Statuto 28 settembre 2004
Consiglio regionale della Liguria: “Nuovo Statuto della Regione Liguria”.
Approvato dal Consiglio regionale, in seconda e definitiva lettura, nella seduta del 28 settembre 2004.
(Omissis)
PREMESSA
La Liguria, stretta tra monti e mare in paesaggi di poetica bellezza, fitta di itinerari che, intrecciandosi tra la costa e l’interno, valorizzano la funzione essenziale del più grande sistema portuale del Mediterraneo, “porta” dell’Europa sul mondo, è regione di antica fisionomia. Naturalmente predisposta all’accoglienza e chiamata a fecondi rapporti internazionali, che ne hanno arricchito i caratteri originari, aprendoli agli impulsi delle diverse e più lontane culture, è area promotrice di valori di libertà e di indipendenza che, dal lontano Medioevo al Risorgimento e alla Resistenza, si sono sviluppati in armonioso rapporto con un Cristianesimo di profonda istanza solidale e partecipativa. Memore delle sue tradizioni e fedele alla lunga ed intensa storia che ha formato l’identità ligure come luogo di incontri positivi,
il Consiglio regionale approva il seguente
Statuto della Regione Liguria
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Costituzione della Regione)
1. La Liguria, Regione autonoma della Repubblica italiana una e indivisibile, secondo i principi fissati nella Costituzione e nello Statuto, è espressione della comunità regionale, la rappresenta, ne sostiene lo sviluppo, promuove la realizzazione della persona.
2. La Regione è costituita dalla comunità residente e si articola nel sistema delle Autonomie locali.
3. La Regione sostiene le Comunità dei Liguri nel Mondo.
4. Il capoluogo della Regione è Genova. Gli organi della Regione possono riunirsi in sede diversa dal capoluogo.
5. La Regione ha una bandiera e uno stemma, stabiliti con legge regionale.
Articolo 2
(Principi dell’ordinamento e dell’azione regionale)
1. La Regione ispira il proprio ordinamento ed informa la propria azione ai principi di libertà, democrazia, uguaglianza, sussidiarietà, pluralismo, pace, giustizia, solidarietà.
2. La Regione:
a) tutela la persona e sostiene la famiglia rimuovendo gli ostacoli che ne limitano il pieno sviluppo;
b) assicura, con azioni positive, le pari opportunità in ogni campo, sulla base dei principi di pari diritti e pari trattamento tra le donne e gli uomini;
c) riconosce e sostiene l’autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale e applica il principio di sussidiarietà come metodo istituzionale di azione legislativa e amministrativa e nel rapporto con gli enti locali, le comunità e le autonomie funzionali;
d) tutela il diritto alla salute e garantisce un efficace sistema di protezione sociale;
e) opera per superare le disuguaglianze sociali;
f) opera le scelte fondamentali per lo sviluppo della sua comunità esercitando le funzioni legislative, di programmazione, di pianificazione, di indirizzo e di coordinamento, nonchè le funzioni amministrative che necessitano di gestione unitaria a livello regionale;
g) conforma la propria azione alle caratteristiche della Liguria valorizzandone le specificità storiche, linguistiche, culturali, sociali e geografiche;
h) persegue obiettivi di qualità, di efficienza, di efficacia e di trasparenza;
i) opera per salvaguardare e valorizzare il patrimonio paesaggistico ed ambientale della Liguria e promuove lo sviluppo sostenibile;
j) partecipa attivamente al processo di trasformazione dello Stato in senso federale richiedendo forme e condizioni particolari di autonomia, sulla base delle proprie vocazioni e delle proprie risorse, in particolare valorizzando il ruolo del sistema dei porti liguri anche nel perseguire obiettivi di sussidiarietà fiscale;
k) valorizza la libertà di iniziativa economica ed opera per assicurare la piena occupazione;
l) promuove un sistema di istruzione e formazione che favorisca la crescita personale nell’intero arco della vita.
3. La Regione persegue l’integrazione degli immigrati residenti nel proprio territorio, operando per assicurare loro il godimento dei diritti sociali e civili.
Articolo 3
(Collaborazione istituzionale)
1. La Regione, nelle forme consentite dall’ordinamento della Repubblica,
promuove iniziative di collaborazione e di raccordo con altre Regioni.
2. La Regione informa i propri rapporti con le Autonomie Locali a principi di pari
dignità, di rispetto delle specifiche competenze e di leale collaborazione
nell’interesse delle comunità rappresentate.
Articolo 4
(Rapporti con l’Unione europea)
1. La Regione partecipa alla costruzione e al rafforzamento dell’Unione Europea quale istituzione necessaria per la valorizzazione e lo sviluppo dei suo territori al fine di raggiungere obiettivi comuni.
2. La Regione concorre alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede alla loro attuazione. Provvede, altresì, all’attuazione e all’esecuzione degli accordi comunitari.
3. La Regione realizza forme di collegamento con gli organi dell’Unione europea.
Articolo 5
(Rapporti internazionali)
1. Il Presidente della Giunta promuove e, previa comunicazione al Consiglio, conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati dalle leggi statali.
