Accordo 21 novembre 2003
Conventio inter Apostolicam Sedem et Liberam Hanseaticam Civitatem Bremae.
Firmato il 21 novembre 2003.
Pubblicato in AAS 96 (2004), pp. 452-469.
ACCORDO
fra la Santa Sede
e
la Libera Città Anseatica di Brema
La SANTA SEDE,
rappresentata dal Nunzio Apostolico in Germania,
Mons. Dtt. Giovanni Lajolo,
Arcivescovo titolare di Cesariana
e
La LIBERA CITTA’ ANSEATICA DI BREMA, rappresentata dal Presidente del Senato,
Borgomastro Dott. Henning Scherf,
concordi nel desiderio di consolidare, sviluppare e promuovere in spirito di amicizia le relazioni tra la Chiesa Cattolica e la Libera Città Anseatica di Brama,
considerato il vigente Concordato fra la Santa Sede ed il Reich Germanico del 20 luglio 1933, per quanto esso vincola la Libera Città Anseatica di Brema, e tenendo presente la Solenne Convenzione fra la Santa Sede e la Prussica del 14 giugno 1929,
concludono il seguente Accordo:
Articolo 1
Libertà di fede ed autonomia
(1) La Libera Città Anseatica di Brema garantisce la libertà di professare e praticare pubblicamente la fede cattolica, e la protezione legale al servizio caritativo della Chiesa cattolica.
(2) La Chiesa cattolica regola e amministra i propri affari autonomamente nell’ambito delle leggi generali vigenti.
Articolo 2
Protezione del giorno festivo
La protezione legale delle domeniche, delle festività ecclesiastiche riconosciute dallo Stato e delle festività ecclesiastiche è garantita.
Articolo 3
Provvista di uffici
La Chiesa cattolica conferisce i propri uffici senza il consenso del Land o dei Comuni urbani.
Protocollo Finale
Articolo 4
Istruzione gestita dalla Chiesa
(1) La Chiesa cattolica ha il diritto di gestire scuole sostitutive nel quadro delle disposizioni dell’articolo 7 della Legge Fondamentale, scuole integrative come anche scuole di grado universitario e altri istituti di istruzione.
(2) L’autorizzazione, il riconoscimento e la promozione di tali istituti da parte dello Stato si regolano secondo disposizioni di legge.
Protocollo Finale
Articolo 5
Attività per la gioventù e formazione degli adulti
(1) Lo Stato dà protezione all’attività della Chiesa cattolica per la gioventù e la promuove. La Chiesa cattolica, nell’adempimento della propria missione, svolge, nel quadro delle leggi, compiti di gestore riconosciuto dell’assistenza ai giovani prestata a titolo spontaneo.
(2) La Chiesa cattolica partecipa alla formazione degli adulti con istituzioni proprie. Queste vengono incluse negli aiuti finanziari della Libera Città Anseatica di Brema per la formazione degli adulti, nel quadro delle disposizioni vigenti.
Articolo 6
Corso di studi “Religione Cattolica” per l’abilitazione all’insegnamento
Se la Libera Città Anseatica di Brema vuole creare un istituto scientifico per la formazione degli insegnanti della materia “Religione Cattolica”, è necessaria un’intesa a parte con la Santa Sede.
Articolo 7
Corso degli studi di musica sacra della Scuola Superiore delle Arti
(1) La libera Città Anseatica di Brema garantisce la continuazione del corso di studi di musica sacra alla Scuola Superiore delle Arti, fintatochè la Chiesa cattolica partecipa al finanziamento del corso degli studi in maniera adeguata.
(2) Presupposta un’adeguata partecipazione finanziaria della Chiesa cattolica al corso degli studi di musica sacra, i professori e le professoresse per il corso degli studi di musica sacra vengono chiamati secondo le disposizioni della legge di Brema sulle università, di concerto con la Chiesa cattolica. Lo stesso vale per la nomina dei professori onorari e di professoresse onorarie e nel conferimento del titolo di “professore” come anche per l’assegnazione, per la prima volta, di un incarico di insegnamento.
