Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 26 Gennaio 2005

Intesa 12 febbraio 2003

Intesa-guida tra la Provincia Autonoma di Trento e l’Ordinario della Arcidiocesi di Trento per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture ospedaliere dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) presenti sul territorio provinciale, del 12 febbraio 2003.

Il giorno 12 febbraio 2003 nell’Aula Magna dell’Ospedale S.Maria del Carmine di Rovereto

fra

La Provincia Autonoma di Trento, nella persona del Presidente Lorenzo Dellai

e

L’Arcidiocesi di Trento, nella persona dell’Ordinario diocesano S.E. Mons. Luigi Bressan

PREMESSO

1. che l’art. 38 della legge 23/12/1978 n. 833 prevede che presso le strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale sia assicurato il servizio di assistenza religiosa e che, in particolare, esso dispone che l’ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica debba avvenire attraverso specifiche intese fra le Unità sanitarie locali, oggi Aziende Sanitarie, e gli Ordinari diocesani competenti per territorio;

2. che l’art. 11 della legge 25/3/1985 n. 121 prevede che nelle case di cura o di assistenza pubbliche sia garantito l’esercizio della libertà religiosa, che possano essere adempiute le pratiche di culto dei cattolici e che l’assistenza spirituale sia assicurata secondo modalità stabilite d’intesa tra le Autorità italiane e le Autorità ecclesiastiche;

premesso altresì

1. che ai fini dell’adozione degli atti sopra richiamati, appare opportuno stabilire una serie di indirizzi e di direttive a carattere generate relativamente alla discipline del servizio di assistenza religiosa da assicurare nelle strutture ospedaliere dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari ed altresì nelle Residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) presenti sul territorio provinciale rientrando esse nella categoria delle case di cura e di assistenza pubbliche;

si conviene

Art. 1
Definizioni

1. Nella presente intesa:
a) l’Azienda provinciale per i servizi sanitari è definita “Azienda Sanitaria”;
b) l’Ente gestore delle Case di cura e di assistenza sanitaria (R.S.A.) pubbliche della Provincia di Trento è definite “Ente gestore”;
c) l’Ordinario diocesano per il culto cattolico è definito “Ordinario diocesano”.

Art. 2
Assistenza religiosa – Disciplina e organizzazione

1. L’assistenza religiosa cattolica è assicurata dall’Azienda Sanitaria e dagli Enti gestori delle Case di cura e di assistenza sanitaria (R.S.A.) pubbliche presenti sul territorio provinciale mediante apposito servizio, diretto a facilitare a tutti gli utenti e loro familiari, nonchè al personale dipendente, il libero esercizio del diritto di professare la propria fede religiosa nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini.

2. Sulla base delle direttive contenute nella presente intesa e nel rispetto degli specifici indirizzi guida di convenzione rispettivamente ad essa allegati quali A e B, l’Azienda Sanitaria, gli Enti gestori e l’Ordinario diocesano stipulano appositi accordi per l’espletamento del servizio di assistenza religiosa da assicurare all’interno delle strutture ospedaliere e delle case di cura e di assistenza sanitaria (R.S.A.) pubbliche e ove necessario anche sul territorio in ragione degli assistiti presi in carico per particolari patologie.

3. Il servizio di assistenza religiosa riguarda l’assistenza morale e spirituale agli ospiti delle diverse strutture, nonchè la somministrazione dei Sacramenti e la celebrazione delle funzioni di culto. Esso riguarda anche attività di animazione a contenuto religioso e di assistenza e sostegno alla persona sotto il profilo spirituale, etico, morale in riferimento allo stato nel quale essa si trova. Il servizio è svolto dal personale di assistenza religiosa con il quale l’Azienda Sanitaria o gli Enti gestori, su proposta dell’Ordinario diocesano, instaurano rapporti di collaborazione secondo i contenuti delta convenzione di cui al precedente comma 2.

4. Per quanto non previsto nella convenzione di cui al comma 2 l’organizzazione generate del servizio di assistenza religiosa è stabilita d’intesa fra i soggetti interessati avendo cura, in particolare, che qualsiasi cerimonia o manifestazione sia coordinata con i servizi resi presso le strutture ove essa viene espletata.

5. Le parti si impegnano ad assumere, ognuna per la propria competenza, ogni opportuna iniziativa nei confronti dei soggetti interessati per la promozione di intese volte a definire le condizioni e le modalità per la estensione del servizio di assistenza religiosa alle strutture di ricovero dell’Azienda Sanitaria, e alle Residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) presenti sul territorio.