2. Il Consiglio regionale autorizza con legge la stipula degli accordi e delle intese che comportano oneri alle finanze, modificazioni di leggi o atti di programmazione.
CAPO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
TITOLO I
INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM
Articolo 6
(Partecipazione dei cittadini)
1. La Regione, mediante apposite leggi, riconosce e promuove la partecipazione dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati.
2. La Regione valorizza e favorisce gli apporti propositivi alle iniziative regionali e il coinvolgimento dei cittadini per l’indicazione dei candidati nella consultazione elettorale regionale.
3. La Regione, al fine di rendere effettivo il diritto di partecipazione, assicura la massima informazione sulla propria attività.
Articolo 7
(Iniziativa popolare)
1. L’iniziativa popolare per la formazione delle leggi regionali si esercita con la presentazione di proposte redatte in articoli:
a) da parte di almeno cinquemila elettori della Regione;
b) da parte di almeno dieci Comuni o da parte di uno o piu Comuni che rappresentino almeno 50.000 abitanti;
c) da parte di una Provincia;
d) da parte della Città metropolitana.
2. Il Consiglio regionale deve deliberare in via definitiva sulle iniziative di cui al comma 1 entro un anno dalla loro presentazione.
3. Le iniziative di cui al comma 1 non sono soggette a decadenza al termine della legislatura.
Articolo 8
(Referendum abrogativo)
1. Il Presidente della Giunta regionale indice, su richiesta di almeno il 3,5 per cento degli iscritti alle liste elettorali delle ultime elezioni regionali, referendum popolare per deliberare l’abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un atto amministrativo a carattere generale.
2. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Qualora il risultato del referendum sia contrario all’abrogazione, la medesima richiesta non può essere ripresentata nei successivi cinque anni.
4. Per ogni tornata elettorale non potranno svolgersi votazioni per più di tre quesiti referendari.
5. Non può essere depositata richiesta di referendum nell’anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Consiglio stesso.
Articolo 9
(Referendum consultivo)
1. Il Consiglio regionale, per conoscere l’orientamento delle popolazioni interessate a determinati provvedimenti di competenza consiliare, promuove referendum
consultivo previa deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso.
2. Il referendum deve essere indetto entro sei mesi dall’approvazione della deliberazione di cui al comma 1.
3. Sono sempre sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti l’istituzione di nuovi Comuni, nonchè i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.
Articolo 10
(Limiti oggettivi dell’iniziativa popolare e dei referendum)
1. L’iniziativa popolare non è ammessa nelle seguenti materie: ordinamento degli organi e degli uffici regionali, bilancio, tributi, finanze, vincoli paesaggistici ed ambientali, accordi ed intese internazionali della Regione e attuazione delle normative comunitarie.
2. I referendum non sono ammessi nelle materie di cui al comma 1 oltre che sulle disposizioni statutarie.
3.Il giudizio di ammissibilità dell’iniziativa popolare o del referendum e affidato alla Consulta statutaria di cui all’articolo 75, che ne accerta la legittimità; la Consulta accerta altresì la chiarezza e l’univocità del quesito referendario.
4. Il giudizio di ammissibilità è compiuto prima dell’inizio della raccolta delle sottoscrizioni degli elettori e deve essere espresso entro venti giorni dalla presentazione del quesito referendario alla Consulta di cui al comma 3.
5. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
TITOLO II
RAPPORTI CON I CITTADINI
Articolo 11
(Pubblicità degli atti e informazione)
1. La Regione garantisce la più ampia informazione sulla propria attività e favorisce tutte le forme di pubblicità per migliorarne la conoscenza.
2. La Regione assicura il diritto di accesso ai documenti e provvede a realizzare un sistema integrato di servizi e informazioni utili.
Articolo 12
(Petizioni e istanze)
1. I cittadini e residenti in Liguria possono rivolgere petizioni alla Regione per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2.Gli enti locali e le organizzazioni sociali possono sottoporre alla Regione istanze per chiedere provvedimenti o per prospettare esigenze di interesse generale.
3. Le petizioni e le istanze sono presentate, a seconda delle rispettive competenze, al Presidente della Giunta regionale o al Presidente del Consiglio regionale.
4. Non sono ammissibili le petizioni e le istanze che non attengano a funzioni proprie o delegate della Regione.
CAPO III
ORGANI DELLA REGIONE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 13
(Organi regionali)
1. Sono organi della Regione: il Consiglio, il Presidente della Giunta e la Giunta.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di consultazione e di confronto tra la Regione e gli enti locali liguri.
Articolo 14
(Sistema di elezione)
1. La legge elettorale regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato e dallo Statuto, disciplina le modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali, nonchè i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.
2. Il Presidente della Giunta e i Consiglieri sono eletti a suffragio universale diretto e contestuale. La legge elettorale regionale assicura la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali proporzionalmente alla popolazione residente e le pari opportunità per uomini e donne nell’accesso alle cariche elettive.
3. La legge elettorale regionale e le sue eventuali modifiche sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri regionali.