(3) L’accordo della Libera Città Anseatica di Brema con la Scuola Superiore delle Arti e con la Chiesa cattolica non è toccato dalla presente intesa.
Articolo 8
Cura d’anime in istituzioni speciali
La Libera Città Anseatica di Brema appoggia la Chiesa cattolica nel suo diritto di tenere celebrazioni liturgiche e manifestazioni religiose nonché di esercitare l’attività pastorale negli ospedali pubblici, nelle case di assistenza, negli istituti di prevenzione e pena ed in istituzioni pubbliche simili anche presso la polizia, con riguardo alla esigenze di servizio ed alle possibilità di spazio.
Articolo 9
Segreto relativo alla cura d’anime
Gli ecclesiastici, i loro assistenti e le persone che in preparazione della professione partecipano all’attività professionale, hanno facoltà, anche in procedimenti che sono soggetti al diritto del Land, di rifiutare la testimonianza su quello che è stato confidato o è divenuto noto ad essi nel quadro della loro attività pastorale.
Articolo 10
Centri diurni per ragazzi
(1) La Libera Città Anseatica di Brema e la Chiesa cattolica cooperano, con azione congiunta, al bene dei giovani e delle loro famiglie.
(2) La Chiesa cattolica, le sue parrocchie e simili comunità religiose, come anche le sue opere caritative e le loro istituzioni consociate, hanno diritto di gestire centri diurni per ragazzi. L’assistenza pubblica ai giovani rinuncerà, a norma delle leggi, a provvedimenti propri, nella misura in cui istituzioni idonee possono essere gestite p essere create a tempo debito da parte della Chiesa cattolica
(3) La libera Città Anseatica di Brema partecipa alla promozione di teli istituzioni a norma delle leggi vigenti. I particolari vengono regolati mediante speciale intesa con il Vescovo competente.
Articolo 11
Istituzioni caritative
(1) La Chiesa cattolica, le sue parrocchie e simili comunità ecclesiastiche e le sue comunità religiose, come anche le sue opere caritative e le loro istituzioni consociate, hanno il diritto di mantenere, in diverse forme giuridiche, istituzioni e servizi propri per l’assistenza e la consulenza nel settore sociale e della sanità. I gestori pubblici dell’assistenza sociale rinunceranno, a norma delle leggi, a provvedimenti propri, nella misura in cui istituzioni idonee possono essere gestite o essere create a tempo debito dalla Chiesa cattolica, dalle sue parrocchie e simili comunità religiose oppure dalle sue opere caritative o dalle loro istituzioni consociate.
(2) I gestori pubblici ed ecclesiastici dell’assistenza sociale cooperano con azione congiunta. La promozione delle istituzioni ecclesiastiche avviene a norma delle leggi.
Articolo 12
Radiotelevisione
(1) La Libera Città Anseatica di Brema si adopera affinché presso gli enti radiotelevisivi di diritto pubblico e presso le emittenti radiotelevisive private siano concessi alla Chiesa cattolici congrui tempi di trasmissione per scopi dell’evangelizzazione e della cura d’anime così come per altri programmi religiosi. Negli organi di controllo la Chiesa cattolica è rappresentata a norma delle leggi.
(2) Rimane intatto il diritto della Chiesa cattolica di organizzare enti radiotelevisivi privati a norma delle disposizioni del diritto del Land o di partecipare a emittenti radiotelevisive di diritto privato.
Articolo 13
Proprietà ecclesiastica
(1) La proprietà e altri diritti patrimoniali della Chiesa cattolica, delle sue parrocchie e simili comunità ecclesiastiche e delle sue comunità religiose, come anche dei suoi enti, fondazioni, associazioni ed istituzioni, sono garantiti secondo l’estensione dell’art. 140 della Legge Fondamentale in connessione con l’art. 138, capoverso 2, della Costituzione del Reich Germanico dell’11 agosto 1919.