6. Il personale di assistenza religiosa non può richiedere oblazioni, offerte, diritti di stola, ecc.

Art. 3
Criteri e personale di assistenza religiosa

1. Il personale di assistenza religiosa, debitamente abilitato dall’Ordinario diocesano, si qualifica in: presbiteri, diaconi, religiosi/e e laici.

2. L’Azienda Sanitaria, gli Enti gestori, determinano, sentito l’Ordinario diocesano, il numero del personale di assistenza religiose cui affidare il servizio.

3. Il numero e la qualificazione del personale di assistenza religiosa viene definite dalle convenzioni fra l’Ordinario diocesano, l’Azienda Sanitaria, e gli Enti gestori, competenti per territorio, in coerenza con il percorso assistenziale al fine di garantire qualità, efficienza ed efficacia nell’assolvimento del servizio.

4. Nella definizione del numero di personale di assistenza religiosa si dovrà tener conto, nel caso dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari: del numero di posti letto dei presidi ospedalieri e/o delle altre strutture di cura e assistenza, presenti sul territorio e, nel caso delle R.S.A.: del numero e delle dimensioni delle strutture di cura e di assistenza e/o della loro eventuale articolazione in più sedi e dislocazione delle stesse sul territorio.

5. II servizio di assistenza religiosa dovrà essere articolato secondo orari che saranno definiti di volta in volta fra gli Enti interessati e l’Ordinario diocesano che tengano conto delle modalità di espletamento del servizio per gli assistiti nonchè delle esigenze e delle eventuali richieste degli stessi.

6. La Provincia, sentita anche la Commissione di cui all’art. 4, si riserva di emanare le eventuali necessarie direttive volte a rendere omogenee presso tutte le strutture interessate, anche per gli eventuali connessi aspetti economici, le modalità operative di espletamento del servizio di assistenza religiosa.

Art. 4
Commissione

1. La risoluzione di eventuali controversie tra Azienda Sanitaria, Enti gestori e Ordinario diocesano relativamente all’interpretazione o all’applicazione delle convenzioni di cui all’art. 2, comma 2 viene demandata ad una commissione composta da:
a) un membro designato dalla Giunta provinciale
b) un membro designato dall’Ordinario diocesano
c) un membro designato d’intesa fra i membri di cui alle precedenti lettere a) e b)
d) un membro designato dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari
e) un rappresentante degli Enti gestori delle R.S.A. individuato dall’organo di rappresentanza dei medesimi Enti gestori.

Il Presidente
Lorenzo Dellai
L’Ordinario diocesano
S.E. Mons. Luigi Bressan

Allegato A – Azienda provinciale per i servizi sanitari

Indirizzi guida per la Convenzione fra l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento e l’Ordinario Diocesano per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture presenti sul territorio

Art. 1
Definizioni

1. Nella presente convenzione:
a) l’Azienda provinciale per i servizi sanitari è definita “Azienda Sanitaria”;
b) l’Ordinario diocesano per il culto cattolico è indicato come “Ordinario diocesano”;
c) la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, concernente l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale è indicata come “Legge 833/78”;
d) la Legge 25 marzo 1985 n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, è indicata come “Legge 121/85”;
e) l’intesa intervenuta in data 12 febbraio 2003 tra la Giunta provinciale e l’Ordinario della Arcidiocesi di Trento per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero dell’Azienda Sanitaria presenti sul territorio provinciale, è indicata come “protocollo d’intesa”.

Art. 2
Oggetto del servizio di assistenza religiosa

1. Ai sensi dell’art. 38 della Legge 833/78, dell’art. 11 dela Legge 12/85 e delle norme ivi richiamate, l’Azienda Sanitaria, istituisce il servizio di assistenza religiosa il cui ordinamento è disciplinato dalla presente convenzione.

2. L’assistenza religiosa cattolica è assicurata dall’Azienda Sanitaria mediate apposito servizio, diretto a facilitare a tutti gli utenti, e loro familiari, nonchè al personale dipendente, il libero esercizio del diritto di professare la propria fede religiosa, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini.

3. Nell’esercizio delle proprie funzioni il personale di assistenza religiosa dovrà conformare la propria azione ed il proprio contegno al massimo rispetto delta libertà di coscienza individuale di ciascuna persona con la quale esso venga ad interagire.