TITOLO II
IL CONSIGLIO REGIONALE
SEZIONE I
NATURA E ORGANIZZAZIONE
Articolo 15
(Composizione del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale rappresenta la Comunità regionale.
2. Il Consiglio è composto da non più di cinquanta Consiglieri oltre al Presidente della Giunta.
Articolo 16
(Funzioni del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa nel rispetto della Costituzione e dello Statuto. Svolge l’attività ispettiva, di controllo e di vigilanza secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali.
2. Il Consiglio ha autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile.
3. Il Consiglio, in particolare:
a) approva il programma di governo presentato dal Presidente della Giunta;
b) approva i piani e i programmi aventi valenza generale adottati dalla Giunta;
c) provvede al monitoraggio dell’attività regionale e alla verifica della sua
efficacia;
d) partecipa alla fase ascendente e discendente del processo normativo comunitario;
e) effettua le nomine ad esso attribuite dalla legge regionale in materia;
f) approva il proprio bilancio e lo gestisce secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità;
g) determina autonomamente le proprie strutture, i propri organici, lo stato del personale assegnato al ruolo autonomo consiliare, nonchè le norme di organizzazione interna;
h) esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto e dalle leggi.
Articolo 17
(Giunta delle elezioni)
1. Il Consiglio provvede, a norma del Regolamento Interno, alla convalida dell’elezione dei singoli Consiglieri, sulla base di una relazione della Giunta delle elezioni, entro un mese dall’insediamento o dalla avvenuta surrogazione.
2. La Giunta delle elezioni a nominata nella prima seduta ed a composta con criterio di proporzionalità in base alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari.
Articolo 18
(Regolamento Interno)
1. Il Consiglio regionale disciplina, con Regolamento approvato e modificato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l’esercizio delle funzioni ad esso attribuite, la programmazione dei lavori, nonchè la propria organizzazione interna.
Articolo 19
(Elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza)
1. Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari, che costituiscono collegialmente l’Ufficio di Presidenza.
2. L’elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. L’elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari avviene con votazione separata; ciascun Consigliere vota un solo nome. La cessazione dalla carica di uno dei Vice Presidenti o di uno dei Segretari comporta anche la decadenza dell’altro.
4. L’Ufficio di Presidenza dura in carica un anno e si intende confermato di anno in anno salvo che un quarto dei Consiglieri non chieda il rinnovo dell’Ufficio un mese prima della sua scadenza.
5. I membri dell’Ufficio di Presidenza sono rieleggibili.
Articolo 20
(Funzioni del Presidente del Consiglio regionale)
1. Il Presidente del Consiglio regionale rappresenta l’Assemblea, la convoca e la preside, ne è l’oratore ufficiale e ne dirige i lavori secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno. Garantisce le prerogative e i diritti dei Consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze.
2. Il Presidente, inoltre:
a) ha il potere di rappresentanza esterna con riferimento all’autonomia funzionale, finanziaria, contabile e di organizzazione del Consiglio e delle sue articolazioni;
b) accerta il verificarsi dei presupposti di scioglimento del Consiglio nei casi indicati dall’articolo 126 comma 3 della Costituzione e dallo Statuto, e promuove il conseguente decreto del Presidente della Repubblica;
c) svolge le altre funzioni assegnate dallo Statuto, dalla legge e dal Regolamento
Interno.
Articolo 21
(Funzioni dell’Ufficio di Presidenza)
1. L’Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nella direzione dell’attività del Consiglio regionale e nello svolgimento delle sue funzioni di garanzia e tutela delle prerogative e dei diritti dei Consiglieri. Esercita le funzioni inerenti l’autonomia funzionale, finanziaria e contabile del Consiglio. Approva le disposizioni relative al funzionamento degli organismi e delle strutture consiliari.
Articolo 22
(Convocazione e lavori del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale è riunito in sessione ordinaria il primo giorno non festivo della terza settimana di gennaio, di maggio e di ottobre.
2. Il Consiglio è inoltre convocato sulla base di un ordine del giorno dal suo Presidente: sentito l’Ufficio di presidenza, ovvero a richiesta del Presidente della Giunta, o su iniziativa di un quarto dei Consiglieri. Nel caso di richiesta e di iniziativa il Consiglio è convocato, con l’ordine del giorno stabilito dai proponenti, non oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
4. I lavori del Consiglio sono organizzati secondo il metodo della programmazione. A tal fine il Presidente convoca periodicamente l’Ufficio di Presidenza integrato dai Capigruppo, dai Presidenti delle Commissioni permanenti e dal Presidente della Giunta, o da un Assessore da lui delegato, per deliberare la programmazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni, in base alle norme del Regolamento
Interno.
Articolo 23
(Deliberazioni del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale delibera con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo i casi per i quali sia prevista una maggioranza qualificata.