(2) Nel quadro delle leggi generali, la Libera Città Anseatica di Brema nell’applicazione di prescrizioni relative al diritto di esproprio avrà riguardo agli interessi della Chiesa, e nell’eventualità di una applicazione presterà aiuto per la ricerca di terreni sostitutivi di uguale valore.
Articolo 14
Diritti degli enti giuridici
(1) La Chiesa cattolica e le sue parrocchie e simili comunità ecclesiastiche, come anche le associazioni da esse formate, sono enti di diritto pubblico; il loro servizio è servizio pubblico di natura propria.
(2) La Chiesa cattolica esercita il controllo sulle fondazioni ecclesiastiche nel quadro delle leggi vigenti.
Articolo 15
Cura dei monumenti
(1) La Libera Città Anseatica di Brema e la Chiesa Cattolica riconoscono la propria comune responsabilità per la tutela e la conservazione dei monumenti ecclesiastici di rilevanza culturale.
(2) La Chiesa si impegna a conservare, curare e, per quanto possibile, rendere accessibili al pubblico i propri monumenti di rilevanza culturale, nei limiti del ragionevole. Nel casi di decisioni su monumenti che sono destinati a servire per celebrazioni liturgiche o per funzioni ecclesiastiche culturali, le autorità preposte alla tutela e alla sovrintendenza dei monumenti rispettano, nel quadro della legge di Brema sulla tutela dei monumenti, le esigenze dichiarate dal Vescovo competente.
(3) La Libera Città Anseatica di Brema riconosce il significato dei monumenti ecclesiastici di rilevanza culturale e contribuisce alla conservazione e alla cura di questi monumenti a norma delle leggi e nel quadro dei fondi che sono a disposizione per tali compiti. La Libera Città Anseatica di Brema e la Chiesa cattolica si adopereranno per ottenere, anche al di là del livello locale, sovvenzioni che siano motivate dalla cura dei monumenti.
Articolo 16
Cimiteri
(1) I cimiteri ecclesiastici godono della stessa protezione dei cimiteri comunali.
(2) Le parrocchie e simili comunità ecclesiastiche hanno il diritto, nel quadro delle leggi, di istituire nuovi cimiteri per i loro parrocchiani e di ampliare quelli esistenti, ferma restando la responsabilità comunale, assicurata nella legislazione sulla pianificazione edilizia, per la ponderazione tra uso delle aree e provvista globale.
(3) Le parrocchie e simili comunità e ecclesiastiche regolano con propria responsabilità, nel quadro delle leggi, l’uso dei cimiteri.
(4) La Chiesa cattolica ha il diritto di tenere celebrazioni liturgiche, funzioni religiose e cerimonie di sepoltura nei cimiteri pubblici.
Articolo 17
Dati anagrafici
(1) Alla Chiesa cattolica vengono trasmessi, nel quadro delle leggi vigenti, i dati dell’anagrafe, che sono necessari per l’espletamento dei suoi compiti.
(2) La trasmissione dei dati viene fatta con esenzione di tasse.
Articolo 18
Esenzione di tasse
L’esenzione di tasse, basate sulla legislazione del Land e vigenti per il Land stesso, valgono anche per la Chiesa cattolica, per le sue comunità religiose e per le sue parrocchie e simili comunità ecclesiastiche, come anche per le sue associazioni, enti e fondazioni di diritto publico.
Articolo 19
Diritto di imposta ecclesiastica
(1) La Chiesa cattolica ha il diritto, a norma delle prescrizioni previste dalla legislazione del Land, di percepire imposte ecclesiastiche e di emanare a tal fine un regolamento delle imposte ecclesiastiche.
