Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 15 Novembre 2004

Statuto 08 novembre 2004

Diocesi di Piazza Armerina: “Statuto della Consulta Diocesana delle Aggregazioni laicali”, 8 novembre 2004.

(Omissis)

Art. 1

§ 1. Le aggregazioni ecclesiali sono significative modalità di vita cristiana e luoghi di formazione, dove i fedeli laici ricevono aiuto per meglio conoscere la loro dignità battesimale e per partecipare attivamente alla vita e alla missione della Chiesa.

§ 2. Nelle aggregazioni ecclesiali i fedeli “tendono, mediante l’azione comune, all’incremento di una vita più perfetta, o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell’ordine temporale mediante lo spirito cristiano”.

Art.2

La consulta diocesana è struttura di comunione ecclesiale, nella quale i rappresentanti delle aggregazioni laicali, riconosciute dall’Autorità ecclesiastica ed accolte dall’Ordinario diocesano, si incontrano per stabilire rapporti di comunione e di collaborazione nella pastorale diocesana, secondo le caratteristiche e le finalità proprie di ogni aggregazione e per elaborare linee comuni di testimonianza cristiana della Chiesa nel mondo.

Art.3

§ 1. Al Vescovo è affidato il discernimento circa la genuina natura e l’uso ordinato dei carismi, in vista del bene comune e della realizzazione della comunione ecclesiale.

§ 2. Il discernimento ha come oggetto la vita della realtà aggregativa e la sua capacità di apertura, disponibilità e partecipazione alla vita della Chiesa particolare, intesa anche nella sua sollecitudine per tutte le altre Chiese sempre nella reciproca compenetrazione tra Chiesa universale e Chiesa particolare.

Art.4

§ 1. Ad ogni aggregazione si richiede un atteggiamento di rispetto, di stima, di apertura verso le forme associative diverse dalla propria.

§ 2. Tale atteggiamento si dimostra vero se si traduce in una disponibilità reale al coordinamento ed alla collaborazione con tutte le altre realtà ecclesiali, particolarmente con le parrocchie, nel rispetto della natura propria di ciascuna, e senza forma alcuna di discriminazione, che comporta spesso il pericolo di autoidentificarsi con la Chiesa.

Art 5

Per realizzare le finalità che le sono proprie, i membri della consulta stabiliscono rapporti di conoscenza reciproca, vivono momenti di preghiera comune, di riflessione e di confronto, di comunicazione di esperienze, di studio, di progettazione e di verifica pastorale.

Art. 6

§ 1. La consulta è organo consultivo che aiuta il Vescovo nello studio della realtà diocesana per offrirgli elementi utili per la preparazione del piano pastorale diocesano.

§ 2. tutte le aggregazioni rappresentate nella consulta sono impegnate a collaborare con il Vescovo e con i parroci nell’attuazione del piano pastorale diocesano.

Composizione e durata

Art.7

§ 1. Fanno parte della consulta diocesana le aggregazioni riconosciute o erette dalla Santa Sede, dalla CEI o dal Vescovo diocesano ed operanti nella diocesi, dotate di regolare statuto a norma del can. 304.

§ 2. Possono far parte della consulta diocesana le aggregazioni che si propongono le finalità proprie dei fedeli laici nelle sue molteplici forme, operano entro questo specifico ambito e rispondono ai criteri di ecclesialità indicati dall’esortazione apostolica Christifìdeles laici.

§ 3. Qualora un’aggregazione ecclesiale sia presente in più comuni e non abbia un responsabile diocesano eleggerà un proprio rappresentante alla consulta.

§ 4. La verifica e il discernimento di tali requisiti spettano al Vescovo diocesano, su richiesta dell’aggregazione interessata.

Art. 8

L’ accoglimento della richiesta di ammissione comporta l’inserimento nella consulta diocesana e l’impegno alla partecipazione con i diritti e i doveri dei membri.

Art. 9

§ 1. La consulta diocesana è costituita per cinque anni, scaduti i quali, si provvederà alla torma/ione della nuova consulta.