4. L’assistenza religiosa comprende:
a) il concorso, ai fini istituzionali, volto al ruolo di sostegno dell’assistenza religiose al processo terapeutico dell’utente;
b) la relazione di sostegno psicologico-spirituale a livello umano e sociale;
c) il ministero spirituale, attuato in forma individuale e/o comunitaria, con mezzi di comunicazione d’uso nell’attività ecclesiale e nel rispetto delle esigenze dell’ambiente di cura, mediante la celebrazione delle funzioni di culto, l’amministrazione dei Sacramenti, la catechesi, l’organizzazione di attività pastorali, culturali, religiose;
d) le prestazioni di carattere amministrativo per l’organizzazione e le esigenze di ufficio (certificazioni, corrispondenza, archivio, custodia del luogo di culto, degli arredi e suppellettili sacre, ecc.).

Art. 3
Personale di assistenza religiosa

1. Il personale di assistenza religiosa, debitamente abilitato dall’Ordinario diocesano, si qualifica in: presbiteri, diaconi, religiosi/e e laici.

2. L’Azienda Sanitaria, d’intesa con l’Ordinario diocesano e sulla base delle direttive di cui al protocollo d’intesa, determina le modalità, i criteri e il numero del personale cui affidare il servizio di assistenza religiosa.

3. L’incarico di collaborazione per l’espletamento del servizio di assistenza religiosa è assegnato con provvedimento del Direttore generale dell’Azienda Sanitaria previa designazione dell’Ordinario diocesano.

4. Il predetto servizio, d’intesa tra le parti, può essere assicurato anche da assistenti religiosi incaricati in regime convenzionale previa intesa con il Superiore provinciale del competente ordine religioso.

5. Nell’espletamento del proprio ministero il personale di assistenza religiosa può essere coadiuvato a titolo di volontariato da terzi la cui collaborazione dovrà essere svolta secondo le indicazioni del titolare. Ai presbiteri, diaconi, ai religiosi/e e ai volontari riconosciuti per l’assistenza religiosa è consentito l’ingresso nella struttura anche fuori dal normale orario sempre sotto la responsabilità del titolare delle funzioni di assistenza religiosa.

Art. 4
Diritti e doveri del personale di assistenza religiosa

1. Per l’esercizio della propria azione, il personale di assistenza religiosa dipende unicamente dall’Ordinario diocesano, il quale provvede alla determinazione e ripartizione delle funzioni.

2. Per tutte le altre attività ed implicazioni estranee alla sfera religiosa i titolari delle funzioni di assistenza religiosa rispondono all’Azienda Sanitaria, della quale sono tenuti a rispettare le norme regolamentari e di comportamento compatibilmente con le peculiarità del servizio.

3. Il personale di assistenza religiosa assicura l’espletamento del servizio secondo modalità idonee alla specificità delle diverse funzioni assolte con l’orario che sarà definito di volta in volta d’intesa tra le parti nonché con modalità atte a garantire la presenza, su chiamata, in relazione anche ad imprescindibili esigenze di culto e secondo le norme della pastorale sanitaria rivolta agli ospiti e al personale delle strutture sanitarie.

4. Al personale di assistenza religiosa è data facoltà di partecipare a corsi specifici di formazione e aggiornamento.

5. Il personale di assistenza religiosa in coincidenza con l’orario di apertura può usufruire della mensa del personale al prezzo previsto per lo stesso.

Art. 5
Orario di servizio e reperibilità del personale di assistenza religiosa

1. La natura del servizio di assistenza religiosa comporta la necessità di assicurare il costante funzionamento del servizio stesso. A tale fine il personale di assistenza religiosa garantisce la propria disponibilità anche per i casi urgenti e, ove necessario, nelle ore notturne.

2. All’Ordinario diocesano spetta la designazione, la revoca, nonchè la sostituzione tempestiva in caso di temporanea assenza o impedimento del titolare. Ove il servizio sia affidato a ordini religiosi tali istituti sono attivati previa intesa con il Superiore provinciale.

Art. 6
Locali ed attrezzature del servizio di assistenza religiosa

1. Per l’espletamento del servizio di assistenza religiosa e per il buon andamento del culto dovranno essere adeguati ed in buon ordine:
a) il locale della cappella e della sacrestia con relativi arredi e attrezzature;
b) fuse di una sala-riunioni per le esigenze delle attività pastorali o per colloqui personali riservati;
c) eventuale locale di servizio per il personale di assistenza religiosa opportunamente attrezzato.

