disposizioni del decreto del 22 novembre 1971 concernente la perequazione finanziaria tra le parrocchie riformate evangeliche del Cantone di Berna.

1.4 Soletta
Il contributo dovuto fino ad oggi dal Cantone di Berna a soppresso senza
indennizzo.

2. E preso atto che nessuna pretesa può essere addotta oltre alle partecipazioni menzionate al capitolo 1.

3. Il Cantone di Berna versa gli importi menzionati ai punti 1.1.1 e 1.2.1 alle parrocchie citate immediatamente dopo l’entrata in vigore della convenzione.

II

4. Nel caso fosse creata una Chiesa nazionale evangelica riformata del Cantone di Soletta, il concordato del 23 dicembre 1958 è modificato come segue:

4.1 Le parrocchie che si affiliano alla Chiesa nazionale evangelica riformata del Canton Soletta non fanno più parte dell’Unione sinodale della Chiesa nazionale evangelica riformata del Cantone di Berna.

4.2 Dopo l’affiliazione di una o più parrocchie alla Chiesa nazionale evangelica riformata del Cantone di Soletta, le parrocchie restanti nell’Unione sinodale bernese possono essere raggruppate in uno o due circoli elettorali.

4.3 Dopo il distacco di una o più parrocchie dall’Unione sinodale bernese, il numero dei delegati al Sinodo ecclesiastico è calcolato in proporzione al numero degli abitanti riformati che restano nell’Unione sinodale.

4.4 Le restanti parrocchie continuano a formare il Sinodo circondariale di Soletta.

4.5 I governi dei Cantoni di Berna e di Soletta regolano di comune accordo l’applicazione delle disposizioni menzionate al capitolo II.

4.6 Le disposizioni del concordato del 23 dicembre 1958 concernente le condizioni confessionali restano in vigore sempre che non si trovino in contraddizione con la presente convenzione completiva.

III

5. Questa convenzione è sottoposta alla ratificazione del Gran Consiglio del Cantone di Berna e del Gran Consiglio del Cantone di Soletta. Essa entra in vigore all’atto della ratifica e verrà inserita nel Bollettino delle leggi dei Cantoni di Berna e di Soletta.

(Omissis)