Sentenza 15 maggio 1998, n.465
Pretura di Venezia. Sentenza 15 maggio 1998, n. 465: “Natura privatistica dei rapporti di lavoro con le Comunità Ebraiche Italiane: profili previdenziali”.
(Omissis)
FATTO
Con ricorso depositato il 4.2.94, la Comunità Ebraica di Venezia si opponeva al decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Venezia su ricorso dell’INPS il 14.12.93, adducendo che non erano dovuti all’Istituto resistente i contributi ENAOLI e TBC in virtù del disposto dell’art. 38 L. 1827/35.
In via riconvenzionale, la Comunità Ebraica chiedeva all’INPS la restituzione dei contributi ENAOLI e TBC in precedenza, per mero errore, versati.
Si costituiva l’INPS, precisando che la somma richiesta in via monitoria riguardava i contributi GESCAL, SSN, nonché quelli relativi al fondo di garanzia di cui all’art. 2 L. 82/297, e non i contributi ENAOLI.
In punto di diritto l’INPS rilevava:
– che l’art. 38 RDL 1935/1827 escludeva dalle assicurazioni generali per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria solo alcune categorie di lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni tassativamente elencate (statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, province comuni, istituzioni pubbliche di beneficenza), perché fosse loro assicurato un trattamento di quiescenza e previdenza;
– che la Comunità Ebraica non rientrava tra gli enti di cui al citato art. 38 e che pertanto il personale dipendente delle Comunità Ebraiche era soggetto a tutte le assicurazioni sociali obbligatorie, salva la facoltà dei datori di lavoro di avvalersi, come enti morali, della previsione di cui all’art. 39 L. 1955/379, ai fini della esclusione della assicurazione invalidità – vecchiaia e superstiti;
– che, quand’anche all’elencazione di cui all’art. 38 cit. non venisse attribuito carattere tassativo, in ogni caso la Comunità Ebraica non sarebbe potuta rientrare nell’ambito di applicazione della norma, non essendo un ente pubblico.
L’INPS chiedeva inoltre, in via riconvenzionale, la condanna della Comunità a versare all’INPS le ulteriori somme non corrisposte per contributi GESCAL e SSN e, quanto alla riconvenzionale avversaria chiedeva il rigetto della stessa.
Il Pretore, ritenuta superflua ogni indagine istruttoria, invitava i procuratori delle parti alla discussione e decideva come da separato dispositivo.
DIRITTO
Le questioni di causa devono essere affrontate e risolte alla luce della natura, pubblica o privata, da attribuirsi alla Comunità Ebraica.
La natura di persone giuridiche private delle Comunità Ebraiche emerge dalla legge L. n. 101/89 e soprattutto dalla successiva sentenza della Corte Costituzionale 25.5.90 n. 259, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di quelle norme del R.D. 1930 n. 1731, attributive della natura di ente pubblico non economico alle Comunità Ebraiche.
Anche la Comunità Ebraica di Venezia è oggi a tutti gli effetti persona giuridica privata.
Parte opponente sostiene che ai soli fini previdenziali la Comunità Ebraica avrebbe mantenuto la precedente natura pubblicistica, ed invoca da un lato l’art. 31 della L. 89/101 a norma del quale “nulla è innovato quanto al regime giuridico e previdenziale dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle comunità in atto alla data di entrata in vigore della presente legge e dall’altro l’art. 5 L. 274/91, secondo cui i dipendenti degli enti che perdono la natura giuridica pubblica possono mantenere la precedente iscrizione ad altre casse, quali la CPDEL.
Quanto alla L. 89/101, si rileva che la stessa è anteriore alla sentenza della Corte Costituzionale. Se dunque la legge citata poteva far sorgere il dubbio che le Comunità Ebraiche dovessero annoverarsi, ai soli fini previdenziali, tra gli enti pubblici, la sentenza della Corte Costituzionale non lascia spazio a diverse interpretazioni: i rapporti di lavoro di dipendenti di una Comunità Israelitica, in ragione della natura privata del datore di lavoro, hanno sotto ogni profilo natura privatistica.
L’art. 5 L. 274/91 concede ai dipendenti una mera facoltà: era peraltro onere della Comunità precisare che i crediti azionati dall’INPS, riguardavano dipendenti che intendevano far valere la facoltà concessa dalla legge e il cui rapporto di lavoro era in essere nel momento in cui la Comunità Ebraica ha assunto veste privatistica.
Sicuramente la possibilità di optare per la precedente iscrizione, offerta dal legislatore ai singoli dipendenti, non fa venir meno la natura privatistica – a tutti gli effetti – delle Comunità Israelitiche.
Dalla natura privatistica della Comunità consegue de plano: in primis che i dipendenti della Comunità Ebraica non rientrano nel novero degli impiegati ed operai non soggetti all’assicurazione obbligatoria per la TBC, oltre che per l’invalidità e la vecchiaia, e per la disoccupazione, di cui all’art. 38 RDL. n. 1827/35, che riguarda solo gli enti pubblici indicati. In secondo luogo e per motivi analoghi, non può trovare applicazione l’art. 10 lett. c L. ’63 n. 60 che riproduce sostanzialmente l’art. 38 RDL 1827/35 con riferimento agli enti esclusi dal contributo GESCAL. Quanto al contributore SSN, come correttamente evidenziato dall’INPS, la Comunità ha effettuato una indebita riduzione, usufruendo della deroga prevista per il 1986 per le sole Amministrazioni statali e gli enti pubblici di cui alla L. 70/75.
Stante la natura di datore di lavoro privato della Comunità parimenti è dovuto il contributo per il Fondo di garanzia.
L’opposizione deve essere pertanto rigettata, e così pure la domanda riconvenzionale della Comunità. Deve viceversa accogliersi, nei limiti precisati in sede di discussione, la domanda riconvenzionale dell’INPS.Omissis)
Autore:
Pretura
Dossier:
Lavoro e Religione
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Intesa, Comunità ebraiche, Inps, Lavoro subordinato, Contributi previdenziali, Natura privatistica
Natura:
Sentenza