Articolo 24
(Modalità del voto)
1. Il voto è palese salvo per le votazioni riguardanti le persone e negli altri casi previsti dal Regolamento Interno.
Articolo 25
(Proroga dei poteri del Consiglio regionale)
1. Fino all’insediamento del nuovo Consiglio regionale sono prorogati i poteri del precedente.
Articolo 26
(Commissioni consiliari)
1. Nell’ambito del Consiglio regionale sono istituite Commissioni permanenti per il preventivo esame di tutti i progetti di legge e degli altri provvedimenti di competenza del Consiglio. Le Commissioni permanenti esprimono, altresì, i pareri loro attribuiti dalle leggi e dai regolamenti.
2. Possono essere istituite Commissioni speciali con funzioni di inchiesta e di studio.
3. Le Commissioni d’inchiesta sono istituite anche senza voto consiliare e con
provvedimento del Presidente del Consiglio, secondo le modalità e i termini
stabiliti nel Regolamento Interno, quando ne faccia richiesta almeno il quaranta
per cento dei Consiglieri regionali. Tali Commissioni sono presiedute da un
Consigliere proponente.
4. Gli esiti delle attività delle Commissioni speciali di cui al comma 2, predefinite nella durata e nell’oggetto e riguardanti materie di diretto interesse regionale, vengono esposti al Consiglio con apposita relazione.
5. Le Commissioni, nell’esercizio della loro attività, possono avvalersi della collaborazione di esperti e commissionare studi e ricerche.
6. Le Commissioni, tramite i loro Presidenti, nelle materie di competenza, hanno diritto di audire persone e di ottenere dalla Giunta e dagli enti o aziende dipendenti, partecipati o vigilati, notizie, informazioni, dati, atti, documenti ritenuti necessari per lo svolgimento della propria attività, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.
7. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d’ufficio.
Articolo 27
(Funzionamento delle Commissioni)
1. Il Presidente del Consiglio, il Presidente e i componenti della Giunta regionale non fanno parte delle Commissioni consiliari; hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare alle sedute.
2. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche, salva diversa decisione delle Commissioni stesse.
3. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purchè siano rappresentati i voti della metà più uno dei Consiglieri.
4. Il Regolamento Interno del Consiglio stabilisce le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento delle Commissioni, nonchè le opportune forme di pubblicità dei lavori.
Articolo 28
(Gruppi consiliari)
1. I Consiglieri regionali si costituiscono, secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti, in Gruppi cui sono assicurate le risorse necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni.
2. I Consiglieri che non facciano parte dei Gruppi costituiti ai sensi del comma 1
confluiscono in un unico Gruppo misto nel quale sono specificamente garantite, ai
fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti politiche.
3. Ogni Gruppo esprime al suo interno un Capogruppo.
Articolo 29
(Funzioni della Conferenza dei Capigruppo)
1. La Conferenza dei Capigruppo svolge la funzione di raccordo tra i singoli Consiglieri e l’Ufficio di Presidenza per quanto attiene alle prerogative dei Consiglieri stessi e al funzionamento del Consiglio.
SEZIONE II
PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI REGIONALI
Articolo 30
(Rappresentanza)
1. Il Consigliere regionale rappresenta la comunità regionale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Articolo 31
(Insindacabilità)
1. I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Articolo 32
(Indennità)
1. La legge regionale stabilisce le indennità spettanti ai Consiglieri regionali.
Articolo 33
(Interrogazione, interpellanza e mozione)
1. Il diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione spetta ad ogni Consigliere regionale secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.
Articolo 34
(Interrogazione con risposta immediata)
1. Il Consigliere regionale ha diritto di presentare interrogazioni a risposta immediata su argomenti connotati da urgenza o particolare attualità politica, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.
Articolo 35
(Poteri di acquisizione dei Consiglieri regionali)
1. Per l’esercizio del proprio mandato ogni Consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e dagli enti dipendenti, partecipati o vigilati copia degli atti e dei documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.
Articolo 36
(Ruolo dell’opposizione)
1. Il ruolo dell’opposizione, componente essenziale del sistema democratico, è garantito dal Regolamento Interno che ne disciplina le prerogative.
TITOLO III
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Articolo 37
(Funzioni del Presidente della Giunta regionale)
1. Il Presidente della Giunta regionale:
a) rappresenta la Regione;
b) cura i rapporti con gli organi dello Stato e con gli altri enti territoriali che costituiscono la Repubblica;
c) cura i rapporti con gli organi dell’Unione Europea, con altri Stati e con enti territoriali interni ad altri Stati;
d) definisce e dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
e) nomina e revoca i componenti della Giunta e attribuisce loro i rispettivi incarichi;
f) convoca e presiede la Giunta;
g) promulga le leggi ed emana i regolamenti;
h) indice le elezioni e i referendum nei casi previsti dallo Statuto e dalla legge;
i) ha la rappresentanza in giudizio della Regione;
j) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione;
k) svolge gli altri compiti attribuitigli dallo Statuto e dalla legge, nonchè tutte le funzioni non espressamente assegnate ad altri organi regionali.
Articolo 38
(Giuramento)
1. Il Presidente della Giunta assume le funzioni all’atto della proclamazione e presta giuramento di fedeltà alla Costituzione della Repubblica e allo Statuto nella prima seduta del Consiglio regionale.
Articolo 39
(Programma di governo)
1. Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dal giuramento, presenta al Consiglio regionale il programma di governo che deve contenere l’indicazione degli obiettivi strategici, degli strumenti, dei tempi di realizzazione e dei più significativi disegni di legge di attuazione dello stesso.
2. Il programma viene approvato dal Consiglio con voto palese, a maggioranza assoluta dei propri componenti.
3. La mancata approvazione del programma a maggioranza assoluta dei propri componenti comporta la decadenza del Presidente della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
Articolo 40
(Attuazione del programma di governo)
1. Il Presidente della Giunta regionale, trascorsi due anni dall’insediamento, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma. Il voto negativo del Consiglio sulla relazione, espresso a maggioranza assoluta dei propri componenti, comporta la decadenza del Presidente della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
2. I disegni di legge di attuazione del programma di governo, indicati nello stesso, possono essere esaminati dal Consiglio con procedure abbreviate secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.
Articolo 41
(Vice Presidente e Assessori)
1. Il Presidente, entro dieci giorni dal giuramento, nomina i componenti della Giunta regionale, tra i quali il Vice Presidente, in numero non superiore a dodici, dandone comunicazione in Consiglio regionale contestualmente alla presentazione del programma di governo.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
3. Gli Assessori possono essere scelti anche al di fuori dei componenti del Consiglio; in tal caso devono possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere regionale.
4. Il Presidente ha facoltà di revocare o sostituire uno o più componenti della Giunta dandone tempestiva comunicazione in Consiglio.
5. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni loro attribuite o delegate.
TITOLO IV
LA GIUNTA REGIONALE
Articolo 42
(Funzioni della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale realizza gli obiettivi fissati nel programma di governo e da attuazione alla normativa regionale.
2. La Giunta disciplina le modalità del proprio funzionamento, l’organizzazione e la composizione dei propri uffici, l’articolazione delle proprie strutture e lo stato del relativo personale.
3. La Giunta esercita le altre funzioni ad essa espressamente attribuite dallo Statuto e dalla legge.
Articolo 43
(Mozione di sfiducia)
1. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta della Giunta non comporta l’obbligo di dimissioni del suo Presidente.
2. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quarto dei suoi
componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali. La mozione non può essere posta in discussione prima di tre giorni e deve essere discussa non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
3. L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
4. Il Consiglio può esprimere, a maggioranza assoluta dei propri componenti, motivata censura nei confronti di un singolo Assessore.
Articolo 44
(Questione di fiducia)
1. La questione di fiducia può essere posta dal Presidente della Giunta regionale esclusivamente sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati e sulle leggi relative alla istituzione di tributi e imposte regionali.
2. L’approvazione della questione di fiducia a maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali comporta l’approvazione del provvedimento sul quale a posta.
3. La mancata approvazione della questione di fiducia a maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali comporta la decadenza del Presidente della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
4. La questione di fiducia può essere posta anche sull’approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli dei progetti di legge di cui al comma 1.
CAPO IV
LA FUNZIONE LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE
TITOLO I
LA LEGGE REGIONALE
Articolo 45
(Potere di iniziativa)
1. L’iniziativa legislativa spetta a ciascun Consigliere, alla Giunta regionale e ai soggetti di cui all’articolo 7.
2. L’iniziativa legislativa si esercita mediante presentazione al Presidente del Consiglio regionale di progetti di legge, redatti in articoli e corredati di una relazione illustrativa.
3. E’ riservata alla Giunta regionale l’iniziativa legislativa relativa alle leggi di approvazione del bilancio e agli atti ad esse collegati.
4. Spetta a ciascun Consigliere e alla Giunta l’iniziativa per i regolamenti e per gli atti amministrativi di competenza consiliare.
Articolo 46
(Procedimento ordinario)
1. Ogni progetto di legge a esaminato dalle Commissioni consiliari permanenti secondo le norme del Regolamento Interno.
2. L’esame in Commissione si conclude con il voto e con relazioni al Consiglio regionale, ai sensi del Regolamento Interno.
3. Il progetto è successivamente discusso e votato in Consiglio articolo per articolo e quindi nel suo complesso.
4. Il Regolamento Interno stabilisce le modalità di definizione dei termini per l’esame delle iniziative legislative in Commissione, trascorsi i quali, su richiesta del proponente, il progetto a discusso e votato dal Consiglio anche se la Commissione non ha concluso i propri lavori.
Articolo 47
(Procedimento redigente)
1. Il Presidente del Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno, può attribuire alle Commissioni l’esame dei progetti di legge in sede redigente. In tal caso, al Consiglio è riservata la sola votazione finale del progetto di legge a meno che il Presidente della Giunta regionale o un quarto dei componenti del Consiglio richiedano la trattazione secondo il procedimento ordinario.
2. La procedura di esame e di approvazione prevista dal presente articolo non può essere adottata per le leggi di modifica dello Statuto, per le leggi di bilancio e le leggi elettorali.