Art. 7
Compenso per il personale di assistenza religiosa e finanziamento delle spese di servizio

1. Al personale di assistenza religiosa può essere corrisposto un compenso omnicomprensivo, definito d’intesa fra le parti, calcolato con riferimento a quello applicato al personale sanitario della categoria contrattuale di riferimento. Gli eventuali oneri fiscali e assicurativi attinenti sono assolti secondo le norme vigenti relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

2. Le spese di culto, quelle di acquisto o conservazione degli arredi, suppellettili e attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia ed il riassetto, nonché le spese di illuminazione, di riscaldamento dei locali adibiti a servizio sono a carico dell’Azienda Sanitaria.

Art. 8
Controversie

1. Per qualsiasi osservazione che possa riguardare il comportamento in servizio del personale di assistenza religiosa in rapporto al loro mandato, l’Azienda renderà edotto l’interessato riferendone pure all’Ordinario diocesano per gli eventuali provvedimenti.

2. La risoluzione di eventuali controversie tra l’Azienda e l’Ordinario diocesano relativamente all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione è demandata alla Commissione prevista dall’art. 4 del protocollo d’intesa.

3. L’Azienda Sanitaria e l’Ordinario diocesano si impegnano ad accettare e a dare pronta esecuzione alle decisioni adottate della suddetta Commissione.

Allegato B – Residenze sanitarie assistenziali

Indirizzi guida per la convenzione fra gli enti gestori delle Case di Cura e di Assistenza Sanitaria (R.S.A.) della Provincia Autonoma di Trento, e l’Ordinario diocesano per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica.

Art. 1
Definizioni

1. Nella presente convenzione:
a) L’ente gestore delle Case di Cura e di Assistenza Sanitaria (R.S.A.) pubbliche, presenti sul territorio della provincia di Trento è definito “Ente gestore”;
b) l’Ordinario diocesano per il culto cattolico è indicato come “Ordinario diocesano”;
c) la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, concernente l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale è indicata come “Legge 8333/78”;
d) la Legge 25 marzo 1985 n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, è indicata come “Legge 121/85”;
e) l’intesa intervenuta in data 12 febbraio 2003 tra la Giunta provinciale e l’Ordinario della Arcidiocesi di Trento per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle Case di Cura e di Assistenza Sanitaria (R.S.A.) pubbliche presenti sul territorio provinciale, è indicata come “protocollo d’intesa”.

Art. 2
Oggetto del servizio di assistenza religiosa

1. Ai sensi dell’art. 38 della Legge 833/78, dell’art. 11 della Legge 121/85 e delle norme ivi richiamate, l’Ente gestore istituisce il servizio di assistenza religiosa il cui ordinamento è disciplinato dalla presente convenzione.

2. L’assistenza religiosa cattolica è assicurata dall’Ente gestore delle Case di Cura e di Assistenza Sanitaria (R.S.A.), mediante apposito servizio, diretto a facilitare a tutti gli utenti, e loro familiari, nonchè al personale dipendente, il libero esercizio del diritto di professare la propria fede religiosa, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini.

3. Nell’esercizio delle proprie funzioni il personale di assistenza religiosa dovrà conformare la propria azione ed il proprio contegno al massimo rispetto delta libertà di coscienza individuale di ciascuna persona con la quale esso venga ad interagire.

4. L’assistenza religiosa comprende:
a)il concorso, ai fini istituzionali, volto al ruolo di sostegno dell’assistenza religiosa al processo terapeutico dell’utente;
b)la relazione di sostegno psicologico-spirituale a livello umano e sociale;
c) il ministero spirituale, attuato in forma individuale e/o comunitaria, con mezzi di comunicazione d’uso nell’attività ecclesiale e nel rispetto delle esigenze dell’ambiente di cura, mediante la celebrazione delle funzioni di culto, l’amministrazione dei Sacramenti, la catechesi, l’organizzazione di attività pastorali, culturali, religiose volte anche a promuovere l’apertura e lo scambio di comunità di riferimento;
d) le prestazioni di carattere amministrativo per l’organizzazione e le esigenze di ufficio (certificazioni, corrispondenza, archivio, custodia del luogo di culto, degli arredi e suppellettili sacre, ecc.).

Art. 3
Personale di assistenza religiosa

1. Il personale di assistenza religiosa, debitamente abilitato dall’Ordinario diocesano, si qualifica in: presbiteri, diaconi, religiosi/e e laici.