(2) Per il calcolo dell’imposta ecclesiastica sul reddito, le Diocesi del territorio della Libera Città Anseatica di Brema, le cui imposte sono amministrate dalle autorità finanziarie del Land, concordano aliquote unitarie di imposta.
(3) Il regolamento delle imposte ecclesiastiche, incluse le sue modifiche e integrazioni, come anche le deliberazioni sulle aliquote delle imposte ecclesiastiche, necessitano di autorizzazione da parte dello Stato.
Articolo 20
Amministrazione delle imposte ecclesiastiche
(1) Su istanza della Chiesa cattolica, il Senatore per le Finanze ha da trasferire alle autorità finanziarie del Land la determinazione e la riscossione dell’imposta ecclesiastica sul reddito e dello speciale contributo alla Chiesa (Kirchgeld) in caso di matrimonio in cui un coniuge appartiene ad un’altra confessione,, fintatochè la Chiesa cattolica adempie i presupposti di legge e paga alla Libera Città Anseatica di Brema un adeguato indennizzo per l’amministrazione, che deve essere concordato con il Senatore per le Finanze.
(2) Gli uffici fiscali sono obbligati, nel quadro delle disposizioni vigenti, a dare informazione alla Chiesa cattolica in tutte le questioni relative all’imposta ecclesiastica, secondo la documentazione disponibile e con riguardo alla tutela della riservatezza dei dati. La Chiesa cattolica mantiene il segreto fiscale.
(3) L’esazione delle cartelle di imposta ecclesiastica spetta agli uffici fiscali. Essa non ha luogo se la Chiesa cattolica vi rinuncia in casi singoli particolarmente motivati.
Art. 21
Collette
(1) La Chiesa cattolica, le sue parrocchie e simili comunità ecclesiastiche e le sue comunità religiose possono chiedere offerte e altre prestazioni volontarie per fini ecclesiastici, a norma della legge di Brema sulle collette
(2) La Chiesa cattolica, le sue parrocchie e simili comunità ecclesiastiche e le sue comunità religiose possono fare collette a domicilio e sulle strade per fini ecclesiastici, con autorizzazione da parte dello Stato.
Articolo 22
Reciproca collaborazione
(1) Per la chiarificazione di questioni, che riguardano il rapporto tra Stato e Chiesa cattolica, hanno luogo colloqui regolari dei Vescovi con il governo del Land.
(2) Nei progetti di legislazione e nei programmi che toccano interessi ecclesiastici, si deve prendere la Chiesa cattolica in adeguata considerazione.
(3) Per la rappresentanza stabile dei propri interessi di fronte alla Libera Città Anseatica di Brema e per la cura della reciproca informazione, la Chiesa cattolica nomina un incaricato e istituisce un Ufficio Cattolico come Commissariato dei Vescovi.
Articolo 23
Clausola della parità di trattamento
Qualora la Libera Città Anseatica di Brema in Accordi con altre comunità religiose assimilabili conceda diritti e prestazioni superiori al presente Accordo, le Parti contraenti esamineranno insieme se a motivo del principio di parità siano necessarie modifiche del presente Accordo.
Articolo 24
Clausola della composizioni amichevole
Le Parti contraenti comporranno in via amichevole le divergenze d’opinione, che sorgessero eventualmente tra di esse, circa l’interpretazione o l’applicazione di qualche disposizione del presente Accordo.
Articolo 25
Entrata in vigore
(1) Il presente Accordo, i cui testi italiano e tedesco fanno ugualmente fede, necessita di ratifica. Gli strumenti di ratifica dovranno essere scambiati quanto prima
(2) L’Accordo, incluso il Protocollo finale che forma parte costitutiva dell’Accordo, entra in vigore il giorno successivo agli scambio degli strumenti di ratifica.
