Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 29 Ottobre 2004

Decreto ministeriale 09 luglio 2004

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Decreto 9 luglio 2004: ” Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Sessione straordinaria. Anno scolastico 2003-2004″.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 204 del 31 agosto 2004)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto l’art. 7, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, che prevede, in presenza di talune particolari condizioni, che i candidati possano effettuare gli esami di Stato dopo la conclusione della sessione ordinaria;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all’art. 22, comma 7, introduce modifiche all’art. 4 della citata legge n. 425/1997;

Visto l’art. 18 dell’ordinanza ministeriale n. 21 del 9 febbraio 2004, ai sensi del quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sulla base dei dati forniti dai competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami di Stato in una sessione straordinaria riservata ai candidati che non hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione suppletiva o comunque prima del termine di chiusura dei lavori delle commissioni;

Ritenuto che detta sessione straordinaria debba svolgersi in tempi compatibili con l’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico e con l’eventuale prosieguo degli studi da parte dei candidati;

Decreta:

Art. 1.

1. La sessione straordinaria degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore, per l’anno scolastico 2003-2004, si svolge secondo il seguente diario:
prima prova scritta: martedì 7 settembre 2004;
seconda prova scritta: mercoledì 8 settembre 2004 e, per gli istituti d’istruzione artistica, con prosecuzione secondo i tempi e le modalità fissati per la sessione ordinaria;
terza prova scritta: venerdì 10 settembre, secondo i tempi previsti per la sessione ordinaria.
Per i licei artistici e gli istituti d’arte, la terza prova si svolge al termine della seconda prova;
inizio dei colloqui: dopo la correzione e la valutazione degli elaborati delle prove scritte.

Art. 2.

1. Per i candidati che non devono sostenere la prima prova scritta, l’esame ha luogo nei giorni di mercoledi 8 e venerdì 10 settembre 2004.
2. Per i candidati che non devono sostenere le prime due prove scritte, la terza prova è fissata per martedì 7 settembre 2004.
3. Per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta, il colloquio ha luogo martedì 7 settembre 2004.

Art. 3.

1. Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano lunedì 6 settembre 2004, presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria.
2. Ai componenti delle commissioni spetta una quota del compenso forfettario riferito alla funzione e una quota dell’eventuale compenso forfettario riferito alla trasferta, in conformità di quanto previsto in materia di compensi dalla nota ministeriale prot. n. 1343 del 21 giugno 2004. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d’esame della sessione ordinaria.
3. I direttori generali degli uffici scolastici regionali provvedono alla convocazione delle commissioni di cui al precedente comma 1.

Art. 4.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell’ordinanza ministeriale n. 21 del 9 febbraio 2004.
2. I capi degli istituti sedi d’esame danno comunicazione scritta ai candidati interessati circa le date di svolgimento delle prove.

(Omissis)