Articolo 48
(Copertura finanziaria)
1. Ogni progetto di legge che comporti nuove o maggiori spese o minori entrate rispetto a quelle previste dal bilancio della Regione deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Articolo 49
(Promulgazione e pubblicazione)
1. Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla loro approvazione.
2. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione, istituito presso il Consiglio regionale, subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
3. L’entrata in vigore può avvenire anche prima della scadenza del termine di cui comma 2, qualora la legge sia dichiarata urgente dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La legge regionale può stabilire che i propri effetti decorrano da una data diversa da quella dell’entrata in vigore.
TITOLO II
I REGOLAMENTI REGIONALI
Articolo 50
(Potestà regolamentare)
1. I regolamenti regionali di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali e degli atti normativi comunitari sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente da rendersi nel termine di trenta giorni trascorso il quale si intende favorevole.
2. I regolamenti delegati dallo Stato nonchè quelli di esecuzione e di attuazione di leggi statali sono approvati dal Consiglio regionale.
3. La Giunta approva i regolamenti di delegificazione sulla base della legge regionale di autorizzazione che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.
4. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, nei tempi e nei modi previsti per la pubblicazione delle leggi regionali.
CAPO V
L’AZIONE REGIONALE
Articolo 51
(Attività amministrativa)
1. L’attività amministrativa, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, a attribuita agli enti locali con legge regionale che determina gli standard e i requisiti quantitativi e qualitativi da rispettare nel territorio regionale. In caso di inerzia degli enti locali nell’esercizio dell’attività amministrativa attribuita, la Regione, previa assegnazione di un termine a provvedere, esercita il potere sostitutivo secondo quanto previsto all’articolo 63.
2. La Regione svolge le funzioni amministrative che richiedono l’esercizio unitario su base regionale ovvero che, in forza dei principi di efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa, possano a tale livello meglio corrispondere alle esigenze dei cittadini.
3. La Regione determina l’articolazione delle funzioni attribuite tenendo conto delle differenti potenzialità degli enti riceventi.
Articolo 52
(Copertura delle spese per lo svolgimento di funzioni conferite)
1. La Regione assicura agli enti locali le risorse finanziarie e le dotazioni di personale necessarie per lo svolgimento delle funzioni da essa conferite, stabilendo le modalità e dettando le direttive per l’esercizio delle attività amministrative delegate.
Articolo 53
(Controllo interno)
1. La Regione istituisce con legge forme di controllo interno volte a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e a verificarne l’efficacia, l’efficienza e l’economicità.
Articolo 54
(Enti, aziende, societa)
1. La Regione, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e programmatici, può istituire con legge enti o aziende dotati di autonomia funzionale e amministrativa, nonchè promuovere l’istituzione o partecipare a società finanziarie o a società di capitali.
2. Con legge regionale sono disciplinate le forme di indirizzo, vigilanza e controllo che la Regione esercita nei confronti degli enti e aziende regionali.
3. La legge regionale stabilisce le norme per la nomina degli amministratori di enti e aziende, nonchè dei rappresentanti della Regione in società.
CAPO VI
LA FINANZA REGIONALE
Articolo 55
(Autonomia finanziaria)
1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
2. La Regione stabilisce e applica tributi ed entrate propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e secondo i principi del federalismo fiscale.
3. I tributi regionali sono imposti con legge che ne determina i presupposti fondamentali e le modalità di accertamento e riscossione.
Articolo 56
(Demanio e patrimonio)
1. La legge regionale disciplina il demanio e il patrimonio della Regione.
Articolo 57
(Programmazione economica e finanziaria)
1. La Regione realizza la programmazione economica e finanziaria attraverso il bilancio di previsione pluriennale e annuale nonchè attraverso gli altri strumenti previsti dalla legge regionale di disciplina dell’ordinamento contabile.
Articolo 58
(Bilancio e altri documenti contabili)
1. L’esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.
2. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale, per un periodo minimo
di tre anni e massimo di cinque, sono presentati ogni anno dalla Giunta e sono
approvati con legge regionale entro il 15 dicembre.
3. La legge di approvazione del bilancio può autorizzare variazioni al bilancio medesimo da apportare nel corso dell’esercizio mediante provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta.
4. Con la legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.
5. L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere autorizzato se non con legge
regionale e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
6. L’approvazione del rendiconto avviene annualmente con legge regionale entro il
30 settembre dell’anno successivo sulla base di una proposta presentata dalla
Giunta.
Articolo 59
(Sessione di bilancio)
1. L’esame del disegno di legge di approvazione dei bilanci annuale e pluriennale
della Regione ha luogo nell’ambito di una apposita sessione consiliare di bilancio.
Nell’ambito della medesima sessione il Consiglio regionale esamina gli atti ad
esso collegati di cui agli articoli 57 e 58.
2. Il Regolamento Interno disciplina la sessione di bilancio prevedendo che, nel corso della stessa, la programmazione dei lavori del Consiglio sia finalizzata alla conclusione dell’esame dei provvedimenti nei termini stabiliti dallo Statuto e dalla legge regionale.
Articolo 60
(Bilanci e rendiconti di enti dipendenti, partecipati o vigilati)
1. I bilanci e i rendiconti degli enti dipendenti, partecipati o vigilati dalla Regione sono trasmessi, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento, al Consiglio regionale.
