Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Luglio 2004

Interrogazione 01 marzo 2004, n.E-0775

Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-0775 di Maurizio Turco alla Commissione: “Violazione della libertà religiosa in Germania”, 1 marzo 2004.

Visti
– l’articolo 6 del TUE;
– gli articoli 10, 22 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
– la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo de delle libertà fondamentali del 1950 (in particolare gli articoli 9 e 14);
– il rapporto internazionale del 2003 sulla libertà religiosa del dipartimento di Stato americano;
considerato
– che il governo tedesco non riconosce la Chiesa di Scientology come una religione e che il fatto che la ritenga una potenziale minaccia per l’ordine democratico ha provocato casi di discriminazione sul luogo di lavoro e in ambito economico nei confronti dei suoi membri, nei settori pubblico e privato;
– che il governo si è rifiutato di rilasciare un visto turistico al capo spirituale della Chiesa dell’Unificazione, il rev. Sun Myung Moon e a sua moglie, Hak Ja Har Moon;
– che le autorità della Baviera e di Amburgo hanno proposto nuove misure per limitare le attività della Chiesa di Scientology e che la Chiesa luterana sta continuando la sua campagna denigratoria contro quest’ultima e altri presunti “culti”;
– che vari Lander hanno pubblicato opuscoli che illustrano l’ideologia e le pratiche di religioni minoritarie, e alcune temono che il loro inserimento in un rapporto su movimenti o culti pericolosi potrebbe danneggiare la loro reputazione; che tali misure hanno contribuito alla persistenza di atteggiamenti pubblici negativi nei confronti dei membri di religioni minoritarie;
– che nel rapporto internazionale del 2003 sulla libertà religiosa del dipartimento di Stato americano viene espressa la preoccupazione per la violazione dei diritti individuali a causa della confessione religiosa e per la potenziale discriminazione nel mercato internazionale suscitata dall’identificazione di alcune società straniere come affiliate alla Chiesa di Scientology:
la Commissione conferma di conoscere i fatti riportati?
La Commissione non ritiene che le azioni descritte ledano i diritti fondamentali garantiti dagli articoli 10 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e che pertanto contravvengano al fondamento degli stessi, espressamente tutelati dall’articolo 52 dello stesso corpus legislativo?
La Commissione non ritiene inoltre che tali fatti violino l’articolo 6 del TUE e pertanto i principi comuni a tutti gli Stati membri di rispetto dei diritti dell’uomo e dei diritti fondamentali?
la Commissione può comunicare in che modo intende dissuadere la Germania da tali azioni contrarie al diritto alla libertà religiosa?
In caso di mancata condanna esplicita dei fatti descritti da parte della Commissione, su quali principi giuridici essa intende basare la sua posizione?

Risposta dell’On.le Vitorino in nome della Commissione, 29 aprile 2004.

La Commissione non è a conoscenza dei fatti riferiti dall’onorevole parlamentare.
Per quanto riguarda il rifiuto del visto deciso dalle autorità tedesche nei confronti del capo della Chiesa dell’Unificazione, Moon, e di sua moglie, la Commissione rammenta che, secondo le disposizioni relative al rilascio di visti uniformi validi per il territorio degli Stati aderenti alla Convenzione di Schengen, ogni Stato membro esamina le domande di rilascio del visto in base a vari criteri, indicati nell’istruzione consolare comune. Nondimeno, la decisione di accordare o rifiutare il visto è a discrezione di ciascuno Stato membro. L’istruzione consolare comune non impone agli Stati membri l’obbligo di giustificare l’eventuale rifiuto del visto.
Secondo il parere della Commissione, alle questioni riguardanti lo statuto in vigore in Germania per la Chiesa di Scientology e per le altre comunità religiose si applica la “Dichiarazione sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali”, allegata al trattato di Amsterdam, secondo la quale “L’Unione europea rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri. L’Unione europea rispetta ugualmente lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali.”
Del resto, la Commissione è competente per intervenire in caso di eventuali violazioni dei diritti fondamentali, e in particolare della libertà di religione, soltanto quando simili violazioni si configurano nell’ambito del diritto comunitario e della sua applicazione.
A tale riguardo, dal 2 dicembre 2003 la Germania, come tutti gli Stati membri, è tenuta ad applicare la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che vieta, ai fini dell’assunzione e del lavoro, le discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
Quando la Commissione ha esaminato come gli Stati membri avessero attuato tale direttiva, essa ha inviato alla Germania una lettera d’ingiunzione, perché non aveva ricevuto da questo Stato membro la segnalazione delle misure di recepimento da esso adottate.
Infine, si deve rammentare che, se una persona ritiene che i suoi diritti fondamentali sono stati violati, tale persona ha la possibilità, dopo aver espletato i mezzi interni, di presentare un ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo.