Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Gennaio 2005

Decreto ministeriale 08 ottobre 2004

Ministero dell’Interno. Decreto ministeriale 8 ottobre 2004: “Assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato”.

(Omissis)

VISTO l’articolo 69 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente l’assistenza religiosa al personale della Polizia di Stato residente presso alloggi collettivi di servizio o scuole;

VISTO l’Accordo stipulato il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, il quale, all’articolo 11, prevede che l’assistenza spirituale alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati è assicurata da ecclesiastici nominati dalle Autorità italiane competenti, su designazione dell’Autorità ecclesiastica, e secondo lo stato giuridico, l’organico e le modalità stabiliti d’intesa fra tali Autorità;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1999, n. 421, con il quale viene data esecuzione all’Intesa del 9 settembre 1999 tra il Ministro dell’Interno ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, la quale stabilisce le modalità con cui è assicurata l’assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato;

VISTO in particolare, l’articolo 9, comma 2, della citata Intesa che prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell’Interno, sentito il Presidente della Conferenza episcopale italiana, per la determinazione delle garanzie, dei supporti e dei mezzi necessari per lo svolgimento dei compiti dei cappellani incaricati dell’assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 5 febbraio 2002, recante, in attuazione dell’articolo 9 della citata Intesa, l’indicazione delle garanzie, dei supporti e dei mezzi sopra detti;

RITENUTO di dover aggiornare il predetto decreto del 5 febbraio 2002 al fine di meglio corrispondere alle esigenze di assistenza spirituale del personale della Polizia di Stato e di consentire una più razionale articolazione dei servizi in modo da costituire un punto di riferimento a disposizione per altre esigenze dell’Amministrazione dell’Interno o di altre Amministrazioni, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

SENTITO il Presidente della Conferenza episcopale italiana, che ha espresso il proprio parere con nota del 17 agosto 2004;

emana il seguente

DECRETO

ART. 1

1. Il servizio di assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato, per le finalità di cui all’articolo 69 della legge 1° aprile 1981, n.121 ed all’articolo 11, comma 2, dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, è assicurato dai Cappellani della Polizia di Stato incaricati secondo le modalità previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 dell’Intesa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 421, di seguito denominata Intesa.

2. I Cappellani di cui al comma 1 svolgono i compiti previsti dall’articolo 8, comma 1, dell’Intesa; in particolare attendono al proprio ministero sacerdotale al fine di soddisfare le esigenze spirituali, umane e culturali del personale dell’Amministrazione, nel rispetto della libertà di coscienza, attuando una specifica “pastorale d’ambiente” che tenga conto delle peculiarità del contesto istituzionale ed operativo.

3. Il ministero sacerdotale dei Cappellani può essere svolto anche in favore dei familiari del personale della Polizia di Stato, nonché del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno in servizio nelle sedi, Uffici e Reparti della Polizia di Stato e dei relativi nuclei familiari.

ART. 2

1. L’incarico di Cappellano della Polizia di Stato è conferito su base provinciale, per tutti gli Uffici presenti nella provincia. L’assegnazione degli incarichi, a copertura dell’intero territorio nazionale, avverrà gradualmente e comunque entro l’anno 2007.

2. L’incarico di cui al comma 1 è conferito a tempo pieno o a tempo parziale, in relazione all’ambito dell’incarico stesso, come determinato dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 7 dell’Intesa.

3. L’incarico conferito a tempo pieno riguarda, di norma, istituti di istruzione o altre strutture con alloggi collettivi di servizio aventi una recettività superiore alle 400 unità.

4. L’incarico conferito a tempo parziale riguarda, di norma, istituti di istruzione o altre strutture con alloggi collettivi di servizio aventi una recettività inferiore a 400 unità.

5. Il Cappellano della Polizia di Stato non può assumere altri incarichi di ministero sacerdotale o svolgere altre attività che non gli consentano di assolvere con pienezza i compiti e le funzioni stabilite dall’articolo 8, comma 7, dell’Intesa.

6. Le situazioni di incompatibilità di cui al comma 5 costituiscono presupposto per la revoca dell’incarico ai sensi dell’articolo 6, comma 3, dell’Intesa.

7. In occasione di servizi fuori sede che interessano un numero rilevante di personale, l’Amministrazione può disporre l’invio del Cappellano.

ART. 3

1. Ai fini del conferimento, per la prima volta, dell’incarico di Cappellano della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 dell’Intesa. I Cappellani designati sono tenuti a presentare la seguente documentazione, anche autocertificandola:
– certificato di nascita;
– certificato contestuale di cittadinanza e residenza;
– certificato di godimento dei diritti civili e politici.

2. Per il rinnovo dell’incarico si osserva quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, dell’Intesa.

3. Il conferimento dell’incarico è notificato all’interessato e al suo Ordinario proprio, a cura del Cappellano Coordinatore Nazionale. Il Cappellano uscente redige il verbale della documentazione d’ufficio e lo consegna in forma riservata a colui che gli subentra.

ART. 4

1. Il Cappellano della Polizia di Stato concorda le modalità di svolgimento del servizio con il Direttore dell’Istituto ovvero con il Questore della provincia, in relazione all’incarico conferito.

2. In particolare, nel caso in cui il Cappellano della Polizia di Stato, presente in un Istituto di Istruzione, sia chiamato a svolgere la propria opera anche a favore di altre strutture nel territorio di competenza si relaziona con il Questore, concordando con il Direttore dell’Istituto i relativi spostamenti.

3. Alle medesime Autorità competono gli ulteriori adempimenti di natura amministrativa concernenti i Cappellani della Polizia di Stato.

ART. 5

1. Il Servizio Assistenza Spirituale è costituito presso le sedi dei Cappellani della Polizia di Stato individuate dal decreto del Ministro adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, dell’Intesa.

2. In ossequio a quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, dell’Intesa, i Cappellani della Polizia di Stato, nello svolgimento dell’incarico:

– celebrano i riti liturgici adeguati alle esigenze dei fedeli; particolarmente presso gli alloggi collettivi;
– assicurano la formazione cristiana mediante la catechesi e la predicazione, curando in particolare il completamento dell’iniziazione cristiana, la preparazione ai sacramenti secondo le indicazioni dell’autorità ecclesiastica;
– contribuiscono alla formazione del personale per l’approfondimento di principi di carattere etico – morale;
– offrono il sostegno al personale e alle famiglie in difficoltà anche attraverso iniziative di carità e solidarietà;
– organizzano ogni opportuna attività pastorale e culturale per la quale i Cappellani della Polizia di Stato possono chiedere l’eventuale supporto dell’Amministrazione;
– possono partecipare ad iniziative di natura culturale e religiosa avviate da soggetti riconosciuti dall’Amministrazione;
– promuovono attività pastorali favorendo il coinvolgimento del personale in servizio o in congedo;
– effettuano periodiche visite nelle sedi di servizio presenti nella provincia.

3. L’Amministrazione garantisce i supporti logistici e i mezzi necessari all’espletamento dell’incarico, in particolare:
– una cappella, costituita dall’Ordinario del luogo a norma del Codice di Diritto Canonico e destinata esclusivamente a luogo di culto, corredata dei necessari arredi e suppellettili, con priorità negli Istituti di Istruzione e nei Reparti Mobili;
– nelle sedi maggiori, ove sia prevista una notevole affluenza di fedeli, sarà reso disponibile un locale di dimensioni adeguate all’evento, corredato dei necessari arredi e suppellettili;
– un locale adeguato da adibire ad ufficio nonché le necessarie dotazioni di supporto logistico, liberamente accessibile da parte del personale e relativi familiari, fatte salve le limitazioni, anche orarie, connaturate alla struttura di Polizia;
– ai Cappellani della Polizia di Stato a tempo pieno, oltre al suddetto locale, almeno una unità per le funzioni di segreteria;
– la disponibilità, previa richiesta, di un auto di servizio qualora sia richiesto l’espletamento all’esterno della struttura di compiti connessi all’esercizio dell’incarico;
– la copertura delle spese attinenti al culto, alla catechesi e a tutto quanto connesso all’esercizio quotidiano del ministero sacerdotale;
– l’assegnazione di un telefono portatile per garantire la reperibilità;

4. Il Cappellano della Polizia di Stato, previa intesa con l’organo referente dell’Amministrazione, può avvalersi della collaborazione di sacerdoti, diaconi, religiosi e laici indicati dall’Ordinario del luogo. La collaborazione tra i Cappellani della Polizia di Stato ed i predetti ha carattere strettamente canonico ed esclude l’instaurazione di ogni rapporto di qualsivoglia natura tra questi ultimi e l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

ART. 6

1. L’Amministrazione, in considerazione della peculiarità dell’incarico ricoperto dal Cappellano della Polizia di Stato, gli riconosce una dignità ed un rango pari a quello del personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato.

2. In considerazione del ruolo riconosciuto, con modalità e criteri analoghi a quelli previsti per il personale della Polizia di Stato, l’Amministrazione assicura:
– l’ospitalità nei propri alloggi collettivi in occasione di servizi fuori sede;
– l’accesso alle mense di servizio;
– la fruizione dei servizi e delle convenzioni previste per il personale della Polizia di Stato;
– la disponibilità, ove possibile, di un alloggio.

3. Al Cappellano della Polizia di Stato viene garantita la piena remunerazione del compenso di cui all’art. 12 dell’Intesa sia nel caso di assenza per motivi di salute che per la fruizione di periodi di riposo. Il predetto periodo di riposo non può essere comunque superiore al limite massimo previsto dalle vigenti disposizioni per il personale del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato.

4. Nel caso di assenza o impedimento, prolungatosi continuativamente oltre quarantacinque giorni, si applica l’articolo 11, comma 2, dell’Intesa.

5. Al Cappellano sono garantiti:
– la partecipazione ai convegni di aggiornamento ed alle iniziative promosse dal Cappellano Coordinatore Nazionale e preventivamente autorizzate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, unitamente al rimborso delle spese anche nell’ipotesi di spostamenti per i quali l’Amministrazione non abbia potuto fornire il necessario supporto logistico;
– l’esercizio della funzione di rappresentanza negli organismi ecclesiastici;
– il rimborso delle spese sostenute per la stipula della polizza di assicurazione per infortuni eventualmente occorsi nell’espletamento dell’incarico, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12, comma 3, dell’Intesa;
– la partecipazione al corso di esercizi spirituali annuali nonché ai diversi momenti formativi previsti dall’Ordinario proprio.

6. Il Cappellano della Polizia di Stato è munito di una tessera di riconoscimento rilasciata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza all’atto della nomina. La tessera, all’atto della cessazione dall’ufficio per qualsiasi causa, è riconsegnata al medesimo Dipartimento che ne cura la distruzione.

ART. 7

1. Il Cappellano della Polizia di Stato è destinatario di tutte le comunicazioni riguardanti la direzione, l’amministrazione e la gestione del personale della Polizia di Stato, ad esclusione di quelle aventi carattere tecnico-operativo o destinatari specifici, diramate dagli uffici dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza competenti per territorio, ed è pertanto tenuto alla riservatezza in relazione a quanto appreso in tal modo.

2. L’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, in ossequio al principio della riservatezza previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 121/1985 e disciplinato dalle norme canoniche, è tenuta a garantire l’inviolabilità dei documenti, degli atti, delle informazioni acquisite dal Cappellano della Polizia di Stato in ragione del proprio ministero.

ART. 8

1. L’incarico di Cappellano Coordinatore Nazionale è conferito, con decreto del Ministro dell’Interno su designazione della Conferenza Episcopale Italiana, ad uno dei Cappellani della Polizia di Stato in servizio.

2. Il Cappellano Coordinatore Nazionale assume l’incarico di Cappellano della Polizia di Stato in favore del personale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

3. L’Amministrazione, in considerazione della peculiarità dell’incarico ricoperto dal Cappellano Coordinatore Nazionale, gli riconosce una dignità ed un rango pari a quello riconosciuto al personale appartenente al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato.

4. In considerazione del ruolo riconosciuto, con modalità e criteri analoghi a quelli previsti per il personale della Polizia di Stato, l’Amministrazione assicura al Cappellano Coordinatore Nazionale:
– l’ospitalità nei propri alloggi collettivi in occasione di servizi fuori sede;
– l’accesso alle mense di servizio;
– la fruizione dei servizi e delle convenzioni previste per il personale della Polizia di Stato;
– la disponibilità di un alloggio.

5. Organo referente del Cappellano Coordinatore Nazionale è la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, salvo che per le attività concernenti la materia canonica per le quali dipende dalla competente Autorità Ecclesiastica.

6. Oltre a quanto previsto dall’articolo 10 dell’Intesa, il Cappellano Coordinatore Nazionale della Polizia di Stato provvede a:
– curare la formazione permanente dei Cappellani della Polizia di Stato e assicurare il coordinamento delle loro attività servendosi anche del Collegio dei Cappellani;
– programmare le iniziative comuni da intraprendere, indicando le linee pastorali generali, con l’ausilio di una Consulta eletta dal Collegio dei Cappellani;
– in ordine al conferimento dell’incarico ai Cappellani della Polizia di Stato, esprimere il parere previsto dall’articolo 3 dell’Intesa, assicurando i necessari avvicendamenti per i casi di assenza e impedimento;
– alla custodia degli atti e documenti concernenti lo stato giuridico dei Cappellani della Polizia di Stato;
– alla convocazione dei convegni interregionali dei Cappellani della Polizia di Stato.

7. L’Amministrazione, oltre a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, del presente decreto, assicura al Cappellano Coordinatore Nazionale per l’espletamento delle sue funzioni:
– la disponibilità di un ufficio adeguato alla dignità dell’incarico, dotato di sufficienti risorse umane e strumentali, nell’arco dell’intera settimana;
– il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate sostenute per lo svolgimento del ministero ecclesiastico nell’esercizio dell’attività di coordinamento;

8. Il Cappellano Coordinatore Nazionale della Polizia di Stato è destinatario di tutte le comunicazioni riguardanti la direzione, l’amministrazione e la gestione del personale della Polizia di Stato, ad esclusione di quelle aventi carattere tecnico-operativo o destinatari specifici, diramate dagli uffici centrali dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ed è pertanto tenuto alla riservatezza in relazione a quanto appreso in tal modo.

9. La Conferenza Episcopale Italiana, sentito il Cappellano Coordinatore nazionale, può designare tra i Cappellani della Polizia di Stato il Cappellano Coordinatore Vicario, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. La designazione ha efficacia con l’approvazione del Capo della Polizia.

ART. 9

1. Le spese relative al funzionamento del servizio di assistenza spirituale sono da imputarsi all’apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’Interno – Centro di responsabilità “Pubblica Sicurezza”.

ART. 10

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si rinvia alle disposizioni dell’Intesa.

Roma, 08.10.2004

IL MINISTRO
Giuseppe Pisanu