Articolo 61
(Legge regionale di contabilità e di disciplina del servizio di tesoreria)
1. La Regione adotta la propria legge di contabilità nei limiti di cui all’articolo 119 della Costituzione e dei principi fondamentali delle leggi dello Stato.
2. La legge regionale disciplina il servizio di tesoreria.
CAPO VII
LE AUTONOMIE LOCALI
Articolo 62
(Rapporti tra Regione ed enti locali)
1. La Regione valorizza il sistema delle autonomie locali; garantisce la
partecipazione degli enti all’attività legislativa e di programmazione; organizza
l’esercizio delle funzioni amministrative sulla base del principio di sussidiarietà,
secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dalla legge regionale.
Articolo 63
(Potere sostitutivo)
1. Sulla base dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza e nel rispetto del principio di leale collaborazione, la Regione può sostituirsi ad organi degli enti locali i quali, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine, non adottino norme o atti previsti come obbligatori dalla normativa regionale.
2. L’atto di sostituzione a adottato sentito l’ente interessato.
Articolo 64
(Istituzione di altri enti locali)
1. La Regione può istituire e disciplinare enti locali non previsti direttamente dall’articolo 114 della Costituzione.
Articolo 65
(Forme di cooperazione)
1. La Regione promuove i rapporti di cooperazione tra gli enti locali favorendo l’esercizio associato delle loro funzioni.
Articolo 66
(Consiglio delle Autonomie locali)
1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo rappresentativo del sistema regionale delle Autonomie locali.
2. Esso ha sede presso il Consiglio regionale.
3. Il Consiglio delle Autonomie locali rimane in carica quanto il Consiglio regionale e si insedia entro centoventi giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale su convocazione del Presidente del Consiglio regionale.
4. La legge regionale disciplina la composizione, l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.
Articolo 67
(Competenze del Consiglio delle Autonomie locali)
1. Il Consiglio delle Autonomie locali ha potestà d’iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle Autonomie locali ed esprime pareri obbligatori in ordine:
a) alle modificazioni dello Statuto, con riferimento alle parti relative alle autonomie locali;
b) alle leggi relative all’articolazione territoriale del sistema delle autonomie locali e alla determinazione delle loro competenze;
c) agli atti relativi al riparto delle funzioni tra la Regione e gli Enti locali;
d) agli atti di programmazione generale:
e) alle leggi di bilancio e ad altri atti ad esse collegati.
2. Il Consiglio può esprimere, anche su richiesta degli organi regionali, osservazioni su progetti di legge o di atti amministrativi della Regione che comunque interessino gli enti locali.
3. Il Consiglio può proporre al Presidente della Giunta l’impugnativa di atti dello Stato o di altre Regioni ritenuti lesivi dell’autonomia regionale e degli enti locali liguri.
Articolo 68
(Modalità di espressione del parere)
1. I pareri del Consiglio delle Autonomie Locali sono resi nel termine di trenta giorni, decorsi i quali tali pareri si considerano acquisiti.
2. Nel caso in cui il parere sia negativo o condizionato all’accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può comunque procedere all’approvazione dell’atto con il voto della maggioranza assoluta dei propri componenti.
3. La maggioranza di cui al comma 2 non a richiesta per l’approvazione degli atti di cui all’articolo 67, comma 1, lettere d) ed e).
Articolo 69
(Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro)
1. Il Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro è organismo di consultazione della Regione in materia economica e sociale.
2. Il Consiglio è composto da rappresentanti delle categorie produttive, delle autonomie funzionali, delle organizzazioni sindacali, del terzo settore, della cooperazione, delle organizzazioni economiche no profit, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e da esperti, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge regionale che ne disciplina il funzionamento.
3. Il Consiglio ha potestà d’iniziativa legislativa nell’ambito delle materie di competenza e secondo quanto previsto dalla legge regionale.
4. Il Consiglio è articolato in sessioni specializzate per competenze.
CAPO VIII
DIRIGENZA E RUOLO DEL PERSONALE
Articolo 70
(Principio di separazione e dirigenza)
1. L’Amministrazione regionale è improntata al criterio di distinzione tra funzioni di indirizzo, spettanti agli organi regionali, e funzioni di gestione, spettanti alla dirigenza e al personale regionale.
2. Nell’ambito delle linee di indirizzo loro assegnate, ai dirigenti spetta l’adozione degli atti conseguenti.
3. I dirigenti sono responsabili dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
4. La legge regionale detta le disposizioni di attuazione dei principi che regolano l’organizzazione e l’attività regionale, assicurando il raccordo tra gli organi politici e i dirigenti.
Articolo 71
(Organizzazione degli uffici)
1. La legge regionale e i regolamenti di organizzazione del Consiglio e della Giunta dettano le norme relative all’organizzazione degli uffici, alla ripartizione delle competenze e alle regole di funzionamento dell’amministrazione.
2. I dipendenti della Regione sono inquadrati in due distinti ruoli, facenti capo rispettivamente al Consiglio ed alla Giunta regionali.