2. L’Ente gestore, d’intesa con l’Ordinario diocesano e sulla base delle direttive di cui al protocollo d’intesa, determina le modalità, i criteri e il numero del personale cui affidare il servizio di assistenza religiosa.

3. L’incarico di collaborazione per l’espletamento del servizio di assistenza religiosa è assegnato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell’Ente gestore, previa designazione dell’Ordinario diocesano.

4. Il predetto servizio, d’intesa tra le parti, può essere assicurato anche da assistenti religiosi incaricati in regime convenzionale previa intesa con il Superiore provinciale del competente ordine religioso.

5. Nell’espletamento del proprio ministero e secondo le necessità o in circostanze particolari il personale di assistenza religiosa può essere coadiuvato a titolo di volontariato da terzi la cui collaborazione dovrà essere svolta secondo le indicazioni del titolare. Ai presbiteri, diaconi, ai religiosi/e e ai volontari riconosciuti per l’assistenza religiosa è consentito l’ingresso nella struttura anche fuori dal normale orario sempre sotto la responsabilità del titolare delle funzioni di assistenza religiosa.

Art. 4
Diritti e doveri del personale di assistenza religiosa

1. Per l’esercizio della propria azione, il personale di assistenza religiosa dipende unicamente dall’Ordinario diocesano, il quale provvede alla determinazione e ripartizione delle funzioni.

2. Per tutte le altre attività ed implicazioni estranee alla sfera religiosa i titolari delle funzioni di assistenza religiosa rispondono all’Ente gestore, del quale sono tenuti a rispettare le norme regolamentari e di comportamento con le peculiarità del loro servizio.

3. Al personale di assistenza religiosa è data facoltà di partecipare a corsi specifici di formazione e aggiornamento.

4. Il personale di assistenza religiosa in coincidenza con l’orario di apertura può usufruire della mensa del personale al prezzo previsto per lo stesso.

Art. 5
Orario di servizio e reperibilità del personale di assistenza religiosa

1. La natura del servizio di assistenza religiosa comporta la necessità di assicurare il costante funzionamento del servizio stesso.

2. Il personale di assistenza religiosa assicura l’espletamento del servizio secondo modalità idonee alla specificità delle diverse funzioni assolte con l’orario che sarà definito di volta in volta d’intesa fra le parti nonché con le modalità atte a garantire la presenza su chiamata in relazione anche ad imprescindibili esigenze del culto e secondo le norme della pastorale rivolta agli ospiti e al personale delle strutture assistenziali.

3. All’Ordinario diocesano spetta la designazione, la revoca, nonchè la sostituzione tempestiva in case di temporanea assenza o impedimento del titolare. Ove il servizio sia affidato a ordini religiosi tali istituti sono attivati previa intesa con il Superiore provinciale.

Art. 6
Locali ed attrezzature del servizio di assistenza religiosa

1. Per l’espletamento del servizio di assistenza religiosa e per il buon andamento del culto dovranno essere adeguati ed in buon ordine:
a) il locale della cappella e della sacrestia con relativi arredi e attrezzature;
b) l’uso di una sala-riunioni per le esigenze delle attività pastorali o per colloqui personali riservati;
c) eventuale locale di servizio per il personale di assistenza religiosa, opportunamente attrezzato.

Art. 7
Compenso per il personale di assistenza religiosa e finanziamento delle spese di servizio

1. Al personale di assistenza religiosa può essere corrisposto un compenso omnicomprensivo, definito d’intesa fra le parti, calcolato con riferimento a quello applicato al personale della categoria contrattuale di riferimento. Gli eventuali oneri fiscali e assicurativi attinenti sono assolti secondo le norme vigenti relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

2. Le spese di culto, quelle di acquisto o conservazione degli arredi, suppellettili e attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia ed il riassetto, nonché le spese di illuminazione, di riscaldamento dei locali adibiti al servizio sono a carico dell’Ente gestore.

Art. 8
Controversie

1. Per qualsiasi osservazione che possa riguardare il comportamento in servizio del personale di assistenza religiosa in rapporto al loro mandato, l’Ente gestore renderà edotto l’interessato riferendone pure all’Ordinario diocesano per gli eventuali provvedimenti.

2. La risoluzione di eventuali controversie tra l’Ente gestore e l’Ordinario diocesano relativamente all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione è demandata alla Commissione prevista dall’art. 4 del protocollo d’intesa.

3. L’Azienda Sanitaria e l’Ordinario diocesano si impegnano ad accettare e a dare pronta esecuzione alle decisioni adottate della suddetta Commissione.