Brema, il 21 Novembre 2003
Protocollo finale
In relazione all’articolo 3:
(1) Nel caso di impedimento o di vacanza della sede episcopale di Osnabrück o di Hildesheim, il capitolo cattedrale competente comunica al Presidente del Senato il nome di colui che ha assunto il governo transitorio della Diocesi.
(2)Nella nomina di un ecclesiastico a Ordinario del luogo, a Vescovo ausiliare o a Vicario generale della Diocesi di Osnabrück o della Diocesi di Hildesheim, la competente autorità ecclesiastica darà conoscenza al Presidente del Senato di tale intenzione e delle notizie personali dell’ecclesiastico medesimo.
(3) Il Land rinuncia all’osservanza dei requisiti enumerati negli artt. 9 e 10 della Solenne Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929 e dell’art. 14, capoverso 2, n. 1, e capoverso 3 del Concordato fra la Santa Sede e il Reich germanico del 20 luglio 1933.
(4) Il Land rinuncia all’applicazione degli articoli 6 e 7 della Solenne Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929 e dell’art. 14, capoverso 2, n. 2 del Concordato fra la Santa Sede e il Reich germanico del 20 luglio 1933, per quanto essi si riferiscono al concorso del Land.
(5) Il Land rinuncia all’applicazione dell’art. 16, del Concordato fra la Santa Sede e il Reich germanico del 20 luglio 1933.
In relazione all’articolo 4, comma 2:
Il finanziamento si regola secondo le disposizioni delle leggi e le pertinenti intese fra i rappresentanti dei Vescovi di Osnabrück e di Hildesheim e il Senato della Libera Città Anseatica di Brema. Le modifiche vengono adottate di reciproco accordo.
In relazione all’articolo 4, comma 3:
(1) Senza pregiudizio della propria opinione di principio secondo cui la reciproca collaborazione di Stato e Chiesa nella pubblica istruzione impone l’insegnamento confessionale della religione come materia ordinaria nelle scuole pubbliche ai sensi dell’art. 7, capoverso 3, della Legge Fondamentale, la Chiesa cattolica prende atto della posizione speciale – che esiste in conformità all’art. 141 della Legge Fondamentale e all’art. 32 della Costituzione della Libera Città Anseatica di Brema – dell’insegnamento della Storia Biblica su base cristiana generale nella Libera Città Anseatica di Brema.
(2) Alla Chiesa cattolica è data l’opportunità di prendere posizione riguardo ai programmi per l’insegnamento della Storia Biblica su base cristiana generale nelle scuole pubbliche ad indirizzo generale (Gemeinschaftsschulen).
Brema, 21 novembre 2003
Für den Hailigen Stuhl
Giovanni Lajolo
Erzbischof Dr. Giovanni Lajolo
Apostolischer Nuntius in Deutschland
Für die Freie Hansestadt Bremen
Hanning Scherif
Bürgermeister Dr. Hanning Scherif
Präsident des Senat der
Freien Hansestadt Bremen
Instrumenta ratihabitionis Conventionis inter Apostolicam Sedem et Liberam Hanseaticam Civitatem Bremae constitutae, accepta et reddita mutuo fuerunt Berolini in urbe die XIII mensis Maii anno MMIV. Quae quidem Conventio insequenti die ipsius mensis Maii vigere coepit ad normam articuli quinti et vicesimi eiusdem Pactionis.
Autore:
Santa Sede - Brema
Dossier:
Concordati Giovanni Paolo II
Nazione:
Germania
Parole chiave:
Sanità, Collette, Assitenza spirituale, Comunità separate, Musica sacra, Informazione, Imposte, Dati personali, Evangelizzazione, Assistenza, Cimiteri, Segreto, Festività, Insegnamento, Beni ecclesiastici, Libertà religiosa, Istruzione, Diocesi, Intese, Enti, Patrimonio culturale, Restauro, Finanziamenti, Collaborazione, Beneficenza, solidarietà
Natura:
Accordo
File PDF:
1594-accordo-21-novembre-2003.pdf