3. La legge regionale assicura le necessarie forme di mobilità e disciplina in modo coordinato le modalità di assunzione, di contrattazione e di gestione amministrativa, promuovendo pari opportunità alle donne e agli uomini nell’accesso agli incarichi interni all’Ente.
4. La Regione assicura l’effettivo e costante aggiornamento professionale e formativo dei dirigenti e del personale regionale.
CAPO IX
GLI STRUMENTI DI GARANZIA
Articolo 72
(Autorità indipendenti di garanzia)
1. Le Autorità indipendenti di garanzia istituite dal presente Statuto sono disciplinate dalla legge regionale.
2. La legge regionale determina le forme di indipendenza e autonomia, sotto il profilo dell’organizzazione e del funzionamento, necessarie ad assicurare alle Autorità indipendenti lo svolgimento della loro funzione.
3. Ciascun componente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale.
Articolo 73
(Difensore civico)
1. E’ istituito presso il Consiglio regionale il Difensore civico per la tutela del singolo cittadino e di interessi collettivi particolarmente rilevanti.
2. Il Difensore civico è un’autorità indipendente di garanzia.
3. Le competenze e l’organizzazione del Difensore civico sono disciplinate dalla legge regionale.
Articolo 74
(Comitato regionale per le Comunicazioni)
1. E’ istituito presso il Consiglio regionale il Comitato regionale per le Comunicazioni, autorità indipendente di garanzia, con funzioni di consulenza e di gestione nel campo della comunicazione secondo le disposizioni della legge regionale.
Articolo 75
(Consulta statutaria)
1. La Consulta statutaria è organo autonomo e indipendente di alta consulenza della Regione.
2. Ha sede presso il Consiglio regionale ed a composta da cinque esperti di riconosciuta competenza in materia di pubblica amministrazione.
3. Ciascun componente della Consulta è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei tre quarti dei propri componenti.
4. I componenti della Consulta durano in carica sei anni e non sono rieleggibili.
5. La legge regionale disciplina il funzionamento e l’organizzazione della Consulta statutaria, nonchè i requisiti di eleggibilità e le cause di incompatibilità dei suoi componenti.
Articolo 76
(Funzioni della Consulta statutaria)
1. La Consulta statutaria esprime pareri, a maggioranza dei suoi componenti, entro venti giorni:
a) sulla conformità allo Statuto dei progetti di legge regionale e dei regolamenti regionali di competenza consiliare;
b) sulla conformità dei regolamenti di delegificazione alla legge regionale di
autorizzazione;
c) sulla ripartizione delle competenze tra gli organi regionali ai sensi dello Statuto;
d) sull’ammissibilita delle iniziative popolari e delle richieste referendarie di cui all’articolo 10.
2. I pareri di cui al comma 1 lettere a), b) e c) possono essere richiesti dal Presidente della Giunta regionale o da un quinto dei Consiglieri regionali.
3. Il parere di cui al comma 1 lettera d) e obbligatorio.
4. Il parere sulla conformità statutaria dei progetti di legge regionale e dei regolamenti regionali di competenza consiliare a espresso prima dell’esame di questi da parte dell’Assemblea.
5. Il parere sulla ripartizione delle competenze qualora non accolto dagli organi
regionali interessati, viene sottoposto alla valutazione del Consiglio regionale.
6. Il parere negativo sull’ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste
referendarie comporta la loro decadenza.
CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 77
(Modificazioni statutarie)
1. Le modificazioni dello Statuto sono approvate con legge regionale per la quale è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.
2. La legge regionale di modificazione statutaria è adottata dal Consiglio con due successive deliberazioni legislative votate ad intervallo non inferiore a due mesi.
3. La deliberazione adottata dal Consiglio è pubblicata nel Bollettino Ufficiale.
4. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione legislativa, un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio possono richiedere che la stessa sia sottoposta a referendum popolare. La deliberazione legislativa sottoposta a referendum non a promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
5. Il referendum deve svolgersi entro sei mesi dalla richiesta. Nel caso in cui il Governo abbia promosso la questione di legittimità costituzionale, il referendum ha luogo successivamente alla decisione del Giudice costituzionale.
Articolo 78
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni contenute nello Statuto regionale entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di approvazione nel Bollettino Ufficiale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Statuto:
a) cessa di avere efficacia lo Statuto della Regione Liguria approvato con legge 22 maggio 1971 n. 341;
b) sono abrogate o cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.
(Omissis)
Autore:
Regione Liguria
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Sussidiarietà, Consulta statutaria, Autonomia finanziaria, Iniziativa legislativa, Sfiducia, Giunta ragionale, Interpellanze, Interrogazioni, Votazioni, Petizioni, Regolamenti, Difensore civico, Commissioni consiliari, Consiglio regionale, Elezioni, Famiglia, Libertà fondamentali, Unione europea, Tradizione, Referendum, Partecipazione, Pluralismo, Minoranze, Cristianesimo, Pari opportunità, Uguaglianza, Beni culturali, Enti locali
Natura:
Statuto