Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Novembre 2004

Sentenza 24 febbraio 2004, n.3622

Corte di Cassazione. Sezione Civile. Sentenza 24 febbraio 2004, n. 3622: “Esculsa l’equiparazione tra famiglia legittima e famiglia di fatto in materia di immigrazione clandestina”.

La Suprema Corte di Cassazione
Sezione Prima Civile

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni LOSAVIO
Presidente
Dott. Ugo VITRONE
Consigliere
Dott. Francesco FIORETTI
Consigliere
Dott. Aldo CECCHERINI
Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE
Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SONDRIO, in persona del prefetto in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
ricorrente

contro

C.A.A.E., intimata

avverso l’ordinanza del Tribunale di Sondrio pubblicata il 14 agosto 2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 novembre 2003 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

In fatto

Con ricorso depositato il 6 agosto 2001 C.A.A.E. cittadina equadoregna, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sondrio il locale prefetto proponendo opposizione al decreto di espulsione notificato il 30 luglio 2001 per sostenere che la sua convivenza con il cittadino italiano L.S. comprovata da una dichiarazione del medesimo, andava parificata, per la sua stabilità, ad un rapporto di coniugio e integrava perciò una circostanza ostativa alla sua espulsione.
Con ordinanza del 10-14 agosto 2001 il tribunale accoglieva l’opposizione e annullava il decreto di espulsione in base alla considerazione che alla famiglia di fatto andava applicata la stessa disciplina prevista per la famiglia legittima dall’art. 19, co. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 286 del 1998.
Contro l’ordinanza ricorre per cassazione il Prefetto di Sondrio.
Non ha presentato difese C.A.A.E.

In diritto

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 19, co. 2, lett. c), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e si sostiene con ampi richiami alla giurisprudenza costituzionale, la impossibilità di estendere la disciplina prevista per la famiglia legittima alla convivenza di fatto.
La censura merita accoglimento poiché – come puntualmente evidenziato dall’Amministrazione ricorrente – la questione della mancata equiparazione della convivenza di fatto alla famiglia legittima come circostanza ostativa nei confronti dell’espulsione dei cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno è stata sottoposto al vaglio della Corte costituzionale la quale, con ordinanza del 20 luglio 2000, n. 313, la ha dichiarata manifestamente inammissibile sulla base della considerazione che, secondo la sua costante giurisprudenza, non era possibile estendere, attraverso un mero giudizio di equivalenza tra le due situazioni, la disciplina prevista per la famiglia legittima alla convivenza di fatto come era confermato dal rilievo che la previsione del divieto di espulsione per lo straniero coniugato con un cittadino italiano o convivente con cittadini che siano con lui in rapporto di parentela entro il quarto grado risponde all’esigenza di tutelare da un lato l’unità della famiglia e dall’altro il vincolo parentale che riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici ed è invece assente nella convivenza more uxorio.
Tale interpretazione, ancorché non direttamente vincolante nel presente giudizio, merita consenso dal momento che l’equiparazione tra famiglia legittima e famiglia di fatto non può essere esteso alla materia dell’immigrazione clandestina disciplinata da norme di ordine pubblico, nella quale l’obbligo dell’espulsione incontra solo i limiti strettamente previsti dalla legge al fine di escludere facili elusioni alla normativa dettata per il controllo dei flussi migratori.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dell’esame del secondo motivo, avente natura subordinata. con il quale si denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3 e 5, cod. proc. civ. in quanto nel la specie la sussistenza del rapporto di convivenza allegato dalla opponente non era assistito da una valida prova, essendo fondata unicamente su una dichiarazione autografa del convivente.
In conclusione, quindi, il ricorso merita accoglimento con la conseguente cassazione della pronuncia impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va disposto il rigetto del ricorso proposto da C.A.A.E. contro il decreto di espulsione del Prefetto di Sondrio.
Le spese giudiziali restano interamente compensate.

P.Q.M

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e, assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata e, pronunciando nel merito, rigetta il ricorso proposto da C.A.A.E. contro il decreto di espulsione del Prefetto di Sondrio. Dispone la compensazione totale delle spese giudiziali.