§ 2. Qualora, nell’arco del quinquennio, un responsabile di un’aggregazione cessi dal suo ufficio è sostituito dalla persona che gli succede nell’ambito del l’aggregazione di appartenenza.

Organi

Art. 10

La consulta diocesana è presieduta dal Vescovo.
Sono organi della consulta diocesana: l’assemblea generale, il consiglio direttivo, il segretario.

Art. 11

Il Vescovo convoca l’assemblea generale, ne stabilisce l’ordine del giorno e la presiede personalmente o mediante altri.

Art. 12

§ 1. L’assemblea generale è composta dai responsabili delle aggregazioni ammesse a far parte della consulta stessa.

§ 2. Il responsabile di un’aggregazione può indicare stabilmente un membro della sua aggregazione per rappresentarla stabilmente nella consulta.

§ 3. All’assemblea partecipano il vicario generale, il vicario episcopale della aggregazioni laicali e il direttore dell’ufficio per le confraternite.

§ 4. Ne è segretario il segretario della consulta.

Art. 13

§ 1. Non sono ammesse deleghe ed ogni membro dell’assemblea ha diritto ad un solo voto.

§ 2. All’assemblea sono invitati, senza diritto di voto, gli assistenti, consulenti o consiglieri ecclesiastici delle aggregazioni che ne fanno parte.

Art. 14

§ 1. L’assemblea indica al Vescovo una terna di nomi per la nomina del segretario della consulta; elegge due rappresentanti al consiglio pastorale diocesano; determina gli orientamenti e il programma di attività della consulta in base al piano pastorale della diocesi e ne verifica l’esecuzione; in base agli argomenti da trattare, costituisce delle commissioni di studio; esamina le relazioni di lavoro elaborate dalle commissioni.

§ 2. L’assemblea si riunisce ordinariamente due volte l’anno. Il Vescovo può convocare l’assemblea straordinaria ove egli ne ravvisi la necessità o su richiesta di un terzo dei membri.

Art.15

L’assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno un terzo dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 16

§ 1. Il segretario della consulta è nominato dal Vescovo, su una terna di nomi indicali dall’assemblea, dura in carica cinque: anni ed è rieleggibile solo per un secondo mandato. Dopo la nomina del segretario, i membri nominati nella terna fanno parte del Consiglio Direttivo.

§ 2. E’ compito del segretario collaborare con il Vescovo per la convocazione dell’assemblea, inviare la convocazione recante l’ordine del giorno stabilito dal Vescovo, stendere il verbale, coordinare eventuali gruppi di studio tra di loro e con l’assemblea.

§ 3. Il segretario è membro di diritto del consiglio pastorale diocesano.

Art. 17

Qualora il segretario cessi dalla carica di responsabile dell’aggregazione che rappresenta, mantiene l’ufficio di segretario fino al completamento del quinquennio, ma non e rieleggibile.

Regolamento della Consulta

Art.1

§ 1. Le associazioni, i gruppi, i movimenti che intendono far parte della consulta possono farne richiesta scritta al Vescovo, accludendo una copia della statuto ed una relazione, ove vengono evidenziali la consistenza, la diffusione e l’azione svolta nella diocesi e l’impegno a collaborare con le altre aggregazioni ecclesiali.

§ 2. II Vescovo può chiamare a far parte della consulta qualsiasi associazione, gruppo o movimento ecclesiale.

Art.2

§ 1. L’elezione della terna per la nomina del segretario e dei due rappresentanti al consiglio pastorale diocesano avviene a scrutinio segreto.

§ 2. Risultano eletti coloro che hanno riportato la maggioranza assoluta dei voti.

Art.3

Ogni membro della consulta può richiedere di inserire nell’ordine del giorno argomenti da trattare, al Vescovo, il quale, valutata ogni cosa, deciderà in merito.

Art.4

Il segretario è l’animatore della consulta diocesana; su mandato del Vescovo provvede alle convocazioni, coordina l’attività della consulta, cura la redazione dei verbali e la conservazione dell’archivio.

(Omissis)